Impugnazione atti di gara: il TAR sul dies a quo

Con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici sono cambiati i termini di decorrenza per impugnare gli atti di gara. Vediamo quali sono

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Con il nuovo Codice dei Contratti si è imposta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, 90 e 209 del d.Lgs. n. 36/2023, una nuova disciplina per l’impugnazione degli atti di gara, strettamente correlata al momento in cui si ha effettivo accesso alla documentazione.

Si afferma ancor di più infatti il principio secondo cui il termine decorre solo da quando il ricorrente è in grado di conoscere con completezza gli elementi lesivi, ma da quel momento in poi decorre perentoriamente.

Impugnazione atti di gara: occhio ai termini per la proposizione del ricorso

A confermarlo è la sentenza del TAR Campania del 29 maggio 2025, n. 4113, con la quale i giudici amministrativi hanno dichiarato irricevibile un ricorso proposto contro la proposta di aggiudicazione in favore di un altro operatore, nell’ambito di una procedura aperta ex art. 71 del Codice Appalti. Il fulcro della censura era l’asserita incompletezza dell’offerta tecnica dell’RTI aggiudicatario, ritenuta priva delle schede tecniche dei prodotti e delle certificazioni prescritte dalla lex specialis, con conseguente doverosa esclusione dalla gara.

Il tribunale campano ha ritenuto l’impugnazione tardiva rispetto al nuovo termine decadenziale previsto dall’art. 120, comma 2, del Codice del processo amministrativo (c.p.a.), come novellato dal d.Lgs. 36/2023.

Il quadro normativo di riferimento

Sono diverse le norme del nuovo Codice dei Contratti che rilevano nell’interpretazione del TAR e che possono essere così sintetizzate:

Art. 36: Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

  • comma 1: gli atti presupposti all’aggiudicazione (offerta, verbali, dati) devono essere resi disponibili a tutti gli operatori non esclusi tramite piattaforma digitale.
  • comma 2: per i primi cinque operatori in graduatoria, anche le rispettive offerte vanno rese reciprocamente accessibili.
  • comma 9: il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.

Articolo 90 - Informazione ai candidati e agli offerenti

La stazione appaltante deve comunicare entro 5 giorni dall’adozione la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro; l’aggiudicazione; i motivi di esclusione, la data di stipula del contratto e, contestualmente, rendere disponibili gli atti via piattaforma.

Art. 209 - Modifiche al codice del processo amministrativo 

L’articolo novella l’art. 120 del c.p.a. e al comma 2 dispone che per l'impugnazione degli atti il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti:

  • dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici;
  • oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice;
  • per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici.

La decisione del TAR: ricorso irricevibile

Nel valutare il caso, il TAR ha valorizzato il nuovo sistema delineato dal combinato disposto degli articoli 36, 90 e 209 del D.Lgs. 36/2023, che, insieme all’art. 120 c.p.a., definisce in maniera puntuale la decorrenza del termine per ricorrere, stabilendo che il dies a quo per impugnare gli atti di aggiudicazione decorre dalla data in cui gli atti di gara sono effettivamente messi a disposizione dell’operatore economico, anche tramite accesso documentale, non valendo più il differimento automatico dei 15 giorni previsto dall’art. 76, co. 2, D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato ben oltre i 30 giorni previsti dalla messa a disposizione degli atti, determinando la sua irricevibilità.

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