Costi della manodopera: sono ribassabili?

Sebbene i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, non si esclude che essi possano essere inferiori a quanto indicato dalla stazione appaltante. Vediamo quando e perché

di Redazione tecnica - 18/06/2025

Una delle questioni più dibattute in ambito di lavori pubblici è la possibilità di ribasso sui costi della manodopera rispetto al valore complessivo dell’appalto, con scelte da parte della giurisprudenza e delle SA non sempre univoche.

In vigenza del nuovo Codice dei Contratti (d.Lgs. n. 36/2023), si sta sempre più affermando il principio secondo cui i costi della manodopera possono essere ribassati, purché l'indicazione di una cifra inferiore sia giustificata in maniera congrua.

Appalti pubblici: come ribassare i costi della manodopera?

A spiegarlo è il TAR Basilicata con la sentenza del 13 giugno 2025, n. 360, con cui ha respinto il ricorso di un OE, originario aggiudicatario di una procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, per incongruità dell’offerta economica sulla quale aveva offerto un ribasso del 45%.

Nel disciplinare, la stazione appaltante aveva dettagliato l’importo complessivo dell’appalto – pari a € 205.288,54 – suddiviso come segue:

  • € 138.331,47 per le prestazioni di conduzione (ribassabili),
  • € 66.657,07 per costi della manodopera (non ribassabili),
  • € 300,00 per oneri della sicurezza (non ribassabili).

Nel modello di offerta economica era richiesto un “ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara”. La ricorrente ha indicato un ribasso del 45%, ma ha successivamente chiarito, in sede di giustificazioni ex art. 110, comma 3, che tale ribasso si riferiva soltanto alla quota sulle prestazioni di conduzione al netto della manodopera, determinando così un prezzo offerto di circa € 106.378,10. Per la SA, invece, il ribasso offerto andava inteso sull’intero importo da assoggettare a ribasso – come chiarito anche dall’ANAC – e l’effettivo prezzo offerto risultava di soli € 76.382,31.

Costi della manodopera e ribasso: cosa prevede il Codice Appalti

L’articolo 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 disciplina con chiarezza il trattamento dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, stabilendo che “sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”.

Tuttavia, la norma non va letta nel senso che tali voci siano escluse dal calcolo del valore complessivo dell’appalto, ma semplicemente che non possono essere oggetto di ribasso diretto. Resta comunque fermo che il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico si applica all’importo complessivo del contratto, che include anche i costi della manodopera (pur se vincolati) come componente interna.

Il legislatore, peraltro, consente al concorrente di giustificare ribassi complessivi anche molto elevati dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale o economie di scala, ma sempre nel rispetto dei minimi inderogabili di legge.

Coerentemente, l’art. 108, comma 9, del medesimo decreto, impone – a pena di esclusione – che l’operatore economico indichi espressamente e separatamente nell’offerta economica sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali per la sicurezza, quale misura a garanzia della trasparenza dell’offerta e della sua sostenibilità. Il mancato rispetto di tale obbligo formale comporta, in automatico, l’inammissibilità dell’offerta.

Insieme, le due disposizioni tracciano una linea netta: l’operatore deve formulare l’offerta tenendo conto dell’intero importo contrattuale e non solo della quota ritenuta “ribassabile”, nel rispetto di una struttura economica trasparente, coerente con la lex specialis e sostenibile sotto il profilo tecnico-organizzativo.

La sentenza del TAR

Tornando al caso in esame, la SA ha richiamato la Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, ritenendo incongrua l’offerta in quanto fondata su un fraintendimento del perimetro applicativo del ribasso.

L’art. 41, comma 14, del nuovo Codice dei contratti pubblici chiarisce infatti che “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”, ma precisa appunto che tali costi continuano a far parte dell’importo complessivo posto a base di gara. Pertanto, sebbene non possano essere oggetto di ribasso effettivo, ne costituiscono comunque la base di riferimento su cui calcolare l’offerta.

Il TAR ha confermato la correttezza dell’impostazione della stazione appaltante, osservando che: “Poiché tale indicazione del ribasso del 45% viene espressamente riferita dal modulo dell’offerta economica predisposto dalla stazione appaltante all’importo di € 138.631,47, deve ritenersi che la ricorrente ha offerto liberamente il prezzo complessivo di € 76.382,31, la cui congruità non è stata dimostrata”.

La sentenza ha inoltre precisato che, secondo il combinato disposto degli artt. 108, co. 9, e 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023:

  • l’operatore ha l’obbligo di indicare i costi della manodopera e della sicurezza (pena l’esclusione),
  • il ribasso può anche derivare da una più efficiente organizzazione aziendale, ma va giustificato.

Nel caso in esame, la giustificazione presentata dall’operatore non è stata ritenuta adeguata, in quanto non sufficiente a dimostrare la sostenibilità dell’offerta estremamente bassa, frutto – secondo la SA – di una errata interpretazione della base su cui applicare il ribasso.

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