RPCT nelle società pubbliche: ANAC raccomanda la rotazione dei mandati
In un nuovo parere, l'Autorità si esprime sulla proroga degli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dopo due trienni consecutivi
È possibile prorogare l’incarico di RPCT oltre il secondo triennio? Come si coordina il principio di rotazione con l’autonomia organizzativa delle società a controllo pubblico? Quali obblighi motivazionali derivano da un’eventuale proroga?
Proroga incarico RPCT: ANAC sulla rotazione nelle SCP
Con il parere del 3 giugno 2025, fasc. n. 2129, ANAC ha ricordato che l’autonomia organizzativa non può tradursi in una deroga sistematica ai principi fondamentali della rotazione e dell’indipendenza funzionale del RPCT, che rappresentano elementi cardine della strategia nazionale di prevenzione della corruzione. La proroga oltre i sei anni di incarico deve rappresentare un’eccezione, da giustificarsi in modo trasparente e rigoroso.
Il chiarimento arriva a seguito della richiesta formulata da una società a controllo pubblico sulla legittimità della proroga dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per un ulteriore triennio, dopo il completamento di due mandati consecutivi.
L’Autorità, richiamando le indicazioni contenute nel PNA 2022, ha ribadito il principio della rotazione degli incarichi, raccomandando l’individuazione di un nuovo soggetto per il conferimento dell’incarico, salvo motivate eccezioni.
Il quadro normativo e le Linee Guida ANAC
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 l’organo di indirizzo nomina il RPCT, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, garantendogli autonomia e strumenti adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.
Sul punto, le Linee guida dell’ANAC, contenute nell’Allegato 3 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022, forniscono indicazioni in relazione a:
- durata dell’incarico: almeno triennale e prorogabile una sola volta, per un massimo di sei anni complessivi;
- rotazione: espressamente raccomandata per evitare consolidamenti potenzialmente lesivi dell’autonomia e dell’indipendenza del RPCT;
- incarichi cumulativi: in caso di RPCT con incarico aggiuntivo rispetto ad altre funzioni dirigenziali, è raccomandata una durata coerente con il contratto principale, ma comunque non superiore a tre anni, con una sola proroga.
Il parere dell'Autorità
Alla luce del quadro sopra delineato, l’Autorità ha ribadito che è auspicabile la rotazione, senza che l’incarico venga prorogato oltre il secondo triennio, individuando – se possibile – un nuovo soggetto. Per altro nel caso in esame, la società, infatti, dispone di un numero adeguato di dipendenti tale per selezionare un nuovo RPCT.
Non solo: in caso di assenza di dirigenti, l’incarico può essere attribuito anche a un dipendente privo di qualifica dirigenziale, purché in possesso di adeguate competenze, e prevedendo forme di affiancamento e continuità nella transizione;
Resta salva la facoltà di proroga in via eccezionale, motivo per cui qualora la società ritenga opportuno confermare lo stesso RPCT per un terzo mandato, dovrà motivare espressamente e puntualmente la propria scelta nel provvedimento di nomina, dando conto delle esigenze organizzative che giustificano la deroga alla raccomandazione di rotazione.
Documenti Allegati
Parere