Rinnovo APE: il MASE sull'obbligo per i contratti di locazione

È necessario rinnovare anche l’Attestato di Prestazione Energetica nel caso di rinnovo tacito del contratto di locazione di un immobile? Ecco la risposta del Ministero

di Redazione tecnica - 10/06/2025

Nel caso in cui un contratto di locazione abitativa venga rinnovato tacitamente dopo la seconda scadenza, è necessario procedere anche al rinnovo dell’Attestato di Prestazione Energetica?

Si tratta di un dubbio di interpretazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/2005 in materia di Attestato di Prestazione Energetica, posto al MASE da un’Amministrazione Regionale, e che è stato oggetto di chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con la risposta a interpello del 17 febbraio 2025, prot. n. 30213.

Rinnovo tacito contratto di locazione: il MASE sull'obbligo di rinnovo APE

In particolare si è chiesto di chiarire se, ai sensi dell’articolo 6 del d.Lgs. n. 192/2005, nel caso di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che, successivamente alla seconda scadenza, venga rinnovato tacitamente ai sensi dell’articolo 1597 c.c., vada rinnovato l’attestato di prestazione energetica (APE) scaduto durante la vigenza del contratto.

Nel rispondere al quesito, il MASE ha richiamato l’art. 6, comma 1, del d.lgs. 192/2005, il quale prevede l’obbligo di rilascio dell’APE per le unità immobiliari costruite, vendute o locate “a un nuovo locatario” a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della norma.

Nei “nuovi contratti di locazione” soggetti a registrazione va inserita l’apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica degli edifici, incluso l’APE (art. 6, comma 3), e che quest’ultimo ha una validità massima di dieci anni (art. 6, comma 5).

Il dubbio interpretativo posto dall’Amministrazione è se il riferimento al “nuovo locatario” e ai “nuovi contratti di locazione” sia da intendersi nel senso che:

  • l’obbligo di ottenere l’APE sussista esclusivamente al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione;
  • ovvero anche al momento del rinnovo tacito del contratto, se l’attestato stesso non sia più valido per decorrenza dei termini di scadenza.

Obbligo di rilascio APE: per quali immobili e da quando?

Il MASE ha specificato che l’APE va rilasciato per gli edifici costruiti, venduti o locati successivamente all’entrata in vigore della norma (art. 6, comma 1, d.lgs. 192/2005), con l’evidente obiettivo di circoscrivere l’adempimento alle nuove costruzioni e ai contratti traslativi o di godimento stipulati dopo la novella legislativa.

Per lo stesso motivo, ritiene che l’inserimento della clausola relativa all’APE nei “nuovi contratti di locazione” riguarda i contratti sottoscritti successivamente alla data dell’entrata in vigore della previsione (art. 6, comma 3).

Pertanto, la disposizione non distingue tra contratti di locazione “nuovi” e “rinnovati”, ma piuttosto fissa la data a decorrere dalla quale l’obbligo sussiste.

In ogni caso, va evidenziato che il rinnovo tacito di un contratto di locazione costituisce una nuova locazione, come previsto dall’articolo 1597 del Codice civile. Si tratta di una nuova e distinta locazione, fondata sul fatto della permanenza del conduttore nel godimento della cosa locata, nonostante la scadenza dei termini previsti dalla legge e che si presume sempre conclusa sotto le stesse condizioni del precedente contratto.

Dimostrazione ne è anche il fatto che la disciplina dell’imposta di registro prevede la necessaria comunicazione al Fisco del rinnovo anche tacito del contratto.

Del resto, spiega il MASE, senza tale obbligo, si verificherebbe una deroga implicita alla validità decennale dell’APE, rischiando di disattendere la clausola contrattuale sull’informativa energetica.

Il parere del MASE

Il MASE ritiene quindi che per i contratti di locazione di unità immobiliari a uso abitativo, rinnovati tacitamente ex art. 1597 c.c. successivamente alla seconda scadenza, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’attestato di prestazione energetica scaduto debba essere rinnovato al momento del rinnovo del contratto.

Sul punto, il Ministero ha anche evidenziato come la recente Direttiva Green (Direttiva (UE) 2024/1275) sulla prestazione energetica nell’edilizia spieghi chiaramente come l’attestato di prestazione energetica debba essere consegnato al locatario anche in occasione del rinnovo del contratto di locazione.

Tenendo conto che la normativa interna dev’essere interpretata nella maniera che la renda il più possibile coerente con il diritto europeo, il Mase conferma l’interpretazione sopra illustrata dell’articolo 6 del d.Lgs n. 192/2005 e quindi l’obbligo di rinnovo dell’APE.

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