Polizze catastrofali: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale
È già in vigore la legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. Confermate le nuove scadenze per MPMI e le disposizioni per immobili con abusi edilizi
Il Decreto Polizze catastrofali è legge. La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2025, n. 124, della legge del 27 maggio 2025, n. 78, di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
Rimane invariata la struttura del decreto (composto da due soli articoli), con l’aggiunzione di alcuni commi all’art. 1.
Polizze catastrofali, la nuova scadenza per le PMI è legge
Si confermano le date di scadenza per adempiere all’obbligo di stipula della polizza per le piccole e medie imprese:
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
Con la legge di conversione, all’art. 1 sono stati aggiunti alcuni commi che chiariscono le modalità e l’ambito di applicazione dell’obbligo di stipula.
In particolare, dopo il comma 3 sono stati inseriti i commi dal 3-bis al 3-sexies. Vediamo cosa prevedono in dettaglio
Polizze catastrofali: le novità della legge di conversione
Determinazione del valore dei beni da assicurare
Il comma 3 -bis dispone che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera:
- il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile;
- oppure il costo di rimpiazzo dei beni mobili;
- oppure quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
Franchigie: nessun limite per le grandi imprese
I limiti di scoperto o franchigia previsti al comma 104 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024 non si applicano:
- alle grandi imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento del MEF (Decreto 30 gennaio 2025, n. 18);
- alle società controllate e collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo.
Funzioni di sorveglianza e controllo sui premi
Con il comma 3 -quater, si dispone che iI Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, svolge funzioni di controllo e verifica per prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.
Immobili con abusi edilizi
Il comma 3 -quinquies, che sostituisce il secondo periodo del comma 106 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che:
- l’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, oppure la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- sono assicurabili anche gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
- per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Beni locati
Infine, il comma 3-sexies modifica l’art. 1 -bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2024, disponendo che l’indennizzo per danni su immobili locati spetta al proprietario del bene, con l’obbligo di utilizzare la somma corrisposta per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
In caso di inadempimento dell’obbligo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Documenti Allegati
Legge