Modifiche al Codice Appalti, revisione prezzi, concessioni: il focus ANCE sul DL Infrastrutture
L'approfondimento dell'Associazione: cosa cambia nel d.Lgs. n. 36/2023 con l'entrata in vigore del D.L. n. 73/2025? E quali sono gli impatti del provvedimento sulle opere pubbliche interessate?
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 73/2025, c.d. “Decreto Infrastrutture”, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche di ANCE ha pubblicato un interessante focus con le misure di interesse per i lavori pubblici.
Lavori Pubblici: il focus ANCE sul Decreto Infrastrutture
In particolare, l’approfondimento si sofferma sulle seguenti norme:
- Articolo 1 - Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria
- Articolo 2 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
- Articolo 9 - Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi
- Articolo 11 - Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali
- Articolo 15 - Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” e per lo svolgimento di altri eventi sportivi.
Il focus punta a chiarire alcuni punti particolarmente complessi del decreto, come ad esempio l'ambito di applicazione dell'art. 60 del Codice Appalti, o le novità, sempre previste dal Decreto sulle disposizioni relative alle procedure in somma urgenza, con la modifica dell'art. 140 e l'introduzione dell'art. 140-bis.
Vediamo le novità in dettaglio.
Stretto di Messina: obbligo di CCT
Si modifica l’articolo 4, comma 3, lettera b-ter), del D.L. n. 35/2023, con il comma 2 dell’art. 1: la costituzione del CCT diventa obbligatoiria per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera.
Previsto il 50% di decurtazione dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Procedure di somma urgenza: le modifiche al Codice Appalti e ai contratti di protezione civile
L’articolo 2 del Decreto punta a creare una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.
In particolare, si modifica l’art. 140 del Codice: le procedure di somma urgenza di cui al comma 6, vengono “traslate” al comma 1-bis, il quale dispone che “Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall’articolo 140.
Novità per gli affidamenti diretti: il comma 8 elimina la possibilità di autorizzare l’affidamento diretto anche al di sopra dei limiti generali previsti dall’articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500mila euro), per un periodo limitato (massimo trenta giorni) e per specifiche fattispecie indilazionabili, nei limiti di importo stabiliti dai provvedimenti relativi allo stato di emergenza nazionale-
Per effetto della soppressione, evidenzia ANCE, resta in vigore solo la previsione secondo cui l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
Inoltre vengono eliminate le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i commi 11 e 12, che confluiscono, con talune modifiche, nel nuovo articolo 140-bis.
Procedure di protezione civile: il nuovo art. 140-bis del Codice Appalti
Il nuovo articolo 140-bis è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a, b e c del Codice della Protezione Civile).
Per tali contratti, si prevede anche l’applicazione:
- dell’articolo 140;
- del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile, tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato articolo 7.
La norma riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell’art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.
ANCE fornisce tutte le indicazioni su:
- Affidamenti diretti
- Deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale, con la possibilità di affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici
- Misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali
- Autocertificazione dei requisiti
Nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile
L’articolo 2 ha introdotto, nel codice della protezione civile, il nuovo articolo 46-bis. La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:
- verifiche antimafia semplificate
- ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee medesimo codice.
Correttivo Codice: la disciplina transitoria per subappalto e utilizzo dei CEL
Ricorda ANCE che il decreto correttivo al Codice (n. 209/2024) è intervenuto sul comma 20 dell’articolo 119 e sull’art. 23 dell’allegato II.12 del Codice 36/2023, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA.
Secondo le nuove disposizioni, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L’appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d’affari complessiva (art. 23, comma 1, lett. “b” dell’Allegato II.12).
Rispetto a tale innovazione, il decreto correttivo non aveva previsto alcuna disciplina transitoria per regolare gli effetti sui contratti in corso, a cui pone rimedio l’art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73/2025.
La norma introduce, all’articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati, che consentivano all’appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Per procedimenti in corso si intendono:
- le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, quindi prima del 31 dicembre 2024;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
Conseguentemente, le “nuove” regole si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso.
Revisione prezzi
L’art. 9 del provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi”, contiene una previsione di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici.
La norma, infatti, dispone che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL “Sostegni-ter” (DL 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL “Aiuti” (DL 50/2022), ai fini della revisione prezzi, si applicano, in deroga a quanto previsto dallo stesso Sostegni-ter, oltre che a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara, le disposizioni dell’articolo 60 del nuovo Codice sulla revisione prezzi.
Devono ricorrere le due condizioni:
- coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice, che la fissa tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori;
- disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell’Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.
I Fondi di cui all’articolo 26 richiamati dalla norma sono quelli ai quali le stazioni appaltanti, in caso di mancanza di risorse proprie, potevano fare istanza di accesso per procedere all’aggiornamento dei prezzi imposto dal DL “Aiuti”.
Come evidenzia ANCE, si tratta sicuramente di una norma complessa da interpretare e applicare a causa dei numerosi rinvii che contiene.
L’obiettivo però sembra essere quello di attribuire la disciplina revisionale di cui all’articolo 60 del nuovo Codice, a contratti che non abbiano avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali previsti dal DL “Aiuti” per sostenere i costi dell’aggiornamento dei prezzi e che, al contempo, non dispongano di altri strumenti revisionali, contenendo al loro interno il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) del DL Sostegni-ter che, come noto, non è mai stato reso operativo.
Concessioni autostradali: le novità
Il comma 4 dell’art. 11 interviene sulla legge n. 193/2024 (c.d. “legge sulla Concorrenza 2023”), inserendo nell’articolo 16 il nuovo comma 1-bis.
Si stabilisce così che, al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell’articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano degli investimenti autostradali, di cui all’articolo 13, comma 1.
I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano.
Milano-Cortina 2026: disposizioni urgenti
Con l’art. 15 si modifica il D.L n. 16/2020, con rilevanza per la governance commissariale e i contributi statali al settore sportivo relativamente all’evento.
In particolare si introduce il nuovo comma 5-ter.2 all’articolo 3 del D.L. 16/2020, secondo cui, all’Amministratore delegato della Società Milano Cortina, già nominato ai sensi del comma 5, lettera a), numero 2) è attribuito anche il ruolo di commissario straordinario per realizzare gli interventi contenuti nel nuovo Allegato 1-ter.