SA non qualificata per l'importo dell'appalto: gara da annullare
La stazione appaltante priva della qualifica adeguata non può bandire gare sopra la soglia consentita dall'art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici
Cosa accade quando una stazione appaltante avvia una procedura senza avere i requisiti minimi previsti dal sistema di qualificazione? L'eventuale affidamento è legittimo o l'annullamento in autotutela è la giusta strada da seguire?
A ribadire la centralità del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle CUC nel nuovo Codice dei Contratti è il TAR Sicilia, con la sentenza del 29 maggio 2025, n. 1198, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da un operatore economico contro l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria a suo favore, adottato per carenza di legittimazione della CUC e per una violazione delle regole procedurali sul numero minimo di inviti.
Qualificazione stazioni appaltanti: occhio all'importo dell'appalto
La questione ruota attorno a una procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023per l’affidamento di un Accordo quadro per lavori di importo superiore a 500mila euro e che era stata annullata in autotutela dall’Amministrazione, perché priva della qualificazione intermedia di secondo livello, come prevista dall’art. 63 e dall’allegato II.4 del Codice dei contratti.
Sul punto, la stessa amministrazione ha ammesso che la proroga sulla qualificazione autorizzata dalla circolare MIT del 12 luglio 2023 riguardava unicamente i lavori finanziati con fondi PNRR, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
In aggiunta, è emersa la mancata trasmissione dell’invito a uno degli operatori economici estratti tramite sorteggio, in violazione del numero minimo prescritto dalla norma per l’attivazione della procedura negoziata (almeno 10 inviti).
Sistema di qualificazione delle SA: le previsioni del Codice Appalti
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 62, comma 1 del d.Lgs. n. 36/2023, come sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. a) del d.Lgs. n. 209/2024, “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"
Il successivo comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 e che ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
In particolare l’art. 63 dispone che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.
Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco.
La qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di importo:
- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
- qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori devono appoggiarsi a SA o CUC qualificate per i livelli superiori.
La centralità del sistema di qualificazione
Tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 62 e 63 del Codice, dato che i lavori erano di importo superiore alla soglia di 500mila euro, motivo per cui sarebbe stata necessaria la qualificazione corrispondente, l’amministrazione ha quindi annullato in autotutela l’aggiudicazione e tutti gli atti relativi alla procedura, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, di cui il principio del risultato, sancito dall’art. 1 del Codice dei contratti pubblici, rappresenta l’espressione più compiuta nell’ambito degli appalti.
L’obiettivo dichiarato è duplice:
- ristabilire la legittimità dell’azione amministrativa compromessa da una gara indetta da soggetto privo di qualifica;
- evitare un affidamento inficiato da un vizio di origine, che renderebbe l’intera procedura insostenibile sotto il profilo della legalità.
Un operato pienamente condiviso dal TAR, sottolineando come il principio di legalità rappresenti un valore preminente, non suscettibile di essere bilanciato in modo prevalente con l’interesse privato all’aggiudicazione. L’amministrazione non era tenuta a dimostrare uno specifico vantaggio economico legato all’annullamento, essendo sufficiente il riscontro dell’illegittimità originaria dell’atto e dell’inidoneità soggettiva dell’ente ad operare in quella fascia di importo.
Spiega in proposito il giudice amministrativo che il sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici punta in maniera esplicita a responsabilizzare le stazioni appaltanti, imponendo che le funzioni contrattuali siano esercitate esclusivamente da soggetti dotati di adeguata qualificazione, parametrata all’oggetto e alla complessità delle procedure da gestire. La proroga transitoria riconosciuta per i lavori PNRR non può essere estesa ad altri ambiti.
Ne consegue che la CUC priva della qualificazione intermedia non poteva attivare una procedura negoziata per importi superiori a 500mila euro, rendendo viziata in radice l’intera attività. A ciò si aggiunge il rilievo secondo cui la mancata trasmissione dell’invito ad uno degli operatori sorteggiati ha compromesso l’imparzialità e l’effettività della concorrenza, incidendo ulteriormente sulla legittimità della gara.
Documenti Allegati
Sentenza