Regime semplificato per i contribuenti minimi: le spese sostenute
per un
prestito di personale sono da intendersi assimilate
alle
spese per lavoratori dipendenti, con la conseguente
esclusione dal regime per i contribuenti minimi.
Questo in sintesi il contenuto della risoluzione 275/E dello scorso
3 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è tornata
nuovamente sul tema del
regime semplificato, rispondendo
all'interpello di un contribuente che chiedeva delucidazioni in
merito alla possibilità di poter usufruire del regime per i
contribuenti minimi, avendo ricavi inferiori a 30.000 euro ma
avendo sostenuto dei costi per un non meglio indicato pur seppur
limitato
prestito di personale.
L'Agenzia, intervenendo nuovamente sull'argomento, ha innanzitutto
ripreso la definizione di contribuente minimo, ai sensi dell'art.
1, comma 96, lett. a), punto 3) della legge finanziaria 2008,
riproponendo uno dei requisiti di accesso. A tal proposito, si
considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno solare
precedente non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un
progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme
sotto forma di utili da partecipazione agli associati.
Sono, dunque, esclusi dal nuovo regime i contribuenti che nell'anno
precedente hanno, genericamente, "sostenuto spese per lavoratori
dipendenti", estendendo tale causa di esclusione alle spese
affrontate per l'erogazione di taluni redditi assimilati al lavoro
dipendente, quali le somme corrisposte a titolo di borsa di studio
o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale, per le collaborazioni coordinate e
continuative, cosiddette "tipiche" e "atipiche", per l'assunzione
di lavoratori "a progetto", nonché nel caso di erogazione di utili
di partecipazione agli associati il cui apporto sia esclusivamente
di lavoro.
Ripresi questi concetti, l'Agenzia ha fatto presente che
dall'interpello proposto dal contribuente non si desume chiaramente
a quale tipologia contrattuale debba essere esattamente ricondotta
l'espressione a-tecnica utilizzata dal contribuente di
prestito
del personale. L'Agenzia ha evidenziato che elemento
strutturale ricorrente in tutte le fattispecie giuslavoristiche di
"prestito del personale" è la scissione tra la gestione normativa e
la gestione tecnico produttiva del lavoratore, ossia tra il "datore
di lavoro", e il soggetto beneficiario della prestazione di
lavoro.
Per tale motivo, ne consegue che è nei riguardi di quest'ultimo che
sussiste il vincolo di subordinazione del lavoratore, requisito
essenziale del rapporto di lavoro subordinato. L'Agenzia ha,
inoltre, evidenziato che la circolare 4 giugno 1998, n. 141,
qualifica ai fini Irap i costi sostenuti dal beneficiario della
prestazione di lavoro come costi relativi al personale. Per tale
motivo, deve ritenersi che le spese sostenute per un
prestito di
personale sono da intendersi assimilate alle
spese per
lavoratori dipendenti, costituendo così causa di esclusione dal
regime per i contribuenti minimi.
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