Ponte sullo Stretto e modifiche al Codice Appalti: l'audizione ANAC sul DL Infrastrutture
Il presidente Busìa in audizione presso le Commissioni Ambiente e Trasporti: rivedere alcune criticità che impattano fortemente sulla realizzazione delle opere
Ponte sullo Stretto, Olimpiadi invernali, modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), revisione prezzi e concessioni autostradali, rafforzamento della vigilanza collaborativa anche nella fase esecutiva dei contratti.
Decreto Infrastrutture: le osservazioni ANAC sulle nuove norme
Sono diversi i punti affrontati da ANAC, per voce del Presidente Giuseppe Busìa, nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del Decreto Infrastrutture, evidenziando opportunità e punti critici che le nuove norme possono avere su appalti, trasparenza, sicurezza e gestione delle opere strategiche.
Le osservazioni sul Ponte sullo Stretto: trasparenza e controlli rafforzati
ANAC ha espresso forti perplessità in merito all’approvazione "per fasi" del progetto esecutivo del Ponte, ritenendo preferibile una progettazione unitaria e digitale (con metodologia BIM) per garantire certezza dei costi e coerenza con l’art. 43 del d.lgs. n. 36/2023.
Sul punto, Busìa ha sottolineato come “spesso i costi crescono anche dopo l'approvazione del progetto esecutivo, ma evidentemente, se non si ha neanche il progetto esecutivo, l'incertezza sul quadro finanziario è molto superiore”.
Preoccupano anche:
- l’aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati in assenza di procedura competitiva,
- la necessità di rispettare il limite del 50% per le modifiche contrattuali ex art. 72, par. 1, lett. c) della direttiva 2014/24/UE,
- l’adozione di controlli antimafia estesi anche agli appalti sotto soglia (sotto i 150.000 euro) e ai subappalti, con verifica digitale e trasparenza sul rispetto delle norme di sicurezza.
L’Autorità ha suggerito anche di limitare il subappalto, derogando all’art. 119 del Codice, per garantire maggiore tracciabilità.
Olimpiadi Milano-Cortina: governance e affidamenti sotto osservazione
Per quanto concerne i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, l’ANAC ha espresso dubbi sull’efficacia dell’attuale assetto commissariale: all’Amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina S.p.A. sono stati conferiti anche i poteri di Commissario straordinario per numerosi interventi, con poteri di deroga estesi (ex D.L. n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”).
L’Autorità ha quindi proposto:
- l’invio periodico di una relazione sulle attività svolte al Comitato Organizzatore e la pubblicazione online,
- un’adeguata qualificazione della stazione appaltante (ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 36/2023),
- la sostituzione del collegio consultivo tecnico con un vaglio pubblico dell’Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato, al fine di evitare contenziosi, considerata anche l’inadeguatezza dell’attuale sistema (con compensi che potrebbero arrivare a 25 milioni di euro).
Revisione prezzi e disciplina transitoria
L’art. 9 del decreto prevede che, per gli appalti di lavori avviati con il D.L. n. 4/2022 (Sostegni-ter) ma privi di accesso ai fondi compensativi del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), si applichino le regole di revisione prezzi del nuovo Codice dei Contratti (art. 60), con rispetto di precisi criteri.
ANAC ha ritenuto la previsione condivisibile, ma ha suggerito maggiore chiarezza sull’adeguamento dei corrispettivi ai sensi del nuovo quadro normativo.
Modifiche al Codice dei Contratti Pubblici
Non manca il riferimento a modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, con la formulazione di alcune proposte di emendamento, tra cui:
- sostituire il riferimento all’“amministratore di fatto” con quello al “titolare effettivo” (art. 94, co. 3, lett. h), in coerenza con la normativa antiriciclaggio,
- abrogare il comma 2 dell’art. 16 (conflitto di interessi), poiché la formulazione attuale ridurrebbe eccessivamente l’ambito applicativo rispetto al previgente art. 42 del d.lgs. 50/2016.
Infine, ANAC ha ribadito l’importanza della vigilanza collaborativa quale strumento non solo preventivo, ma anche acceleratore delle procedure e riduttore del contenzioso. Si propone quindi di estenderne l’utilizzo su base ordinaria, anche alla fase esecutiva del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 222, comma 3, lett. h) del Codice dei contratti pubblici.
Documenti Allegati
Audizione