Polizze catastrofali: il Dossier ANCE con le novità sulla legge di conversione
Scadenze, soggetti interessati, premi assicurativi: il documento analizza tutti gli aspetti operativi sull'obbligo di stipula per le imprese delle polizze per eventi catastrofali
Dopo la conversione in legge n. 78/2025 del D.L. n. 39/2025 sull’obbligo di stipula di polizze catastrofali per le imprese, ANCE ha pubblicato un interessante Dossier sugli aspetti operativi più rilevanti per le imprese.
Polizze catastrofali: gli aspetti operativi nel Dossier ANCE
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023), all'articolo 1, commi 101-111 ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali.
Secondo quanto previsto dalla norma, tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali causati direttamente da eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
L’obbligo assicurativo è bilaterale, quindi vige sia per le imprese che devono assicurarsi che per le compagni di assicurazione che devono assicurare.
Successivamente il DM 30 gennaio 2025, n. 18 ha definito le modalità operative per l'attuazione dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali. ANCE segnala che però probabilmente alcune disposizioni saranno aggiornate in quanto non più in linea con le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39/2025.
Le modifiche normative
Successivamente, il Decreto-legge del 31 marzo 2025, n. 39, convertito con modificazioni nella Legge 27 maggio 2025 n. 78, ha ridefinito le scadenze per l'adempimento dell'obbligo assicurativo introducendo poi alcune specifiche modifiche normative volte a chiarire alcuni aspetti operativi.
Il termine fissato per tutte le imprese era inizialmente il 31 dicembre 2024, prorogato poi al 31 marzo 2025 dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024. Il decreto legge n. 39/2025 ha invece differenziato le scadenze in base alle dimensioni dell'impresa:
- 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
- 31 marzo 2025 per le grandi imprese.
Queste le principali modifiche:
- proroga dei termini per la stipula dei contratti assicurativi disposta al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo assicurativo e di consentire, soprattutto alle medie e piccole imprese, (circa il 99,9 per cento delle imprese iscritte al registro) un esame ponderato e comparativo delle offerte;
- monitoraggio dei premi assicurativi: è stato previsto che Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, monitorerà le offerte assicurative per prevenire speculazioni sui premi, anche su segnalazione delle imprese;
- immobili con difformità edilizie: sono assicurabili esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale ad un periodo in cui tale titolo non era obbligatorio. Ammissibili alla copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono;
- indennizzo per beni di terzi: se un'impresa assicura beni di terzi utilizzati per la propria attività (e non già assicurati), l'indennizzo spettante in caso di danno sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene. L'indennizzo dovrà, tuttavia, essere utilizzato per il ripristino dei beni o della loro funzionalità.
Quali beni sono assicurabili
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili di cui all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Beni di terzi assicurati dall'impresa
Secondo l’interpretazione fornita dal ministero delle Imprese e del made in Italy e dall’ANIA alla luce di quanto previsto dall’art. 1 bis comma 2 del decreto-legge 189/2024 in caso di beni, sia fabbricati che impianti e attrezzature, concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 3-sexies del decreto-legge n. 39 del 2025, se un'impresa assicura beni (come terreni, fabbricati, impianti o macchinari) che non le appartengono ma che sono impiegati nella sua attività, e che non sono già coperti da un'altra polizza assicurativa, l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale verrà corrisposto direttamente al proprietario del bene.
L'imprenditore che ha stipulato la polizza ha l'obbligo di comunicare al proprietario l'avvenuta stipulazione. La norma specifica che l'indennizzo ricevuto deve essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o per ripristinarne la funzionalità.
Per tutelare l'imprenditore che ha sostenuto l'onere dell'assicurazione, la legge prevede che:
- se il vincolo di destinazione dell'indennizzo al ripristino non viene rispettato dal proprietario, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma per il lucro cessante (ossia i mancati guadagni) dovuti all'interruzione dell'attività. Questo risarcimento è limitato al 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.
- l'imprenditore gode di un privilegio sul rimborso dei premi pagati e delle spese contrattuali, nonché per le somme relative al lucro cessante.
Obbligo assicurativo per immobili con difformità edilizie
L’articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 39/2025 ha modificato l'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio;
- ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
La modifica normativa, in linea con quanto auspicato da ANCE, è servita a chiarire un aspetto fondamentale, ossia che le compagnie assicurative sono tenute ad assicurare esclusivamente gli immobili in regola dal punto di vista edilizio.
Sottoscrizione polizza: cosa succede in caso di inadempimento?
L’articolo 1, comma 102 della legge n. 213/2023 ha previsto che per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione dell’inadempimento si deve tenere conto “ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche” Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofali.
Per le micro, piccole e medie imprese, per le quali il termine ultimo per stipulare la polizza è stato posticipato dal decreto legge n. 39/2025, l’eventuale applicazione delle misure sanzionatorie scatterà solo a partire dalla data in cui l'obbligo assicurativo diventa effettivo per ciascuna categoria.
Le grandi imprese, invece, vedranno applicata la disposizione relativa valutazione dell’inadempimento già a partire dal 30 giugno 2025, ovvero novanta giorni dopo la data di decorrenza del loro obbligo assicurativo.
La valutazione non opera in forma retroattiva e non riguarda anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo.
ANCE segnala però alcune criticità sul punto:
- sarebbe stato più opportuno che l'assenza di copertura assicurativa influenzasse l'accesso ai contributi pubblici solo in caso di danni conseguenti ad eventi catastrofali;
- non è ancora stato ufficialmente chiarito che i danni subiti da beni non soggetti all'obbligo assicurativo debbano comunque rimanere pienamente idonei a beneficiare di contributi pubblici.
- Non è chiara la definizione di "contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche". Questa ambiguità rende difficile per le imprese comprendere appieno le potenziali conseguenze del mancato adempimento, lasciando incertezza su quali agevolazioni possano essere a rischio.
Determinazione e adeguamento dei premi
Secondo quanto previsto dall’art. 4 del DM n. 18/2025 il premio assicurativo, ossia l’importo che l’assicurato deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione, “è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati”.
In base a questa definizione, le imprese localizzate nei territori caratterizzati da un rischio catastrofale elevato saranno chiamate, verosimilmente, a corrispondere premi molto più elevati rispetto alle imprese localizzate in zone del paese meno rischiose.
Segnala ANCE che da informazioni informali, il valore medio nazionale del premio potrà oscillare tra il 2 e il 4 per mille ma che nelle zone caratterizzate da maggiore rischiosità, il premio possa collocarsi al di sopra di questo intervallo di prezzo.
Adeguamento polizze già esistenti
Infine, segnala ANCE che già con il DM 30 gennaio 2025, n. 18 era stato stabilito che le condizioni per le polizze assicurative già in essere e rinnovate, avrebbero dovuto essere adeguate alle nuove disposizioni di legge.
Queste le tempistiche per l’adeguamento:
- se il pagamento del premio è annuale, l'adeguamento della polizza avviene al primo rinnovo utile del contratto;
- se, invece, il premio annuale è frazionato o rateizzato, l'adeguamento può essere effettuato in corrispondenza del primo quietanzamento utile.
Tuttavia, conclude ANCE, adesso diventa fondamentale interpretare tale disposizione alla luce delle nuove scadenze che regolano la decorrenza dell'obbligo assicurativo.
Documenti Allegati
Dossier