Affidamento diretto: ANAC interviene sul divieto di frazionamento artificioso
Il valore dell’appalto va calcolato in modo corretto anche tramite una programmazione degli acquisti adeguata, tale per cui un eventuale frazionamento rappresenti un'ipotesi eccezionale, giustificata da motivate ragioni oggettive
Quali limiti incontrano gli affidamenti diretti reiterati a favore dello stesso operatore? Quando si configura il frazionamento artificioso di un appalto? Quali obblighi gravano sul soggetto affidante, anche quando si tratta di una società inhouse, in caso di affidamenti sottosoglia?
Affidamento diretto e frazionamento artificioso degli appalti: ANAC sul divieto
A chiarire le modalità applicative dell’art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) è ANAC con l’Atto del Presidente del 28 maggio 2025, fasc. n. 5209 in riferimento alla segnalazione di alcuni affidamenti diretti disposti, a partire dal 1° maggio 2023, da una società in house sempre in favore dello stesso operatore economico:
- avvenuti mediante determinazioni distinte nel tempo;
- tutti per importi inferiori alla soglia europea, ma con un valore complessivo superiore a tale soglia;
- per servizi sostanzialmente continuativi.
Il contesto normativo e i profili critici riscontrati
Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha analizzato la condotta della società affidataria e del Consorzio, rilevando plurime violazioni del Codice dei Contratti pubblici in relazione a:
- art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 secondo cui “la scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”. Si configura quindi ii divieto di frazionamento artificioso dell’appalto, finalizzato ad eludere l’applicazione della normativa sulle soglie comunitarie;
- art. 14, comma 12, lett. b) del Codice, secondo cui per appalti di servizi destinati a rinnovo o con carattere regolare, l’importo stimato deve tenere conto del valore complessivo previsto in 12 mesi;
- inosservanza degli obblighi di programmazione di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023, con riguardo alla pianificazione delle esigenze e all’adozione di strumenti di acquisto coerenti con il fabbisogno.
No all'elusione delle soglie comunitarie
ANAC ha rilevato che la stazione appaltante ha reiteratamente fatto ricorso ad affidamenti diretti per periodi di 3-5 mesi, con l’effetto di mantenere ogni affidamento al di sotto della soglia di 140mila euro e senza mai attivare procedure di evidenza pubblica. L’Autorità ha quindi censurato la condotta della società, ritenendo che il frazionamento sistematico degli affidamenti configura un’elusione delle norme comunitarie e nazionali in tema di soglie e procedure competitive.
Non solo: l’assenza di una concreta e tempestiva attività di programmazione da parte della società e di vigilanza da parte del Consorzio ha determinato una gestione non conforme alle regole di trasparenza, efficienza e concorrenza.
Infine, la proroga del servizio concessa è risultata, secondo ANAC, illegittima, poiché intervenuta su un affidamento già annullato in autotutela, generando un ulteriore vuoto di legittimazione.
Le conclusioni di ANAC
In conclusione, il procedimento ha rilevato una condotta non conforme alla normativa di settore, con un ricorso illegittimo all’affidamento diretto e violazione del principio del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto e mancanza di adeguata programmazione.
Il divieto di frazionamento di un appalto assurge, dunque, a principio generale, avente la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.
Tra l’altro, il rispetto delle norme in materia implica che il valore dell’appalto vada calcolato in modo corretto anche tramite una programmazione degli acquisti adeguata (art 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 37 del D. Lgs. n. 36 del 2023) e tale per cui un eventuale frazionamento dell’appalto si pone come ipotesi eccezionale giustificata da motivate ragioni oggettive.
Documenti Allegati
Atto Presidente ANAC