Segnalazione abusi edilizi: cosa fare se il Comune tace?

La sentenza del TAR: l’Amministrazione non può restare inerte di fronte alla segnalazione di abusi edilizi effettuata da un privato confinante, configurando un'ipotesi di silenzio-inadempimento

di Redazione tecnica - 03/06/2025

Che cosa accade quando un privato segnala un abuso edilizio al Comune? L’Amministrazione ha l’obbligo di accertare e rispondere, oppure può tacere? E in caso di silenzio, quali sono gli strumenti di tutela per il cittadino?

Segnalazione abusi edilizi e silenzio dell'Amministrazione: le conseguenze

A chiarire le responsabilità a carico dell’Amministrazione è il TAR Sicilia con la sentenza del 28 maggio 2025, n. 1183, con cui ha accolto il ricorso proposto da un proprietario di un appartamento contro il silenzio serbato sulla richiesta di verifica della regolarità urbanistico-edilizia di opere realizzate da un vicino, al piano terra della stessa palazzina e di eventuale demolizione.

Il ricorrente, residente nello stesso edificio, aveva trasmesso al Comune un’istanza in cui segnalava la presenza di presunti interventi edilizi privi di titolo abilitativo. Con la medesima nota, chiedeva espressamente all’Amministrazione di:

  • avviare e concludere il procedimento di verifica urbanistico-edilizia ex art. 2 l. 241/1990;
  • emanare, in caso di accertata irregolarità, un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.

Il Comune non ha dato alcun riscontro, nemmeno formale, entro i termini previsti. Di qui, il ricorso per silenzio-inadempimento.

 

L’obbligo di provvedere e il silenzio inadempimento

Nel valutare la questione, il TAR ha ribadito un principio consolidato: l’Amministrazione non può restare silente di fronte a una segnalazione che attiva un procedimento amministrativo. L’art. 2 della legge 241/1990 impone infatti la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

Nel caso di specie, il privato non si è limitato a una generica segnalazione di illecito edilizio, ma ha sollecitato l’esercizio del potere repressivo da parte dell’Amministrazione, chiedendo formalmente l’adozione degli atti consequenziali. Secondo il giudice amministrativo, ciò determina l’obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere.

E tale obbligo si fonda anche sull’art. 27, comma 1, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), che affida all’ufficio tecnico comunale il compito di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia e di assicurare il rispetto della legalità edilizia.

La decisione: silenzio illegittimo e commissario ad acta

Poiché il solo avvio del procedimento non costituisce adempimento dell’obbligo di provvedere, il TAR ha accolto il ricorso disponendo:

  • l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune;
  • la conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza;
  • la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

 

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