Superbonus e CILAS inefficace: il Consiglio di Stato chiarisce i poteri dei Comuni

Una nuova pronuncia conferma la legittimità della sospensione dei lavori per carenze documentali nella CILA-S. Cosa cambia per tecnici e committenti?

di Redazione tecnica - 20/06/2025

Quali poteri ha realmente il Comune di fronte a una CILA Superbonus (CILAS) carente? È possibile sospendere i lavori o respingere la comunicazione edilizia? E cosa accade se l'intervento è riconducibile all’edilizia libera?

Superbonus e CILA-S: una giurisprudenza in continua evoluzione

Il confine tra potere di vigilanza e potere provvedimentale della Pubblica Amministrazione torna al centro del dibattito giuridico. Con il parere n. 267 del 31 marzo 2025 reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato è intervenuto su un tema quanto mai attuale per tecnici e committenti: la validità della CILAS e i limiti entro cui il Comune può dichiararla inefficace o non accoglierla.

Il caso prende le mosse da un intervento di efficientamento energetico – installazione di pompa di calore e pannelli fotovoltaici – notificato tramite CILAS al Comune. L’Amministrazione, rilevando alcune carenze documentali, ordinava la sospensione immediata dei lavori e successivamente disponeva di non accogliere la CILAS.

Secondo il ricorrente la CILAS, al pari della CILA ordinaria, non può essere oggetto di un provvedimento di rigetto o inefficacia, trattandosi di una mera comunicazione soggetta a vigilanza ex post. La difesa ha invocato il principio di tipicità dei poteri amministrativi, contestando l’esercizio di un potere “non previsto dalla legge” ai sensi dell’art. 21-septies della Legge n. 241/1990.

Nella memoria controdeduttiva è stato inoltre richiamato il principio di soccorso istruttorio, sostenendo che le eventuali carenze documentali avrebbero potuto (e dovuto) essere sanate in corso d’opera senza alcuna decadenza dal beneficio fiscale.

Il parere del Consiglio di Stato

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, con motivazione articolata, ha rigettato il ricorso, affermando tre principi centrali:

  1. la CILAS, sebbene sia una comunicazione e non un titolo autorizzativo, non è sottratta ai poteri di vigilanza e inibizione del Comune;
  2. l’Amministrazione comunale ha il dovere di intervenire quando riscontra carenze documentali sostanziali che incidano sulla regolarità dell’intervento edilizio;
  3. la sospensione dei lavori è legittima se fondata su istruttoria completa, motivata e preceduta da un invito a regolarizzare la documentazione, come nel caso di specie.

In particolare, il Consiglio ha sottolineato che gli interventi oggetto della comunicazione – pur teoricamente rientranti nell’edilizia libera – sono stati espressamente qualificati dal tecnico come rientranti nel Superbonus, ai sensi dell’art. 119 del Decreto Rilancio, e quindi assoggettati a CILAS. Questo elemento ha fatto ricadere l’intervento nell’ambito dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, giustificando il potere del Comune di disporre una sospensione e di non accogliere la CILA.

Il principio chiave: la vigilanza ex art. 27 TUE

Il cuore del parere si fonda sull’art. 27 del Testo Unico Edilizia: l’Amministrazione conserva sempre il potere-dovere di vigilanza sulle attività edilizie, anche in presenza di comunicazioni come la CILA-S. Non può pertanto ritenersi illegittimo un intervento sospensivo fondato su carenze documentali rilevanti, soprattutto quando – come nel caso esaminato – l’istruttoria comunale sia stata accompagnata da un termine perentorio per l’integrazione degli atti.

La giurisprudenza amministrativa richiamata nel parere (Cons. Stato, Sez. II, n. 8894/2024; Sez. IV, n. 885/2024) conferma questa impostazione: la CILA non esonera dall’obbligo di rispettare le normative urbanistiche, e in presenza di violazioni l’Ente deve attivare i procedimenti repressivi.

Conclusioni

Il parere del Consiglio di Stato chiarisce un punto fondamentale: non basta inviare una CILAS per blindare un intervento. Anche quando non si è in presenza di un’autorizzazione edilizia in senso stretto, le irregolarità formali e sostanziali (come l’assenza di documentazione essenziale) possono legittimamente condurre all’inibizione dei lavori e alla perdita del Superbonus, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, lett. a) del D.L. n. 34/2020.

Occorre quindi:

  • verificare attentamente la completezza della documentazione allegata alla CILAS;
  • non sottovalutare le richieste di integrazione provenienti dagli uffici tecnici comunali;
  • assicurarsi della corretta qualificazione dell’intervento, evitando di utilizzare la CILAS per opere che rientrano nell’edilizia libera solo in astratto, ma che – per le modalità di realizzazione – richiedono comunque una comunicazione asseverata.
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