Impianti agrivoltaici e PAS: chiarimenti dal TAR sulle procedure semplificate

In un'interessante sentenza, si specifica che la distanza di 3 km dalle aree industriali prevista dall'art. 6 del d.Lgs. n. 28/2011 si riferisce all’intera estensione dell’impianto

di Redazione tecnica - 09/06/2025

La procedura abilitativa semplificata (PAS) per impianti agrivoltaici è uno strumento ad accesso condizionato al bilanciamento tra sviluppo sostenibile e tutela ambientale, in cui elemento fondamentale è l’estensione territoriale dell’impianto e la sua distanza dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Sebbene quindi il d.Lgs. n. 28/2011 all’art. 6, comma 9-bis non stabilisca dei limiti dimensionali degli impianti stessi, la norma va interpretata nel senso che l'intera area di impianto debba essere ricompresa nella sua interezza all’interno del limite chilometrico.

PAS per impianti agrivoltaici: il TAR sull'estensione dell'area

Sono questi i presupposti in base ai quali il TAR Calabria, con la sentenza del 18 aprile 2025, n. 713, ha confermato il diniego nei confronti di società agricola aveva attivato una procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 6 del d.Lgs. 28/2011, per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto agrivoltaico.

Nel corso dell’istruttoria, il Comune aveva notificato preavviso di rigetto, poi confermato in un provvedimento di diniego definitivo, fondato su un’unica motivazione: la distanza eccessiva dell’impianto dalle aree industriali, superiore ai 3 km previsti dalla normativa per l’utilizzo della PAS.

La società ha impugnato entrambi gli atti dinanzi al TAR contestando la lettura della norma, e in particolare il criterio con cui viene misurata la distanza tra impianto e area a destinazione produttiva.

Estensione impianti agrivoltaici: il limite chilometrico

Il tribunale ha dato ragione all’Amministrazione, ritenendo corretta l’interpretazione fornita. Spiega il Collegio che l’intero impianto deve ricadere nel raggio di 3 km da aree industriali, artigianali o commerciali; non è sufficiente che solo una parte di esso rispetti il limite.

La disposizione centrale è contenuta nell’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 28/2011, il quale consente l’utilizzo della PAS per impianti fotovoltaici (compresi quelli agrivoltaici) realizzati:

  • in aree idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021;
  • di potenza fino a 12 MW;
  • distanti non più di 3 chilometri da aree industriali, artigianali o commerciali.

La tesi della ricorrente — secondo cui sarebbe sufficiente che almeno una porzione dell’impianto sia inclusa nel perimetro di 3 km — è stata respinta dal TAR, che ha evidenziato l’assoluta incoerenza di tale lettura rispetto alla ratio di salvaguardia del territorio e bilanciamento tra fonti rinnovabili e pianificazione.

Questo perché, diversamente, si consentirebbe di assentire, tramite la procedura semplificata, un impianto di qualsiasi dimensione, che si estenda anche per svariati chilometri sul territorio interessato, essendo sufficiente che per una sua minima parte ricada all’interno del raggio di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

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