Detrazioni fiscali 2025: a chi spettano e quanto
La nuova Circolare del Fisco sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: riduzione progressiva dell'importo spettante per i redditi alti, ma più salvaguardie per i soggetti fragili
Con la Legge di Bilancio 2025 e la contestuale introduzione dell’art. 16-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), sono state modificate le regole sulle detrazioni fiscali, prevedendo un meccanismo di riduzione progressiva, legato al reddito complessivo e al numero di componenti del nucleo familiare.
Riordino detrazioni fiscali: la Circolare del Fisco
Con la Circolare del 29 maggio 2025, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ne ha illustrato le principali novità in relazione a:
- riordino delle detrazioni, con alcuni esempi;
- detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica;
- agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Con questo intervento, il legislatore intende semplificare e razionalizzare il sistema delle detrazioni, evitando al tempo stesso che l’aumento del reddito produca una disparità insostenibile per i nuclei familiari con esigenze complesse. La circolare chiarisce che l’impatto della riduzione sarà progressivo e calibrato, e verrà applicato con riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi 2025.
Riordino selettivo delle detrazioni
Il comma 10 dell’art. 1 della legge n. 207/2024 ha introdotto l’art. 16-ter del TUIR, ai sensi del quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro, viene introdotto un meccanismo di riduzione progressiva dell’ammontare massimo delle spese detraibili, parametrato:
- al reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e delle pertinenze);
- al numero di figli fiscalmente a carico.
L’obiettivo del legislatore è chiaramente redistributivo: preservare l’efficacia degli sgravi per le famiglie numerose e per quelle con figli con disabilità accertata, garantendo loro una protezione fiscale anche in presenza di redditi più elevati.
In particolare l’importo base, ai sensi del comma 2 dell'art. 16-ter è pari a:
- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il successivo comma 3 stabilisce che il coefficiente da applicare all’importo base, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, è pari a:
- a) 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- b) 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- d) 1 se sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 104 del 1992.
Ne consegue che il contribuente, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:
- quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto;
- applicare all’importo base il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
Detrazioni escluse dal nuovo meccanismo di calcolo
La circolare chiarisce che alcune voci di spesa rimangono escluse dal limite massimo detraibile, anche per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro. In particolare, non rientrano nel calcolo del massimale:
- le spese sanitarie, inclusi farmaci e prestazioni mediche specialistiche;
- gli investimenti in start-up e PMI innovative;
- gli oneri sostenuti entro il 31 dicembre
2024 per:
- mutui prima casa;
- premi assicurativi (vita, infortuni, eventi calamitosi);
- Le rate di spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR (es. ristrutturazioni edilizie, bonus casa) sostenute entro fine 2024;
- Gli oneri oggetto di detrazione forfetaria, come il mantenimento di cani guida per i non vedenti.
In sostanza, il nuovo sistema introduce una soglia modulabile, ma evita di penalizzare le detrazioni con una forte valenza sociale o riferite a impegni già assunti.
Scuola e disabilità visiva: aumentano le soglie
La circolare dell’Agenzia delle Entrate illustra poi due importanti novità di tipo quantitativo:
- spese scolastiche: sale da 800
a 1.000 euro il tetto massimo annuale
detraibile (al 19%) per ciascun alunno o studente, a copertura dei
costi sostenuti per:
- scuole dell’infanzia;
- scuola primaria e secondaria di primo grado;
- scuola secondaria di secondo grado.
- cani guida per non vedenti: l’importo della detrazione forfetaria passa da 1.000 a 1.100 euro per ciascun periodo d’imposta, indipendentemente dalle spese documentate. Si tratta di una misura di supporto diretto, che riconosce in via forfetaria l’onere quotidiano legato al mantenimento dell’animale.
Documenti Allegati
Circolare