Avvalimento premiale: è possibile applicare il cumulo alla rinfusa?
Il TAR chiarisce se sia legittima l’applicazione ai consorzi artigiani del c.d. “cumulo alla rinfusa” per le certificazioni d’impresa e l’attribuzione del punteggio premiale
In quali casi si può attribuire il punteggio premiale per le certificazioni d’impresa nei consorzi di tipo stabile o artigiano? Come va interpretata la clausola del disciplinare che richiede il possesso delle certificazioni per tutte le consorziate esecutrici? E cosa accade se le certificazioni sono ottenute per avvalimento?
Avvalimento premiale e certificazioni il TAR sul cumulo alla rinfusa
Sono alcune delle questioni affrontate dal TAR Lombardia nella sentenza del 6 giugno 2025, n. 513, che ha respinto un ricorso proposto da un RTI, che contestava la legittimità del punteggio attribuito al concorrente vincitore per il possesso delle certificazioni UNI-EN ISO.
L’appalto prevedeva la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Secondo il ricorrente era illegittima l’aggiudicazione a causa:
- dell’errata attribuzione di punti premiali per le certificazioni (sicurezza, ambientale, anticorruzione e parità di genere) al RTI vincitore, per mancato possesso da parte della consorziata esecutrice;
- della validità dei certificati in scadenza;
- dell’idoneità dei contratti di avvalimento per trasferire le certificazioni;
- della presunta non veridicità di una dichiarazione sull’esperienza pregressa.
Il disciplinare prevedeva un punteggio fisso di 8 punti, 2 per ciascuna delle certificazioni richieste, stabilendo che:
- per i RTI, il punteggio potesse essere attribuito solo se tutte le imprese erano in possesso della certificazione;
- per i consorzi, che il punteggio fosse attribuibile solo se la certificazione era posseduta sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice.
Il nodo interpretativo nasceva dalla partecipazione in RTI di un consorzio di imprese artigiane, che aveva indicato come esecutrice una consorziata priva delle certificazioni.
Consorzi stabili e avvalimento premiale
Il TAR ha chiarito che il Consorzio, in quanti artigiano, fosse assimilabile a un consorzio stabile, ai sensi dell’art. 67, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 (versione vigente ratione temporis), e beneficiasse del principio del “cumulo alla rinfusa” in quanto unico soggetto giuridico.
In tal senso, non è necessario che la consorziata esecutrice possieda le certificazioni, purché il consorzio ne sia in possesso.
Ne deriva che l’aggiudicatario ha legittimamente allegato le certificazioni in proprio da parte di tutte le imprese del RTI, compreso il consorzio, avendo quindi diritto al punteggio massimo previsto.
Su questo punto, il TAR ha richiamato ampia giurisprudenza e il parere ANAC n. 47/2024, che ribadiscono l’assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi stabili per finalità qualificatorie e premiali.
Quanto ai contratti di avvalimento premiale per le certificazioni ISO 37001 e UNI/PdR 125:2022, il TAR ha ritenuto:
- i contratti sufficientemente specifici, con indicazione di figure aziendali, protocolli e sistemi organizzativi trasferiti;
- irrilevante l’eventuale utilizzo parallelo delle risorse da parte delle ausiliarie (non essendo vietato), salvo verifiche in fase esecutiva;
- legittima l’assegnazione del punteggio premiale anche in caso di avvalimento su requisiti non qualificanti, come già chiarito in numerosi precedenti giurisprudenziali.
La sentenza del TAR: sì all'avvalimento premiale per i consorzi stabili
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’avvalimento premiale anche per qualità organizzative complesse come quelle legate a parità di genere e anticorruzione.
Una decisione che rafforza la linea interpretativa favorevole all’applicazione coerente e funzionale del principio del “cumulo alla rinfusa”, confermando la tenuta delle clausole premiali quando inserite in un quadro coerente con la disciplina del d.lgs. n. 36/2023 e con il favor partecipationis.
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Sentenza