Affidamento diretto: il TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante

Sebbene l'affidamento diretto rappresenti una procedura semplificata e la stazione appaltante mantenga ampio potere discrezionale nella scelta del contraente, essa deve comunque motivare l’individuazione del soggetto affidatario

di Redazione tecnica - 03/06/2025

Che margine di sindacabilità esiste, da parte dell'Amministrazione, per la scelta dell’operatore economico nelle procedure di affidamento diretto? E quali sono i vincoli motivazionali imposti alla stazione appaltante?

A ricordare il perimetro applicativo della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è il TAR Campania, con la sentenza del 27 maggio 2025, n. 958, sul ricorso per l’annullamento della determina di affidamento diretto di un servizio.

Affidamento diretto: scelta discrezionale ma che va motivata

Il caso origina dalla pubblicazione di un Avviso da parte della SA per la raccolta di manifestazioni di interesse e preventivi da parte di operatori economici, in vista dell’affidamento diretto di un servizio postale.

Un'impresa, che aveva tempestivamente inviato preventivo e proposta progettuale, si è vista "ignorata" nella successiva determina di affidamento, nella quale si affermava che l’avviso pubblico fosse andato deserto. Da qui il ricorso, fondato sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria.

Da parte sua, la controinteressata, affidataria del servizio ha sottolineato che:

  • l’avviso aveva natura meramente esplorativa e non vincolante;
  • la trattativa diretta è un affidamento diretto a tutti gli effetti;
  • il Codice dei Contratti non impone la previa indagine di mercato per affidamenti inferiori a 140mila euro (art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023).

Tutti elementi formalmente corretti, ma per il TAR non sufficienti. Vediamo il perché.

 

I presupposti per l'affidamento diretto

L’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l’affidamento diretto per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, prevedendo la possibilità, per la stazione appaltante, di scegliere discrezionalmente il contraente anche senza previa consultazione di più operatori economici.

Si tratta di uno degli strumenti più snelli e flessibili introdotti dal nuovo Codice dei Contratti, concepito per assicurare rapidità ed efficienza nell’azione amministrativa, soprattutto per commesse di limitato valore economico.

Tuttavia, pur in assenza di un obbligo formale di comparazione tra più operatori, la norma non esclude – anzi, in alcuni casi favorisce – la cosiddetta “procedimentalizzazione” dell’affidamento diretto, attraverso la pubblicazione di avvisi esplorativi, richieste di offerta o consultazioni preliminari, che rappresentano prassi consolidate in nome dei principi di trasparenza e rotazione.

La discrezionalità nella scelta del contraente non è illimitata: l’art. 17, comma 2, dello stesso decreto impone alla stazione appaltante di motivare espressamente l’individuazione del fornitore, indicando l’oggetto del contratto, l’importo, il nominativo del contraente, nonché le ragioni della sua selezione e i requisiti verificati. In tal modo, l’affidamento diretto si configura come una procedura semplificata ma non priva di garanzie, soggetta al controllo giurisdizionale laddove si riscontri un vizio logico, istruttorio o motivazionale.

Proprio sulla base di questi presupposti, i giudici hanno ricordato che, anche nel caso di affidamento diretto procedimentalizzato, ovvero preceduto da interpello di più operatori:

  • la stazione appaltante mantiene ampio potere discrezionale nella scelta del contraente;
  • è tenuta comunque a motivare l’individuazione del soggetto affidatario (art. 17, comma 2, d.lgs. 36/2023);
  • la scelta, se fondata su presupposti di fatto errati o omissivi, è sindacabile per illogicità, irragionevolezza o travisamento.

Quando l'affidamento diretto va annullato

Nel caso esaminato, la determina impugnata affermava che nessuna offerta era pervenuta in risposta all’avviso esplorativo. Ma dagli atti emerge che la ricorrente aveva regolarmente inviato la documentazione nei termini. La PA, pur avendo ricevuto la proposta, non l’ha istruita né valutata, fondando l’affidamento su un presupposto oggettivamente errato.

Questa circostanza – sottolinea il TAR – non implica un diritto soggettivo all’affidamento da parte della ricorrente, ma radica senz’altro un interesse legittimo alla corretta valutazione della propria offerta, in un contesto procedimentalizzato in cui la PA si era autonomamente impegnata a recepire e valutare proposte.

Le conseguenze: annullamento della determina e obbligo di rideterminazione

Il ricorso è stato quindi accolto, con l’annullamento dell’atto impugnato e l’ordine alla PA di rideterminarsi sull’affidamento, tenendo conto della proposta pervenuta.

Si ribadisce così che:

  • laddove la PA attivi una consultazione preliminare, anche non obbligatoria, si auto-vincola al rispetto dei dati istruttori emersi;
  • la stazione appaltante non può ignorare offerte pervenute regolarmente, né affermare il contrario nella determina, pena l’illegittimità per travisamento;
  • è tenuta a motivare l’affidamento, anche nei casi in cui non sia imposta una selezione comparativa.

 

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