Esenzione ICI prima casa: voto di fiducia della camera che con 283
voti a favore e 251 voti contrari ha approvato il disegno di legge
di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante
disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie, che adesso passa all'esame del Senato.
Ricordiamo che oltre all'abolizione completa dell'ICI sulla prima
casa (il precedente governo l'aveva detassata del 40 per cento), le
principali disposizioni previste dal disegno di legge riguardano le
misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro
e la rinegoziazione dei mutui per la prima casa, alla luce della
convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'Associazione bancaria italiana.
Per quanto concerne l'esenzione ICI, rispetto alla prima stesura,
l'ultima versione del dl licenziata dalla Camera riporta alcune
novità. L'esenzione dell'ICI sulla prima casa comporta un minore
gettito d'imposta pari a 1.700 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto, criteri e modalità per la erogazione del
rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare
con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, secondo principi che tengano conto dell'efficienza
nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità
interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli
comuni.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione
dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione
della attuazione del federalismo fiscale, è
sospeso il potere
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge
dello Stato.
Per quanto concerne la rinegoziazione dei mutui, la nuova versione
del decreto prevede che la differenza tra l'importo della rata
dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un
conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene
in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione,
maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50
annuo e non, come previsto nella prima stesura del decreto,
maggiorato di uno spread dello 0,50.
Secondo quanto previsto dal decreto, la rinegoziazione assicura la
riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a
quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario
del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media
aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno
2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la
durata del mutuo. Nella nuova stesura del decreto, al fine di
favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei
mutuatari, nella convenzione tra il ministero dell'economia e delle
finanze e l'Associazione bancaria italiana è espressamente prevista
la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone
puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative
rispetto a quanto previsto, ferma restando l'opzione di portabilità
del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni.
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