Digitalizzazione dei contratti e obblighi di approvvigionamento: cosa cambia per beni e servizi informatici?

Il Supporto Giuridico del entra nel merito dell’obbligo di utilizzo esclusivo degli strumenti Consip per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche alla luce della digitalizzazione introdotta dal nuovo Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 28/05/2025

È ancora obbligatorio acquistare beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip e soggetti aggregatori? In che misura la digitalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) incide sulle modalità di approvvigionamento digitale della pubblica amministrazione?

A fornire una risposta chiara è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere del 13 maggio 2025, n. 3424, che affronta una questione centrale per le stazioni appaltanti alla luce dell’evoluzione normativa in materia di digitalizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica.

Il quesito: tra spending review e nuovo Codice appalti

Il dubbio nasce da un apparente conflitto normativo:

  • da un lato, l’art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che impone alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei Soggetti Aggregatori per beni e servizi informatici;
  • dall’altro, il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha sancito il principio della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, favorendo l’adozione di piattaforme digitali certificate.

La domanda posta al MIT è dunque chiara: alla luce del nuovo contesto normativo, è ancora necessario utilizzare esclusivamente le piattaforme Consip (come il MePA), oppure è possibile ricorrere ad altre piattaforme di e-procurement, purché certificate?

La risposta del MIT: obbligo confermato

Nel proprio parere, il MIT chiarisce che la disposizione della Legge n. 208/2015 rimane pienamente operativa. L’obiettivo perseguito dal legislatore era (e resta) quello di razionalizzare la spesa pubblica per informatica, attraverso l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di utilizzare in via esclusiva:

  • gli strumenti di acquisto e negoziazione predisposti da Consip;
  • quelli approntati dai Soggetti Aggregatori.

Secondo il MIT, la digitalizzazione introdotta dal nuovo Codice dei contratti non ha modificato il quadro normativo previgente in tema di approvvigionamenti informatici. Le nuove regole non derogano infatti all’obbligo previsto dal comma 512 della Legge n. 208/2015, né introducono una facoltà generalizzata di utilizzare altre piattaforme, sebbene certificate.

L’interpretazione fornita dal MIT conferma un principio ben noto a chi si occupa di appalti pubblici: le disposizioni speciali restano vigenti e prevalgono sulle norme generali, anche in un contesto normativo innovato. È il caso dell’obbligo di approvvigionamento tramite Consip, che si configura come norma speciale e derogatoria rispetto alla più generale previsione contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023 sull’utilizzo di piattaforme digitali certificate.

Conclusioni

Le stazioni appaltanti devono quindi continuare a utilizzare esclusivamente gli strumenti di acquisto e negoziazione predisposti da Consip S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori, per tutti gli approvvigionamenti relativi a beni e servizi informatici e di connettività.

Il principio della digitalizzazione introdotto dal nuovo Codice dei contratti non può essere invocato per giustificare l’utilizzo di piattaforme diverse, neanche se tecnicamente conformi e certificate.

Un chiarimento che richiama l’esigenza, oggi più che mai urgente, di coordinare il sistema normativo in modo coerente, evitando sovrapposizioni e favorendo un disegno complessivo che coniughi innovazione, semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica.

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