Regime forfettario: il Fisco sulla perdita dei requisiti
La presenza di cause ostative all’uso del regime forfettario obbliga il contribuente a correggere tutte le fatture emesse nel corso dell'anno? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Cosa succede quando nel corso dell’anno emerga una causa ostativa all'uso del regime forfettario? Il professionista deve correggere le fatture già emesse in assenza di IVA e ritenuta d’acconto, oppure la situazione dal punto di vista fiscale rimane invariata? Per esempio, cosa succede se un contribuente si iscrive all’AIRE e perde la residenza fiscale in Italia?
Regime forfettario: cosa fare se si perdono i requisiti?
A spiegarlo nella risposta del 9 giugno 2025, n. 149 è l’Agenzia delle Entrate, confermando un principio già anticipato in precedenti documenti di prassi: la perdita dei requisiti per il regime forfettario in corso d’anno non determina effetti immediati, ma produce conseguenze solo a partire dall’anno successivo.
I contribuenti che decidono di andare a vivere all’estero possono quindi tirare un sospiro di sollievo, come dimostra il caso di un ingegnere iscritto al regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014, che ha comunicato la propria iscrizione all’AIRE con decorrenza da maggio 2024, ricevendone conferma nel febbraio 2025.
Nel 2024 aveva regolarmente emesso fatture in regime forfettario, cioè senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto, ma perdendo poi nel corso dell’anno la residenza fiscale in Italia, causa ostativa al regime agevolato.
Da qui il dubbio se fosse necessario rettificare tutte le fatture emesse, con emissione di note di credito e fatturazione “ordinaria” soggetta a IVA e ritenuta.
La normativa di riferimento
Il regime forfettario prevede specifiche condizioni di accesso (art. 1, comma 54) e cause ostative (comma 57). Tra queste ultime, vi è il trasferimento della residenza all’estero (comma 57, lett. b), salvo che il contribuente:
- risieda in un Paese UE/SEE che garantisca adeguato scambio di informazioni;
- produca almeno il 75% del reddito complessivo in Italia.
Nel caso di perdita dei requisiti, l’art. 1, comma 71, prevede che il regime forfettario cessa dall’anno successivo, tranne nel caso del superamento della soglia di 100mila euro di ricavi, che determina l’uscita immediata.
La risposta del Fisco
Sulla base di questi presupposti, il Fisco ha chiarito che:
- il trasferimento della residenza all’estero nel 2024 costituisce una causa ostativa, ma non determina l’uscita immediata dal regime fiscale;
- pertanto, il professionista mantiene il regime forfettario per tutto il 2024 e passerà al regime ordinario dal 1° gennaio 2025;
- non è quindi necessario rettificare le fatture già emesse nel 2024, né emettere note di variazione, né recuperare IVA e ritenute.
La risposta ribadisce quanto già chiarito nella circolare 32/E del 2023, secondo cui l’unica ipotesi di cessazione “immediata” del regime forfettario è il superamento della soglia dei 100mila euro di ricavi/compensi. Tutte le altre cause – tra cui il venir meno della residenza fiscale – determinano la cessazione del regime a partire dall’anno successivo.
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Risposta