Errori nel disciplinare: quando la rettifica impone la riapertura della gara?

ANAC spiega cosa succede se la SA apporta modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sui requisiti di partecipazione o da modificare l’esito della procedura

di Redazione tecnica - 19/06/2025

La stazione appaltante può correggere errori significativi nella documentazione di gara senza prorogare i termini? Qual è il confine tra modifica “formale” e modifica “sostanziale”? E in che modo l’art. 92 del nuovo Codice dei contratti pubblici incide sulla validità della procedura?

A parlarne, facendo riferimento all'art. 92 del d.Lgs. n. 36/2023 è ANAC con la delibera del 28 maggio 2025, n. 221, in relazione a un parere di precontenzioso su un caso emblematico in tema di modifiche ai documenti di gara e obbligo di riapertura dei termini.

Errore nei documenti di gara: ANAC sulla proroga dei termini

Il caso riguarda la procedura di affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto, in cui un operatore economico aveva rilevato alcune discrepanze nei valori indicati per una categoria di lavorazioni.

Dopo chiarimenti non risolutivi, la stazione appaltante aveva pubblicato una tabella rettificata pochi giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza però procedere alla proroga del termine né alla ripubblicazione della gara.

Sebbene la stazione appaltante abbia difeso il proprio operato qualificando l’errore come meramente materiale, tale da non incidere sul quadro economico complessivo, né sull’oggetto della concessione, né sui criteri di aggiudicazione, ANAC ha precisato che l’errore riguardava elementi essenziali ai fini della partecipazione, quali importi e classifiche delle categorie SOA, e in quanto tale costituiva una modifica sostanziale alla lex specialis, oltre che una clausola immediatamente escludente.

Il quadro normativo 

A rilevare nel caso in esame è l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023rubricato "Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte" che, al comma 2, lett. b), impone alla stazione appaltante, in presenza di modifiche significative, la riapertura dei termini di gara e, se necessario, la ripubblicazione degli atti.

Nel caso in cui la stazione appaltante apporti modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sui requisiti di partecipazione o da modificare l’esito della procedura, è tenuta a riaprire i termini previsti dalla lex specialis, anche attraverso una nuova pubblicazione.

La delibera fa espresso riferimento ai precedenti consolidati:

  • delibera ANAC n. 147/2024, che conferma l’obbligo di riapertura dei termini per modifiche rilevanti che incidono sui requisiti di partecipazione;
  • delibera ANAC n. 5/2023, che sottolinea come anche nella vigenza del d.lgs. 50/2016 si imponesse, per il principio del contrarius actus, la ripubblicazione integrale del bando in caso di modifiche sostanziali;

Non solo: come specificato dal Consiglio di Stato, in presenza di modifiche “in grado di ampliare la platea dei partecipanti”, si riconosce il diritto alla impugnazione anche a chi non ha partecipato alla gara.

Le indicazioni di ANAC

Tenendo quindi conto del fatto che la SA aveva lasciato un margine troppo ristretto per la formulazione di un'offerta corretta e consapevole, ANAC ha ritenuto legittima la richiesta di precontenzioso da parte dell’OE istante, pur in assenza di partecipazione formale alla gar, poiché le contraddizioni nella documentazione avrebbero potuto precludere la partecipazione in condizioni di parità.

Non solo: data la mancata riaperura dei termini di gara, il Consiglio dell’Autorità ha affermato che:

  • la mancata riapertura dei termini in presenza di modifiche sostanziali non è conforme alla normativa vigente;
  • la stazione appaltante deve agire in autotutela e procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, garantendo il principio della massima partecipazione e della par condicio tra operatori economici.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati