DL Infrastrutture: la nota ANCI sulle modifiche al Codice Appalti
Focus dell'Associazione sulle nuove regole previste dal D.L. n. 73/2025 per appalti, emergenze, revisione prezzi e incentivi ai dirigenti
Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 73/2025, c.d. “Decreto Infrastrutture”, ANCI ha pubblicato un’interessante nota esplicativa sulle principali misure introdotte in materia di appalti, con le (ulteriori) modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) e ai relativi allegati.
Decreto Infrastrutture: ANCI sulle modifiche al Codice Appalti
Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 luglio 2025. Con una portata tecnica significativa, il provvedimento interviene direttamente sul d.Lgs. n. 36/2023, introducendo deroghe, modifiche e chiarimenti che riguardano sia l’attività delle stazioni appaltanti sia le imprese affidatarie.
Nel documento dell'ANCI si approfondiscono le novità su:
- Incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti
- Ulteriori ipotesi per l’attivazione delle procedure di somma urgenza
- Revisione delle procedure di somma urgenza di protezione civile
- Utilizzo dei lavori svolti dai subappaltatori ai fini della qualificazione
- Revisione prezzi.
Incentivi anche ai dirigenti per le funzioni tecniche
L’art. 2, co. 1, lett. a), modifica l’art. 45 del Codice dei contratti, stabilendo che - in deroga al principio di onnicomprensività – il compenso incentivante del 2% per le funzioni tecniche può essere riconosciuto anche ai dirigenti.
Tale norma, estensiva di una previsione già vigente per le opere PNRR, comporta l’obbligo per le amministrazioni di trasmettere annualmente i dati relativi agli importi erogati e ai dirigenti beneficiari al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale e agli uffici centrali di bilancio.
Somma urgenza e protezione civile: nuove deroghe e semplificazioni
Due sono i principali interventi:
- nuove ipotesi di attivazione (art. 140, comma 1-bis): viene ritenuta sufficiente la “ragionevole previsione dell’imminente emergenza”, con validità del regime derogatorio fino all’eliminazione del pericolo, e comunque per un massimo di 15 giorni, salvo dichiarazione formale di stato di emergenza.
- nuova disciplina unitaria (art. 140-bis): viene istituito un regime speciale per le emergenze ordinarie e nazionali, che consente affidamenti diretti anche oltre soglia, deroghe a diversi articoli del Codice (tra cui artt. 14, 15, 37, 49, 54, 108) e l’uso generalizzato del criterio del minor prezzo. Le deroghe sono limitate nel tempo (30 giorni) e solo per “singole fattispecie indilazionabili”.
Subappalto e qualificazione: la fase transitoria è salva
Un ulteriore chiarimento arriva sul fronte qualificazione degli operatori economici. Il nuovo art. 225-bis, comma 3-bis, consente – in deroga alla disciplina introdotta dal correttivo D.Lgs. 209/2024 – che, per le gare bandite entro il 31 dicembre 2024, l’appaltatore possa ancora utilizzare i lavori svolti dal subappaltatore per la propria qualificazione, secondo il sistema previgente.
Verifiche antimafia semplificate nelle emergenze
Il nuovo art. 46-bis del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), sempre inserito dall’art. 2, snellisce le verifiche antimafia nei casi di emergenza di rilievo nazionale, permettendo l’utilizzo di informative provvisorie basate su BDN e banche dati disponibili. Previste anche forme di supporto da parte di Consip e delle centrali di committenza.
Revisione prezzi: risolto il vuoto normativo per i contratti “di mezzo”
Tra gli interventi più attesi, l’art. 9 interviene a sanare un vuoto che si era creato per i contratti aggiudicati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023.
In particolare, la norma estende a questi contratti la disciplina della revisione prezzi di cui all’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, superando la paralisi determinata:
- dalla mancata attuazione dell’art. 29 del DL 4/2022 (Sostegni-ter),
- dalla disapplicazione operata dal DL 50/2022 (Decreto Aiuti),
- e dall’impossibilità di applicare il nuovo Codice retroattivamente.
Il nuovo meccanismo sarà pienamente operativo, ma solo a due condizioni cumulative:
- che le voci per imprevisti siano comprese tra il 5 e il 10% dell’importo lavori;
- che sia disponibile almeno il 50% di tali risorse, escludendo quelle già impegnate.
Le SA dovranno rimodulare i quadri economici per iscrivere le risorse necessarie nella sezione “accantonamenti”, in conformità all’Allegato I.7.
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Nota