Requisiti di partecipazione: no a clausole immediatamente escludenti
Oltre alle eccezioni previste dall'art. 100 del Codice, la stazione appaltante non può prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dalla norma
Una clausola che impone tra i requisiti di partecipazione il possesso di determinate certificazioni di qualità è sostanzialmente escludente e non è conforme al Codice degli Appalti.
La disciplina del d.Lgs. n. 36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate), con l’effetto che è da escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità.
Clausole immediatemente escludenti: no a certificazioni di qualità tra i requisiti di partecipazione
A spiegarlo è ANAC con la delibera del 21 maggio 2025, n. 203, intervenendo sull’istanza di un operatore economico che ha contestato la lex specialis, adottata da una SA per l’affidamento di un servizio.
A essere contestati in particolare sono:
- l’eccessiva genericità dei requisiti tecnici richiesti per la partecipazione;
- l’introduzione di una clausola escludente per i raggruppamenti temporanei “sovrabbondanti”;
- l’impropria richiesta di certificazioni ISO, ritenute sostanzialmente equivalenti a requisiti di partecipazione.
Requisiti di partecipazione: i limiti alla discrezionalità della SA
Nel valutare la questione, ANAC ha riconosciuto il diritto della stazione appaltante a esercitare una discrezionalità tecnico-amministrativa nella definizione dei requisiti di capacità economica, tecnica e professionale.
Tuttavia, l’operato della SA deve essere guidato dai principi generali del nuovo Codice dei contratti (d.Lgs. n. 36/2023, e in particolare:
- il principio del risultato (art. 1), che impone l’ottimizzazione della spesa pubblica a fronte della qualità delle prestazioni;
- il principio della fiducia (art. 2), che attribuisce responsabilità decisionale alle stazioni appaltanti, ma a fronte di scelte motivate, ragionevoli e proporzionate;
- l’obbligo di prevedere requisiti tecnici chiari, pertinenti e proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto (art. 100).
Nel caso esaminato, l’assenza di una soglia minima per la capacità tecnica (come ad esempio, un importo di riferimento per contratti analoghi) e la mancata richiesta di capacità economica-finanziaria hanno portato ANAC a ravvisare una carenza di istruttoria e una violazione indiretta del principio di concorrenza “qualificata”.
L'art. 100 del Codice Appalti
Analizzando l’art. 100 del d.Lgs. n. 36/2023, che disciplina i "requisiti di ordine speciale", esso rappresenta un presidio fondamentale per garantire proporzionalità e ragionevolezza nella selezione degli operatori economici.
La norma stabilisce che i requisiti speciali devono essere:
- pertinenti all’oggetto dell’appalto;
- adeguati rispetto all’importo e alla complessità della prestazione;
- proporzionati al fine di evitare restrizioni ingiustificate all’accesso al mercato.
L’articolo è espressione diretta del principio del risultato e dell’accesso al mercato, pilastri del nuovo Codice. In tal senso, qualunque elemento che possa ostacolare l’accesso (inclusi oneri formali non necessari o richieste documentali prive di impatto sostanziale sulla capacità esecutiva) deve essere oggetto di una valutazione rigorosa.
L’utilizzo improprio di certificazioni o l’assenza di criteri minimi di selezione rappresentano violazioni paradigmatiche della norma.
Certificazioni ISO come requisito di partecipazione: clausola immediatamente escludente
Proprio per questo la richiesta di certificazioni di qualità formulate nel Capitolato come condizione da comprovare obbligatoriamente è risultata problematica.
Sebbene la SA abbia sostenuto che tali certificazioni non rappresentassero requisiti di partecipazione ma indicatori di qualità tecnica, ANAC ha evidenziato che:
- la collocazione della clausola nel Capitolato non muta la sua natura, quando la stessa ha effetti escludenti;
- in assenza di punteggi o meccanismi premianti, l’obbligo di produrre la certificazione configura di fatto un requisito impeditivo, in violazione dell’art. 100 del Codice, che non consente l’introduzione surrettizia di requisiti non previsti dalla norma.
Conclusione: gara da revocare e riformulazione del bando
Alla luce delle criticità accertate, ANAC ha deliberato che la stazione appaltante deve procedere alla revoca degli atti di gara e alla riformulazione dei requisiti in coerenza con l’art. 100.
La lex specialis è viziata da istruttoria incompleta e requisiti non conformi ai principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto del carattere immediatamente escludente delle clausole di partecipazione previste.
Documenti Allegati
Parere