Contratti pubblici: affidamento nullo senza forma scritta
La delibera ANAC: senza regolare stipula scritta il contratto è nullo e la prosecuzione del servizio configura un affidamento illegittimo
È legittima la prosecuzione di un contratto d’appalto pubblico in assenza di una formale stipula scritta, mancante già all'origine dell'affidamento? La mancata redazione del contratto secondo le modalità previste dalla normativa può essere sanata da una proroga tecnica o da un rinnovo contrattuale? E ancora, fino a che punto l’urgenza consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando?
Mancata stipula del contratto in forma scritta: affidamento illegittimo
Con la Delibera del 30 aprile 2025, n. 183, ANAC chiarisce con rigore che, in assenza di una valida stipula contrattuale secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 ("vecchio" Codice dei Contratti Pubblici), l’intero rapporto si considera nullo. In tale ipotesi, proroghe e rinnovi risultano privi di legittimità giuridica, ponendosi in contrasto con i principi generali di legalità, concorrenza e trasparenza. Una presa di posizione che richiama direttamente RUP e stazioni appaltanti alla piena responsabilità nella programmazione e gestione delle procedure.
Il caso prende le mosse da una segnalazione concernente un servizio (di ingente importo) affidato da una stazione appaltante che avrebbe gestito il rapporto con l’operatore economico senza procedere alla regolare stipula formale del contratto.
A fronte dell’assenza di tale stipula, la SA ha comunque disposto una serie di proroghe e rinnovi pluriennali, alcuni dei quali con modifica delle condizioni contrattuali originarie (in particolare il corrispettivo), invocando la necessità di garantire la continuità del servizio.
ANAC, dopo aver acquisito la documentazione, ha riscontrato l’assenza di un contratto valido e ha qualificato la prosecuzione del rapporto come affidamento privo di base negoziale legittima, sottoponendo a censura anche le modalità con cui la SA ha gestito la proroga tecnica e la successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c), del d.lgs. 36/2023.
La mancata stipulazione in forma scritta: nullità del contratto
Il punto centrale della Delibera riguarda la violazione dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che impone, a pena di nullità, la stipulazione del contratto in forma scritta secondo l’ordinamento della stazione appaltante: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante”.
L’Autorità chiarisce che la semplice firma della comunicazione di aggiudicazione da parte delle parti non è sufficiente a integrare un valido vincolo contrattuale. Tale modalità non è ammissibile nelle gare di importo superiore a 40mila euro, né tantomeno in una procedura aperta da oltre 6 milioni di euro.
La mancata stipula formale infatti:
- rende incerta la portata delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario;
- priva l’amministrazione degli strumenti per una corretta esecuzione e controllo, a partire dalla inclusione dell’offerta tecnica migliorativa, dalle modalità operative vincolanti, fino alla garanzia definitiva ex art. 103 e ai conti correnti dedicati di cui alla legge n. 136/2010.
Proroga tecnica e rinnovi: confini stringenti
Non solo: ANAC ha ribadito che la proroga tecnica, disciplinata dall’art. 106, comma 11 del Codice, ha carattere eccezionale e residuale, strettamente temporaneo e condizionato all’avvio effettivo di una nuova procedura di gara.
Nel caso esaminato, la SA ha disposto più proroghe senza che vi fosse una gara già indetta. L’affermazione che la nuova procedura fosse “in fase di preparazione” non basta a giustificare la proroga. Manca, infatti, la prova di un’attività istruttoria concreta, che attesti l’esistenza di un cronoprogramma procedurale.
Di fatto, la proroga si è tradotta in un rinnovo contrattuale con rimodulazione delle condizioni economiche, in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 63, comma 5 del Codice previgente per le forniture analoghe (analogia tecnica, continuità funzionale, convenienza economica).
Affidamento in urgenza: quando è ammessa la procedura negoziata senza bando
Nel 2025 la SA ha quindi avviato una procedura negoziata senza bando giustificata con l’urgenza derivante dall’annullamento della precedente gara, annullamento determinato – come rileva ANAC – anche dalla errata stima dei costi della manodopera.
Spiega l’Autorità che l’urgenza addotta è in realtà riconducibile a carenze organizzative, e quindi non imprevedibile né inevitabile, come richiesto dall’art. 76, comma 2, lett. c) del d.Lgs. 36/2023. Inoltre, l’invito al solo operatore uscente ha prodotto un effetto di sostanziale continuità contrattuale non supportato da un confronto concorrenziale.
In conclusione, per ANAC l’operato della SA è illegittimo ab origine, mancando una stipula tramite forma scritta del contratto e determinando a cascata la nullità delle successive delibere disposte anche in violazione del divieto di proroga sancito dal Codice dei Contratti Pubblici, con effetti distorsivi sul mercato.
Documenti Allegati
Delibera