Tassatività cause di esclusione e valore vincolante della lex specialis: quando l'offerta è fuori gara?
Le modalità di presentazione dell’offerta non rientrano tra le cause escludenti soggette a nullità e possono legittimamente prevedere esclusioni dell'OE, a condizione che siano chiare e non discriminatorie
Cosa accade se un operatore economico omette di indicare, nell’offerta economica, un elemento espressamente richiesto dal bando a pena di esclusione? È possibile superare il vincolo della lex specialis attraverso chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in corso di causa? E come si concilia una simile prescrizione con il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici?
Cause di esclusione: l'autovincolo della SA alla lex specialis
A chiarire questi profili è il TAR Puglia con la sentenza del 10 giugno 2025, n. 1039, in relazione al ricorso di un operatore economico contro la determina di aggiudicazione e affidamento di un servizio in favore di un altro.
Secondo la società ricorrente, l’aggiudicataria non aveva indicato, come richiesto a pena di esclusione, i prezzi unitari nell’ambito dell’offerta economica, e che il seggio di gara avesse preso in considerazione le tre cifre decimali, invece delle due richieste espressamente dalla lex specialis. La controinteressata ha resistito, sostenendo la nullità della clausola escludente, per violazione del principio di tassatività ex art. 10 del d.Lgs. n. 36/2023, e allegando altresì chiarimenti successivi rilasciati dalla stazione appaltante.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione nel Codice Appalti
Uno degli snodi centrali del nuovo Codice dei contratti pubblici è rappresentato dall’art. 10, rubricato “Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione”. La norma, in linea di continuità con l’art. 83, comma 8, del previgente D.Lgs. n. 50/2016, rafforza il principio secondo cui le stazioni appaltanti non possono introdurre nei bandi di gara ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle previste dalla legge.
L’obiettivo è duplice:
- evitare l’effetto di compressione della concorrenza, che si verifica quando le stazioni appaltanti pongono condizioni arbitrarie o restrittive non previste dalla normativa;
- garantire la massima uniformità e prevedibilità delle procedure, assicurando a tutti gli operatori economici un quadro certo di riferimento.
L’ambito di applicazione dell’art. 10 riguarda le cause legate ai requisiti di partecipazione (capacità tecnica, economica, requisiti morali, etc.), ma non le modalità con cui l’offerta deve essere redatta. Queste ultime, come chiarito dal TAR Puglia nella sentenza n. 1039/2025, non rientrano nel divieto di tassatività.
In altri termini:
- i requisiti soggettivi dell’operatore (chi partecipa) sono soggetti al principio di tassatività.
- le modalità di presentazione dell’offerta (come si partecipa) possono legittimamente prevedere esclusioni a condizione che siano chiare e non discriminatorie.
È il principio, consolidato anche in giurisprudenza, secondo cui «Non ogni clausola che preveda un’esclusione è nulla per violazione dell’art. 10: la nullità è limitata a quelle disposizioni che introducono requisiti di partecipazione non previsti dalla legge».
Sulla base di questi presupposti, il TAR ha evidenziato che il principio di tassatività riguarda esclusivamente i requisiti di partecipazione, soggettivi e oggettivi, degli operatori economici. Non si estende, invece, alle prescrizioni tecniche sull’offerta, come quelle relative alla sua formulazione tramite piattaforma.
In altri termini, le disposizioni sulle modalità di compilazione dell’offerta economica non sono soggette al vincolo di tassatività, e la loro violazione comporta l’esclusione se prevista espressamente a pena di esclusione dalla disciplina di gara.
L’irrinunciabile vincolatività della lex specialis
Nel caso in esame, la clausola del bando era chiara e inequivoca: l’offerta doveva contenere, a pena di esclusione, l’indicazione del prezzo complessivo, del ribasso percentuale, dei prezzi unitari, al netto di IVA e oneri per la sicurezza.
Secondo il TAR, una simile prescrizione non lascia spazio a interpretazioni alternative. Il mancato rispetto di una disposizione così esplicita comporta, senza dubbio, l’esclusione dell’offerta inapplicabile.
Per altro, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, sollecitati dalla controinteressata durante il contenzioso, non assumono valore provvedimentale, e non possono emendare o integrare ex post la lex specialis, tanto più che sono successivi alla conclusione della procedura. Sul punto, il giudice ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui “I chiarimenti resi dalla stazione appaltante […] non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire […] integrazione o rettifica della lex specialis di gara”.
In base a tale principio, l’offerta dell’aggiudicataria, priva dell’indicazione dei prezzi unitari, non avrebbe potuto essere valutata. Il bando prevedeva espressamente tale indicazione a pena di esclusione, e nessun chiarimento successivo può “salvare” un’offerta incompleta sotto un profilo così essenziale.
Il TAR ha così ribadito il principio di autovincolo dell’amministrazione al contenuto del bando di gara, precisando che operando diversamente, sarebbero stati violati i principi di parità di condizione dei concorrenti e del divieto di disapplicazione del bando, quale atto con il quale l’amministrazione si è originariamente autovincolata.
Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione e condanna della stazione appaltante ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente, risultata seconda classificata.
Documenti Allegati
Sentenza