Sismabonus acquisti: il Fisco sul pagamento effettuato da terzi
L'intestatario dell'immobile può usufruire delle detrazioni fiscali se non ha sostenuto direttamente la spesa, ma il bonifico riporta il suo codice fiscale? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate
Il contribuente che acquista una casa antisismica realizzata da un'impresa, beneficiando di una liberalità indiretta, può fruire del c.d. “Sismabonus acquisti” in qualità di intestatario dell’immobile e indicando il proprio codice fiscale nei bonifici?
A fornire chiarimenti, confermando un principio ormai consolidato sulla detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 è l’Agenzia delle Entrate nella Risposta del 19 giugno 2025, n. 165.
Sismabonus acquisti: a chi spetta la detrazione?
Nel caso in esame, l’istante ha acquistato due unità immobiliari antisismiche (categoria A/2) ricostruite da un’impresa edile con miglioramento di due classi sismiche, ai sensi del c.d. Sismabonus acquisti. L’acquisto è avvenuto entro i termini di legge, con atto notarile stipulato prima del 31 dicembre 2024.
Il prezzo è stato pagato interamente dai genitori, mediante assegni circolari e bonifici “parlanti” (per interventi antisismici), emessi da un conto corrente intestato a loro, sebbene nei bonifici fosse stato indicato il codice fiscale dell’acquirente.
Il contribuente ha chiesto se, trattandosi di una donazione indiretta, potesse comunque usufruire della detrazione o, in alternativa, optare per la cessione del credito.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nel rispondere, l’Agenzia ha richiamato il presupposto imprescindibile secondo cui l’acquirente per godere del beneficio deve sostenere la spesa. La detrazione, pari al 75% o all’85% del prezzo (entro 96mila euro per immobile), spetta solo se il pagamento è effettuato dal soggetto beneficiario, non da un terzo, anche se familiare.
In altri termini, la donazione indiretta non basta a legittimare la detrazione, se il trasferimento delle somme non è avvenuto preventivamente in capo al beneficiario, ad esempio mediante un bonifico bancario o un versamento tracciabile su un conto a lui intestato.
Sismabonus acquisti e spese sostenute da terzi: il principio ribadito
Si tratta di un principio già esplicitato con la risposta a interpello n. 351/2022, quando il Fisco aveva chiarito che la proprietà dell’immobile non è condizione sufficiente a fruire dell’agevolazione. Serve un effettivo collegamento soggettivo e tracciabile tra chi paga e chi beneficia della detrazione, pena la decadenza del diritto.
Anche il riferimento al codice fiscale riportato nel bonifico parlante non salva la posizione dell’istante, in assenza di un passaggio formale delle risorse a suo favore. In sostanza, la detrazione resta ancorata alla dinamica reale del pagamento.
Conclusioni: quando si può detrarre la spesa
In conclusione, per fruire del Sismabonus acquisti, non basta acquistare un immobile antisismico, ma è necessario dimostrare di aver effettivamente sostenuto la spesa, con risorse proprie e tracciabili.
Le liberalità indirette, pur ammissibili dal punto di vista civilistico e fiscale (art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990), non legittimano la fruizione del beneficio, se non accompagnate da un’effettiva imputazione del pagamento al beneficiario finale.
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