Permesso di costruire: la richiesta di variante non sospende i termini per la decadenza
Il permesso di costruire ha dei precisi limiti temporali per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, senza che una semplice richiesta di variante possa sospenderli
Cosa accade se i lavori oggetto di un permesso di costruire iniziano regolarmente, ma vengono poi sospesi per anni? La presentazione di una variante edilizia può sospendere o rinnovare i termini di validità del titolo originario?
La sentenza del TAR Calabria del 19 febbraio 2025, n. 362 affronta un caso concreto di decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori entro i termini di legge, chiarendo che la presentazione di una variante edilizia non sospende né proroga automaticamente i termini previsti dall’art. 15 del Testo Unico dell’Edilizia.
Decadenza del permesso di costruire: il TAR sulla sospensione dei termini
Un privato aveva ottenuto un permesso di costruire per la demolizione di due fabbricati e la realizzazione di un edificio residenziale. Il titolo indicava l’avvio dei lavori entro un anno e l’ultimazione entro tre anni, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.
Dopo l’avvio formale dei lavori, questi venivano sospesi dopo due mesi. Nei sei mesi successivi, la ricorrente aveva presentato un’istanza di variante al progetto. Tuttavia, la pratica si protraeva per anni, con solleciti e osservazioni fino al 2024, quando il Comune rigettava definitivamente l’istanza per decadenza del titolo abilitativo.
Da qui il ricorso, sotenendo che la presentazione della variante avrebbe dovuto sospendere o prorogare i termini del permesso di costruire originario.
Testo Unico Edilizia: efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
La norma di riferimento per comprendere la decisione del TAR è l’art. 15, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il cui comma 2 stabilisce che:
“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione [...] non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga motivata [...]”.
"La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari".
La norma indica in modo chiaro e tassativo:
- i termini massimi per l'efficacia del titolo edilizio;
- la necessità di richiesta motivata di proroga prima della scadenza;
- l’automatismo della decadenza in caso di mancato completamento.
Variante al permesso di costruire: la richiesta non proroga i termini del pdc
Tenendo conto quindi di quanto previsto dalla norma, il TAR ha ricostruito il quadro cronologico dei fatti e respinto il ricorso, sottolineando che:
- i lavori sono stati effettivamente iniziati tre mesi dopo dal rilascio del pdc, ma non sono mai stati completati;
- da tale data ha iniziato a decorrere il termine triennale per la conclusione dei lavori, scaduto senza richiesta di proroga;
- la richiesta di permesso in variante non sospende i termini previsti dall’art. 15, né equivale a una richiesta di proroga.
Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “Il rilascio di un permesso in variante non determina un nuovo termine di inizio o ultimazione dei lavori, che resta quello del titolo originario".
Ne deriva che il permesso è decaduto secondo i termini previsti dal Testo Unico Edilizia e che non esistono basi normative per ritenere sospesi o prorogati i termini in assenza di una richiesta esplicita di proroga motivata per cause oggettive, come disposto dal comma 2 dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001.
In conclusione, la presentazione di una variante progettuale, anche se tempestiva, non sospende né rinnova i termini di validità del permesso originario.
Documenti Allegati
Sentenza