La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4317 del 2 febbraio 2006,
ha affermato che, nelle zone dichiarate sismiche, chiunque
intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o
riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello
unico.
Il caso in riferimento al quale è stata emessa la sentenza riguarda
la la costruzione di una tettoia ad una falda con pilastri in
quadratini di ferro saldati a piastre di ferro infisse al
massetto di calpestio,senza la preventiva autorizzazione del genio
civile in una zona dichiarata sismica.
L'articolo 93 del Testo unico, che riproduce sostanzialmente
l'articolo 17 della legge n. 64 del 1974, dispone che nelle zone
sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni
o riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello
unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio
tecnico della regione. La normativa in questione è rivolta
principalmente alla sicurezza delle abitazioni situate in zone
sismiche ed è pertanto finalizzata, a salvaguardare l'incolumità
pubblica.
Essa non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive
il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o
sopraelevazione.
La giurisprudenza dell corte di cassazione nel concetto di
costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva
rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo
richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue
caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il
controllo preventivo e documentale dell'attività edile eseguita in
zone sismiche.
In base sia alla disciplina attuale, che a quella previgente,
qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di
semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve
essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al fine di
consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della
disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche.
La Corte di Cassazione aveva già avuto occasione di statuire in
generale che anche la costruzione di una struttura di piccole
dimensioni, purché costituente manufatto in muratura, ancorché
soggetta dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola
autorizzazione, deve essere preventivamente denunciata al Genio
Civile (Cass n. 11328 del 1995) precisando altresì che sono
soggetti a tale preavviso anche i lavori di ristrutturazione (Cass
6993 del 1999).
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