Costi della manodopera: ANAC richiama le stazioni appaltanti al rispetto delle tabelle ministeriali
Obbligatorio l’utilizzo delle tabelle ministeriali vigenti alla data di indizione della gara, per garantire congruità e tutela dei diritti dei lavoratori
La stima dei costi della manodopera è un passaggio tecnico fondamentale per la corretta definizione della base d’asta nei contratti pubblici, soprattutto nei servizi ad alta intensità di lavoro.
Ma cosa accade se la Stazione appaltante utilizza tabelle ministeriali non aggiornate? È legittimo porre a base di gara un importo inferiore ai livelli minimi retributivi vigenti? Il parere ANAC del 14 maggio 2025, n. 193, interviene su un caso emblematico, ribadendo l’obbligatorietà dell’utilizzo delle tabelle del Ministero del Lavoro più aggiornate, in applicazione degli articoli 41, commi 13 e 14 del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023).
Definizione costi della manodopera: richiamo ANAC alle Stazioni appaltanti
Nel caso esaminato, una Stazione appaltante aveva bandito una procedura di gara per l’affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera e durata pluriennale. A base d’asta era stato posto un costo della manodopera calcolato secondo tabelle ministeriali non più vigenti alla data di indizione della gara. Da qui il dubbio di un OE: può la lex specialis prevedere un costo inferiore a quello risultante dalle tabelle in vigore? È legittimo un disallineamento di circa 100.000 euro tra base d’asta e costi salariali attuali?
Le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici
Il riferimento centrale è l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce:
- al comma 13, che il costo medio del lavoro deve essere determinato, annualmente, con apposite tabelle emanate dal Ministero del Lavoro, basate sui valori della contrattazione collettiva nazionale;
- al comma 14 che le stazioni appaltanti sono obbligate a scorporare dalla base di gara i costi della manodopera, determinandoli secondo le suddette tabelle. Gli operatori economici possono ribassare solo il resto dell’importo, dimostrando eventuali efficienze organizzative.
L’articolo 41 è costruito per assicurare un’equa concorrenza nel rispetto del diritto dei lavoratori a un salario minimo conforme ai contratti collettivi e costituisce un fondamento sostanziale della qualità e sostenibilità delle offerte.
Il parere ANAC: no a tabelle non aggiornate
Sulla questione, l’Autorità è stata tassativa, chiarendo che:
- non è consentito l’uso di tabelle ministeriali non aggiornate: le stazioni appaltanti sono obbligate a utilizzare, per la stima del costo della manodopera, le tabelle vigenti alla data della procedura;
- le tabelle approvate dal Ministero del Lavoro hanno natura imperativa, in quanto poste a presidio di interessi pubblici primari: giusta retribuzione, serietà dell’offerta, tutela della concorrenza;
- l’utilizzo di tabelle superate comporta un vizio sostanziale dell’istruttoria, per manifesta illogicità e irragionevolezza, soprattutto nei casi in cui la componente manodopera sia prevalente.
L’ANAC ha dunque concluso per l’illegittimità dell’operato della Stazione appaltante e ha richiesto l’annullamento in autotutela degli atti di gara, con riedizione della procedura basata su tabelle aggiornate.
Conclusioni: come definire i costi della manodopera nella base d’asta
La base d’asta non può essere costruita su dati superati o incoerenti, soprattutto nei contratti ad alta intensità di manodopera.
Si ribadiscono così alcuni principi fondamentali:
- i costi della manodopera devono essere stimati sulla base delle tabelle ministeriali vigenti alla data di gara
- le tabelle hanno natura vincolante e non derogabile;
- non è legittimo un disallineamento significativo tra base d’asta e livelli retributivi minimi
- il mancato aggiornamento vizia l’istruttoria e comporta l’obbligo di annullamento in autotutela;
- l’inosservanza può compromettere la congruità delle offerte e la qualità del servizio appaltato.
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Parere