Verifica dei requisiti e FVOE parzialmente non funzionante: il MIT chiarisce come operare

Il MIT chiarisce cosa fare in caso di malfunzionamento del FVOE e per i certificati non interoperabili. Le indicazioni pratiche per le stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 16/06/2025

Che cosa si intende per “malfunzionamento” del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)? Quali verifiche possono essere fatte comunque “fuori piattaforma”? Come devono regolarsi oggi le stazioni appaltanti?

Verifica dei requisiti e FVOE parzialmente non funzionante: il parere del MIT

Domande più che legittime, che molti RUP e operatori si pongono di fronte all’applicazione concreta dell’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), soprattutto dopo il D.Lgs. n. 209/2023 (Correttivo) ha inserito al suo interno il nuovo comma 3-bis che, in riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, ha previsto cosa fare in caso di malfunzionamento “anche parziale” del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi.

A fornire un chiarimento è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 3 giugno 2025, n. 3464, che richiama anche la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 262/2023.

Vediamo nel dettaglio cosa dice il MIT e quali sono le implicazioni operative per le stazioni appaltanti.

Il quadro normativo

Preliminarmente ricordiamo che il correttivo al Codice dei contratti ha modificato l’art. 99 sulla verifica dei requisiti inserendo il nuovo comma 3-bis che dispone:

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità”.

Una disposizione importante, pensata per evitare blocchi procedurali dovuti a malfunzionamenti tecnici del sistema.

Il quesito: cosa si intende per “malfunzionamento”?

Nel caso posto al MIT si chiede se per “malfunzionamento del FVOE” debba intendersi:

  • un problema informatico che ne impedisce temporaneamente la fruizione, oppure
  • la mancata disponibilità di alcuni certificati, per mancanza di convenzioni con gli enti certificanti (es.: informativa antimafia ancora da richiedere via BDNA).

Inoltre si chiede se, in presenza di certificati non reperibili tramite FVOE, la stazione appaltante possa legittimamente richiederli fuori piattaforma, ad esempio tramite PEC.

La risposta del MIT

Il Ministero ha chiarito che:

  • il riferimento della norma è proprio ad un malfunzionamento anche parziale del FVOE, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili tramite la piattaforma (richiamando la Delibera ANAC n. 262/2023);
  • dunque, se il FVOE è operativo ma alcuni certificati non risultano disponibili per ragioni tecniche o per assenza di interoperabilità con gli enti certificanti, la stazione appaltante è autorizzata ad applicare l’art. 99, comma 3-bis;
  • i certificati che, per loro natura, non sono verificabili tramite FVOE (come già elencato negli allegati della Delibera ANAC n. 262/2023) vanno comunque richiesti con le modalità ordinarie, cioè direttamente agli enti certificanti competenti (esempio tipico: la BDNA per l’informativa antimafia).

Entrando nel dettaglio della citata delibera ANAC n. 262/2023:

  • l’art. 12, che disciplina la fase transitoria, prevede che, fino alla piena interoperabilità del sistema, le stazioni appaltanti effettuano comunque le verifiche sui certificati non disponibili in FVOE tramite i canali tradizionali;
  • gli allegati I e II distinguono tra cause di esclusione e requisiti che sono già oggetto di verifica tramite FVOE e quelli che, ancora oggi, richiedono modalità diverse di acquisizione.

Conclusioni

Ecco, in sintesi, le conclusini su cosa devono fare oggi le stazioni appaltanti:

  • se il FVOE ha un problema tecnico totale o parziale su uno o più certificati che normalmente sarebbero disponibili: è possibile procedere all’aggiudicazione ex art. 99, comma 3-bis, previa autocertificazione dell’aggiudicatario;
  • per i certificati che non rientrano tra quelli interoperabili via FVOE (ad esempio informativa antimafia, certificato ex art. 17 l. 68/1999), la SA deve richiederli autonomamente agli enti certificanti;
  • resta comunque l’obbligo per la SA di completare tutte le verifiche in un congruo termine, anche dopo l’aggiudicazione;
  • il concetto di “malfunzionamento” ricomprende anche i casi di assenza di interoperabilità per singoli certificati, non solo i blocchi informatici del sistema.
© Riproduzione riservata