Sconto in fattura con SAL inferiore al 30%: come rimediare?

Implicazioni tecniche, fiscali e professionali nel caso di SAL Superbonus sottosoglia

di Cristian Angeli - 03/06/2025

Sono stato nominato consulente tecnico di parte (CTP) in un contenzioso inerente a una pratica di Super Sismabonus tra un’impresa e un condominio. Nel corso dell’incarico mi sono accorto che è stato emesso un SAL inferiore al 30% (precisamente 28%) e, sulla base di esso, è stato effettuato lo sconto in fattura da parte dell’impresa. Come fare per rimediare e quali sono le possibili conseguenze per il condominio?

L’esperto risponde

Nel caso descritto, l’impresa ha operato lo sconto in fattura in presenza di un SAL inferiore al 30%, in violazione di quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 che recita: “L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

Lo stesso riferimento normativo è richiamato anche dal D.M. Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dal D.M. n. 329/2020: “Al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 […] il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma […] Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori […]”.

Tale situazione comporta conseguenze rilevanti non solo sul piano tecnico e fiscale, ma anche sotto il profilo delle responsabilità professionali, che potrebbero essere contestate sia al tecnico che ha emesso il SAL non conforme, sia al fiscalista che ha rilasciato il visto di conformità in assenza dei requisiti di legge.

Ad oggi, non risultano chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate sul tema. Tuttavia, considerato che il SAL non ha raggiunto la soglia minima richiesta per legge, il credito generato potrebbe rientrare nella categoria di quelli “inesistenti” – e non solo “non spettanti” – comportando sanzioni più gravi e una finestra di accertamento più ampia.

Crediti non spettanti vs. crediti inesistenti

La riforma fiscale del 2024 (D.Lgs. n. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies) ha chiarito la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.

Sono crediti inesistenti quelli caratterizzati da:

  • mancanza, totale o parziale, dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla normativa;
  • utilizzo basato su rappresentazioni fraudolente (falsi documenti, simulazioni, artifici).

Sono crediti non spettanti quelli che derivano da:

  • utilizzo in violazione delle modalità previste;
  • fondati su fatti non idonei a integrare i presupposti del credito;
  • difetti negli adempimenti amministrativi essenziali.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria, la nuova normativa si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Fino a tale data, restano valide le sanzioni più severe previste dalla normativa precedente.

Fattispecie

Sanzione fino al 31.8.2024

Sanzione dal 1.9.2024

Utilizzo in compensazione di crediti non spettanti

30% del credito utilizzato

25% del credito utilizzato

Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

dal 100% al 200% del credito utilizzato

70% del credito utilizzato

da 105% al 140% del credito utilizzato se i requisiti del credito sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici

Possibili soluzioni

La strategia da adottare è complessa e richiede certamente una analisi approfondita del caso sia dal punto di vista legale, tecnico e fiscale. In termini generali si può affermare che tutto dipende dal fatto che il credito “viziato” sia stato o meno già utilizzato in compensazione.

Se il credito è stato già “speso”, si è in presenza di un danno erariale. In tal caso, il condominio potrebbe:

  1. valutare con i propri consulenti la possibilità di attendere un eventuale accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
  2. considerare una regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso.

Quest’ultima strada consente l’applicazione di sanzioni ridotte (o nulle, se il credito non è ancora stato compensato), ma può comportare difficoltà nel dimostrare il danno in sede di rivalsa contro i professionisti coinvolti e richiede un esborso finanziario immediato.

Se il credito non è stato ancora utilizzato, sarà opportuno procedere tempestivamente a una correzione degli atti e a un riesame della pratica con l’assistenza di professionisti qualificati.

Tuttavia, nel caso in cui il condominio dovesse sostenere un esborso economico, si suggerisce di valutare l’azione di rivalsa nei confronti del tecnico asseveratore e/o del fiscalista che ha rilasciato il visto di conformità, previa attenta analisi degli incarichi professionali sottoscritti e della documentazione.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia e contenziosi
www.cristianangeli.it

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