Errato calcolo punteggio e gravi illeciti professionali: il TAR sulle valutazioni della SA
Non può essere rimessa al sindacato giurisdizionale una decisione dell'Amministrazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o pretestuosità
Come incidono errori nel calcolo del punteggio economico sull’esito di una gara pubblica? E quali sono i limiti alla discrezionalità della stazione appaltante nell’ammettere operatori economici con precedenti risoluzioni contrattuali?
La recente sentenza del TAR Campania del 6 giugno 2025, n. 4315, offre risposte rilevanti a questi interrogativi, affrontando due interessanti profili nell'ambito degli appalti pubblici:
- l’effetto distorsivo derivante dall’errata applicazione delle formule di valutazione economica delle offerte;
- i limiti al sindacato giurisdizionale sulla valutazione della sussistenza di gravi illeciti professionali, alla luce della disciplina del d.lgs. n. 36/2023.
Errori di calcolo e valutazione requisiti operatore: il TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante
Nel caso in esame, un Consorzio stabile ha contestato l’aggiudicazione di una gara, evidenziando un errore di calcolo che ha inciso sul posizionamento in graduatoria. Secondo la ricorrente, la commissione di gara ha applicato in maniera erronea la formula matematica indicata nel disciplinare, confondendo il concetto di “offerta più bassa” (intesa come maggiore ribasso) con quello di “ribasso più basso”, finendo per attribuire il punteggio massimo non all’offerta economicamente più vantaggiosa, bensì a quella meno competitiva.
Il TAR ha condiviso integralmente tale censura, rilevando come “Con l’espressione ‘offerta più bassa’ non può che intendersi l’offerta al massimo ribasso, ossia quella che, in termini percentuali o assoluti, esprime l’importo di valore aritmetico inferiore rispetto a tutte le altre offerte”. Pertanto, il criterio applicato si è rivelato illogico e contrario alla lex specialis, con effetti distorsivi del confronto tra concorrenti.
Significativamente, lo stesso committente ha riconosciuto l’errore, ordinando alla SA il ricalcolo dei punteggi economici. Il nuovo calcolo ha determinato l’aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio ricorrente, certificando il superamento della prova di resistenza, senza necessità di annullamento dell’intera procedura.
Cause di esclusione non automatica: i gravi illeciti professionali
La società controinteressata ha, dal canto suo, proposto ricorso incidentale, lamentando l’illegittima ammissione alla gara del Consorzio per presunti gravi illeciti professionali, consistenti in quattro risoluzioni contrattuali dichiarate negli ultimi tre anni, oltre ad ulteriori precedenti.
Il Collegio ha tuttavia ritenuto infondata tale eccezione. La stazione appaltante era perfettamente a conoscenza dei precedenti contrattuali e delle misure di self-cleaning adottate dal Consorzio, e ha ritenuto, con un’ampia discrezionalità valutativa, che non sussistessero cause ostative alla partecipazione.
In linea con l’art. 95 del d.lgs. n. 36/2023, il TAR ha ribadito che “La valutazione sulla nozione di grave illecito professionale è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante”.
Spetta quindi all’Amministrazione effettuare un giudizio di affidabilità, e il giudice amministrativo non può sostituirsi a tale giudizio se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o pretestuosità.
Le cause di esclusione negli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici
Gli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 distinguono in modo netto tra cause di esclusione automatica (art. 94) e cause di esclusione non automatica (art. 95), introducendo un sistema che rafforza il principio di proporzionalità e consente un’adeguata valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
In particolare tra le cause di esclusione non automatica rientrano i gravi illeciti professionali, legittimando ma non imponendo l’esclusione, che viene rimessa alla valutazione della stazione appaltante.
Come da consilidata giurisprudenza, “nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta”.
Le conclusioni del TAR
Il ricorso principale è stato quindi accolto: l’illegittimità riscontrata nella formula matematica ha giustificato il ricalcolo dei punteggi economici, correttamente effettuato dalla SA, motivo per cui il Consorzio, alla luce della nuova graduatoria, è risultato legittimamente aggiudicatario provvisorio;
Il ricorso incidentale della controinteressata è stato invece respinto, non risultando pretestuosa o viziata la valutazione discrezionale operata dalla stazione appaltante sulla affidabilità professionale dell'OE, sia in relazione alle procedure di self cleaning attuate, che sulla gravità degli illeciti contestati.
Documenti Allegati
Sentenza