Costi della manodopera: richiamo di ANAC alle SA

La valutazione dei costi della manodopera influenza la corretta definizione dell'importo a base d'asta e la sostenibilità dell'offerta da parte dei concorrenti

di Redazione tecnica - 30/05/2025

Il calcolo errato dei sosti della manodopera calcolati determina un importo incongruo della base d’asta e, di conseguenza, mette a rischio la sostenibilità economica e la remuneratività dell'appalto da parte dei concorrenti.

Calcolo errato dei costi della manodopera: le conseguenze

Sulla base di questi presupposti ANAC, con il parere del 21 maggio 2025, n. 202, ha invitato una SA ad annullare in autotutela una gara per l’affidamento di un servizio, mettendo in evidenza le criticità sulla corretta valutazione dei costi della manodopera, come previsto dagli artt. 41, commi 13 e 14, del d.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, un OE ha segnalato l'insostenibilità economica del servizio, affermando che era richiesta una disponibilità effettiva H24/365, incompatibile con un'impostazione a "servizio a chiamata” come specificato nel capitolato d'appalto e che i costi della centrale operativa, obbligatoriamente previsti, erano stati totalmente ignorati.

La SA avrebbe infatti effettuato il computo dei costi esclusivamente sul numero storico delle chiamate, senza considerare il necessario presidio continuativo con mezzi, personale e struttura organizzativa.

Non solo: ha ritenuto che il servizio potesse essere svolto in forma non esclusiva e su chiamata, escludendo quindi ogni onere fisso correlato a disponibilità, coordinamento e gestione dei mezzi. Tuttavia, le stesse clausole del Capitolato sarebbero state in contraddizione con tale impostazione.

Costi della manodopera: come determinarli

ANAC ha accolto integralmente i rilievi del segnalante, accertando che il servizio non poteva essere qualificato come "a chiamata" nel senso tecnico e normativo del termine, con condizioni invece compatibili con la definizione di servizio continuativo, che implica costi fissi strutturali che non possono essere ignorati nella costruzione della base d’asta.

Secondo l'Autorità, la base d'asta era viziata da una valutazione istruttoria lacunosa, in violazione dell'art. 41 che:

  • al comma 13 impone il riferimento alle tabelle del Ministero del Lavoro per la determinazione dei costi medi del lavoro;
  • al comma 14 obbliga le stazioni appaltanti a scorporare tali costi dal ribasso e a stimarli in maniera realistica e verificabile.

In questo caso, la stima non considera:

  • l’effettiva incidenza del personale su turni continuativi;
  • la presenza obbligatoria della centrale operativa dedicata;
  • l’ammortamento dei mezzi esclusivi;
  • le possibili maggiorazioni per notturni, festivi e pronta disponibilità.

ANAC ricorda che l’art. 41 del Codice ha come finalità ultima quella di garantire l'affidabilità dell'offerta e tutelare i lavoratori attraverso la congruità della retribuzione. Una base d’asta sottostimata non solo compromette l’esito della gara ma espone l’amministrazione a contenziosi e disservizi futuri, come già emerso in molti casi analoghi.

Le conclusioni dell'Autorità

In conclusione per ANAC l’operato della Stazione appaltante sulla determinazione della base d’asta e del costo della manodopera è stato viziato da una incompleta e carente istruttoria,
mancando una coerenza complessiva tra le caratteristiche di espletamento del servizio descritte negli atti di gara e le modalità di remunerazione

Da qui l’invito alla stazione appaltante a revocare in autotutela la procedura di gara e a procedere a una nuova valutazione tecnica fondata:

  • su un reale modello di servizio H24;
  • sull'inclusione dei costi della centrale operativa;
  • sulla sostenibilità contrattuale del servizio a fronte della prestazione richiesta.
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