Appena sarà pubblicato in Gazzetta ed entrerà in vigore il nuovo
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture
inizierà la querelle sulle norme applicabili nelle Regioni ma oggi,
a differenza di quando fu emanata la legge n. 109/1994 il
legislatore è stato previgente inserendo nell’articolato l’articolo
4 che reca: “
Competenze legislative di Stato, Regioni e
Province autonome
Invero già dall’Ottobre del 2001, con la modifica dell’articolo 117
della Costituzione, effettuata con l’articolo 31 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 venivano dettagliatamente
descritte le materie della legislazione esclusiva dello Stato e
quelle della legislazione concorrente precisando che spetta alle
Regioni è riservata la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
Nel citato articolo 4 del Codice unico degli appalti viene
espressamente detto che le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto
del codice
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza
esclusiva dello Stato.
Relativamente, poi, alle materie oggetto di competenza concorrente,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la potestà normativa
nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nelle norme del codice, in particolare, in tema di:
- programmazione di lavori pubblici;
- approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi;
- organizzazione amministrativa;
- compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
- sicurezza del lavoro.
Nello stesso articolo 4 viene precisato, altresì, che nelle materie
di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le
disposizioni del codice si applicano alle Regioni nelle quali non
sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
Volendo fare una esemplificazione è chiaro che nella Regione
Siciliana non appena il codice sarà pubblicato ed entrerà in
vigore, saranno immediatamente applicabili quegli articoli del
codice stesso che riguardano materie di competenza esclusiva dello
Stato o per le quali, pur riguardando materie di competenza
normativa regionale concorrente o esclusiva, non vi sono norme
regionali.
Nella Regione Siciliana dovrebbero trovare immediata applicazione
le norme concernenti:
la qualificazione dei concorrenti e selezione dei concorrenti;
- alle procedure di affidamento, esclusi i profili di
organizzazione amministrativa;
- ai criteri di aggiudicazione;
- al subappalto;
- ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
- alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
- alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi
direzione dell’esecuzione e collaudo, ad eccezione dei profili di
organizzazione amministrativa e di contabilità;
- al contenzioso.
Ricordiamo, poi, che alcune
novità del Codice tra le quali:
- le aste on-line;
- l’avvalimento;
- il dialogo competitivo;
- l’accordo quadro,
visto che, peraltro, per le stesse la regione Siciliana non ha
norme specifiche, sono immediatamente applicabili con l’entrata in
vigore del Codice stesso.
Ma avremo modo, nei prossimi giorni, di tornare sull’argomento che,
certamente, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato sul
Codice stesso (limitatamente alla parte che riguarda il punto 3.
relativo alla Questione di ordine generale è anche quella del
riparto di competenze normative tra Stato e Regioni) è di
particolare interesse e che, ove non correttamente impostato,
potrebbe provocare notevoli disagi applicativi con conseguenti
ritardi nella realizzazione delle opere.
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