Impianti fotovoltaici in area agricola: illegittimo il divieto del Comune all'installazione

L'amministrazione non può esercitare la potestà regolamentare in materia riservata alla competenza statale e regionale, disciplinando direttamente l’idoneità delle aree all’insediamento di impianti FER

di Redazione tecnica - 13/06/2025

Nella disciplina degli impianti FER esistono dei limiti alle competenze dei Comuni, come ha evidenziato il TAR Campania con la sentenza del 15 maggio 2025, n. 881, chiarendo se sia legittimo o meno, da parte dell’Amministrazione, prevedere un divieto generalizzato per impianti fotovoltaici a terra in area agricola.

Impianti FER in aree agricole: no a divieto generalizzato dal Comune

La questione nasce dal ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento di diniego alla definizione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), presentata ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola e su aree parzialmente ricadenti in ambiti produttivi. Contestualmente è stata impugnata la norma delle NTA del Piano Urbanistico Comunale (PUC) che vietava in via generalizzata tali installazioni su suolo agricolo.

In particolare, il diniego della PAS era motivato da due elementi:

  1. un divieto generalizzato, contenuto nelle NTA del PUC, di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra in zona agricola, se non su coperture di edifici o serre;
  2. la parziale localizzazione dell’intervento in un Ambito di Trasformazione Produttiva,attuabile mediante PUA di iniziativa pubblica.

Secondo l’impresa ricorrente, la norma urbanistica comunale sarebbe stata illegittima per violazione delle competenze statali e regionali nella materia dell’energia da fonti rinnovabili, nonché per contrasto con la disciplina nazionale in materia di aree idonee, di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.

Il quadro normativo: P.A.S., aree idonee e competenza regolamentare

La disciplina del contendere è l’art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 28/2011, secondo cui“per gli impianti localizzati in aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021”, la PAS consente l’edificazione diretta, anche in deroga alla necessità di piani attuativi eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici.

Le aree agricole rientrano ex lege tra quelle “idonee” quando si trovano entro 300 metri dalla rete autostradale, come previsto dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 3), d.lgs. n. 199/2021. In questi casi l’Amministrazione comunale non può porre divieti generalizzati alla realizzazione di impianti FER, pena la violazione del principio di proporzionalità e della normativa statale e unionale sullo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il Comune aveva replicato sostenendo che l’intervento non fosse interamente localizzato in area agricola e che una parte di esso ricadesse in un ambito di trasformazione produttivo (ATP6), per cui sarebbe stato comunque necessario un piano attuativo.

La decisione del TAR

Il TAR ha accolto il ricorso, giudicando fondata l’impugnazione della NTA. In particolare, il Collegio ha affermato che:

  • il Comune ha esercitato una potestà regolamentare in materia riservata alla competenza statale e regionale, disciplinando direttamente l’idoneità delle aree all’insediamento di impianti FER, senza avere tale competenza;
  • i Comuni non possono vietare in via generalizzata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole solo in base alla destinazione urbanistica, né possono farlo in via regolamentare;
  • la disciplina in materia di localizzazione degli impianti FER è articolata su base statale e regionale, con criteri omogenei da adottare con decreto ministeriale (art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 199/2021);
  • la regolazione comunale si pone in contrasto anche con il diritto dell’Unione europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica gli impianti FER come “di interesse pubblico prevalente”, imponendo una valutazione strettamente proporzionale delle eventuali limitazioni normative.

La questione del PUA e del principio di edificazione diretta

Inoltre, il TAR ha richiamato l’art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 28/2011: anche in presenza di un PUA prescritto dagli strumenti urbanistici, se l’impianto è localizzato in area idonea ex lege, la PAS consente comunque l’edificazione diretta.

Il richiamo operato dal Comune alla necessità di attuare preventivamente il comparto con piano pubblico è stato ritenuto in contrasto con la norma nazionale, che deroga espressamente a tali vincoli in presenza di PAS su aree idonee.

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