LA DETRAZIONE DEL 36 PER CENTO SPETTA ANCHE SENZA NULLA OSTA DEL CONDOMINIO

02/07/2008

La detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per l'installazione di un ascensore nel cavedio condominiale spetta anche in assenza di autorizzazione da parte della assemblea condominiale. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 264/E dello scorso 25 giugno con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in risposta all'interpello di un contribuente.

In particolare, il contribuente si è rivolto alla Direzione Centrale dell'Agenzia dell'Entrate dopo che la rispettiva Direzione regionale aveva risposto negativamente in merito alla possibilità di usufruire della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per l'installazione di un ascensore, nel cavedio condominiale, da realizzare a proprie spese ed in assenza di autorizzazione condominiale.

La Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che l'importo di 48.000 euro non rappresenta il massimo importo detraibile, bensì il limite massimo su cui calcolare la percentuale di detrazione del 36 per cento cosicché, la somma detraibile non potrà superare il limite di 17.280 euro.

Effettuata questa precisazione, l'Agenzia ha, inoltre, sottolineato che per l'installazione dell'ascensore il contribuente ha ricevuto preventiva autorizzazione da parte del comune di competenza che, tra l'altro, ha dichiarato che l'intervento può essere realizzato anche in assenza di autorizzazione condominale e che detta opera concretizza un intervento finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Poiché l'intervento ha ricevuto l'autorizzazione da parte del comune, l'Agenzia ha affermato che non è giustificato negare la detrazione, tenuto conto, in particolare, che l'installazione dell'ascensore rientra senz'altro tra gli interventi agevolati, essendo essa riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria e concretizzando una realizzazione edilizia finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Per cui anche se l'istallazione dell'ascensore nel cavedio condominiale non è stata autorizzata dall'assemblea condominiale, il contribuente può usufruire del beneficio fiscale limitatamente però alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale.




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