Misure urgenti in materia fiscale: il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Apportate alcune modifiche al TUIR e al Decreto IVA. Il provvedimento prevede anche una proroga dei termini per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni 2025

di Redazione tecnica - 19/06/2025

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale per alcune spese per lavoratori dipendenti e autonomi, della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi, proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali: sono diverse le novità introdotte con il Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 recante “Misure urgenti in materia fiscale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025, n. 138.

Decreto Fiscale 2025: le novità in Gazzetta Ufficiale

Il decreto è così articolato:

  • Art. 1. Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
  • Art. 2. Modifiche al regime di riporto delle perdite
  • Art. 3. Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
  • Art. 4. Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate
  • Art. 5. Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi
  • Art. 6. Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
  • Art. 7. Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel
  • Art. 8. Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore
  • Art. 9. Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica
  • Art. 10. Disposizioni in materia di split payment 1. All’articolo 17 -ter , comma 1 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è soppressa. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
  • Art. 11. Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise
  • Art. 12. Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024
  • Art. 13. Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
  • Art. 14. Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali
  • Art. 15. Disposizioni finanziarie
  • Art. 16. Entrata in vigore

Vediamo nel dettaglio alcune tra le novità più rilevanti.

Modifiche al TUIR

Tra le modifiche apportate al d.P.R. n. 917/1986, segnaliamo quelle che interessano l’art. 54, con l’inserimento dei commi 3-bis, secondo cui gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e il comma 3-ter, secondo cui costituiscono redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale,  comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 177 -bis.

Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024

Le dichiarazioni IRAP il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024. Eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso non saranno rimborsate.

Termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 2025

Secondo l’art. 13, viene differito dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine entro cui i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, devono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA.

Entro il 20 agosto sarà possibile effettuare il versamento con una maggiorazione dello 0,40%.

Le disposizioni si applicano anche a soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

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