Termine per impugnare l’aggiudicazione nel Codice dei Contratti: nuovi chiarimenti dal TAR

Il TAR Sicilia chiarisce il corretto dies a quo del termine per impugnare gli atti di aggiudicazione di una gara ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 16/06/2025

Qual è il termine per impugnare un’aggiudicazione? Quando inizia a decorrere? La semplice pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nella sezione Amministrazione Trasparente fa scattare il conteggio? Oppure occorre anche che l’aggiudicazione e la documentazione completa siano messe a disposizione attraverso la piattaforma telematica, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti?

Termine per impugnare l’aggiudicazione: la sentenza del TAR Sicilia

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che, con la sentenza 19 maggio 2025, n. 1087, ci consente di approfondire il tema legato al termine decadenziale di 30 giorni previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) per l’impugnazione degli atti di gara.

La questione ruota attorno ad una gara pubblica per la fornitura di materiale specialistico sulla quale una delle ditte partecipanti, esclusa dall’aggiudicazione, aveva scoperto in modo “non formale” che la procedura si era conclusa e, successivamente, aveva presentato formale richiesta di accesso agli atti e poi notificato ricorso.

La controparte eccepiva che il termine di 30 giorni per impugnare fosse ormai decorso, poiché l’aggiudicazione e i verbali erano stati pubblicati da tempo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

La decisione del TAR Sicilia

Il TAR ha chiarito un principio molto importante:

  • la mera pubblicazione in Amministrazione Trasparente non è sufficiente a far decorrere il termine per l’impugnazione;
  • il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a. decorre solo quando si realizza la combinazione degli adempimenti previsti dagli artt. 36 e 90 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero:
    • la comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai soggetti legittimati a impugnare (art. 90);
    • la messa a disposizione, tramite piattaforma digitale, dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali e degli atti della procedura (art. 36).

Nel caso di specie, la comunicazione ex art. 90 non era stata effettuata nei confronti dell’operatore economico ricorrente, e la documentazione completa era stata caricata in piattaforma solo successivamente.

Il TAR ha quindi ritenuto il ricorso tempestivo.

Quadro normativo e riferimenti giurisprudenziali

Per una corretta lettura della decisione, è opportuno ricostruire i riferimenti normativi oggi rilevanti:

  • l’art. 36 del Codice dei contratti, per cui l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti presupposti all’aggiudicazione devono essere resi disponibili, tramite piattaforma digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 90;
  • l’art. 90 del Codice dei contratti, per il quale la comunicazione digitale dell’aggiudicazione deve essere trasmessa all’aggiudicatario e a tutti i candidati e offerenti non esclusi;
  • l’art. 120 del c.p.a., secondo cui il termine di 30 giorni per l’impugnazione decorre dal momento in cui l’interessato ha conoscenza piena e integrale degli atti lesivi, ovvero dalla corretta esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 36 e 90.

Il TAR Sicilia ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (sentenza n. 1631/2025), che ha evidenziato come il sistema delineato dal nuovo Codice dei Contratti sia stato costruito per garantire:

  • trasparenza effettiva delle procedure;
  • certezza giuridica circa l’inizio del termine per proporre impugnazione;
  • parità di trattamento tra gli operatori economici.

Pubblicazioni parziali o irregolari non sono idonee a far decorrere validamente il termine decadenziale.

Conclusioni

Dalla pronuncia del TAR Sicilia emergono indicazioni operative chiare:

  • il termine per impugnare un’aggiudicazione non decorre dalla sola pubblicazione su Amministrazione Trasparente, ma soltanto dalla comunicazione ex art. 90 e dalla messa a disposizione degli atti tramite piattaforma digitale;
  • le stazioni appaltanti devono curare attentamente il rispetto congiunto degli adempimenti previsti dagli artt. 36 e 90, per evitare incertezze giuridiche e possibili contenziosi;
  • gli operatori economici devono vigilare: è fondamentale verificare quando effettivamente viene comunicata l’aggiudicazione e quando gli atti vengono caricati in piattaforma;
  • il diritto di difesa e il diritto alla piena conoscenza degli atti devono essere effettivi, non semplicemente formali.

Si tratta di un chiarimento prezioso per tutti coloro che operano nel settore degli appalti pubblici e che devono confrontarsi quotidianamente con le regole digitali introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023.

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