Errori materiali ed equivalenza dell'offerta tecnica: il TAR sul soccorso istruttorio

I principi di fiducia e di risultato che ammantano la disciplina dei contratti pubblici devono rappresentare i criteri guida nell'operato della stazione appaltante

di Redazione tecnica - 23/06/2025

La correzione di un mero errore materiale, anche quando riguardi la titolarità dell’aggiudicazione, è ammissibile oppure determina l’annullamento in autotutela della gara? In che termini l’offerta tecnica si può considerare equivalente, senza pregiudicare la conformità dei prodotti e la sua congruità?

Rinuncia all’offerta per errore materiale: è legittima la rettifica dell’aggiudicazione?

Sono diversi gli interrogativi a cui il TAR Sicilia ha risposto con la sentenza del 29 maggio 2025, n. 1720confermando la piena legittimità dell’operato della SA su tutti i fronti. La vicenda si inserisce nell’ambito di una gara aperta suddivisa i lotti per la fornitura triennale di dispositivi medici con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.

Durante la fase di apertura delle offerte economiche, la società ricorrente si era collocata al secondo posto, preceduta dalla controinteressata. Quest’ultima aveva comunicato alla stazione appaltante la rinuncia alla propria offerta per diversi lotti, compreso quello oggetto di contenzioso.

Pochi giorni dopo, però, l’operatore economico rettificava la comunicazione, sostenendo che la scelta di rinunciare a quel lotto fosse frutto di errore materiale. La commissione di gara, presa visione della rettifica e in assenza di esclusioni, confermava la graduatoria originaria e quindi l'aggiudicazione alla controinteressata, salvo che, per mero errore, l’aggiudicazione veniva inizialmente assegnata alla società seconda classificata. L’Amministrazione, accortasi della svista, ha quindi rettificato l’aggiudicazione, assegnando correttamente il lotto alla prima classificata.

Errori materiali: quando si possono correggere?

Secondo i giudici siciliani, la comunicazione di rinuncia della controinteressata, per quanto formalmente efficace, non produceva effetti irreversibili, trattandosi di un errore ostativo, ossia una manifestazione di volontà divergente da quella realmente voluta.

A confermare la buona fede e l’assenza di un vero ripensamento, secondo il TAR, vi erano:

  • l'inclusione nella rinuncia di numerosi lotti (non solo quello oggetto di contenzioso);
  • la tempestività della rettifica, intervenuta appena quattro giorni dopo.

Sul punto, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di tener conto della rettifica, senza escludere l’operatore né avviare un nuovo subprocedimento, trattandosi di rettifica e non di riesame.

La rettifica dell’atto di aggiudicazione non costituisce un atto di autotutela, né un provvedimento discrezionale, bensì un atto vincolato volto a correggere un errore materiale evidente, e pertanto non soggetto agli obblighi procedimentali previsti dagli artt. 7, 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990. Trattandosi di un mero ricalcolo o correzione meccanica, non era necessario procedere con la comunicazione di avvio del procedimento.

Soccorso istruttorio e chiarimenti sull'offerta tecnica

La società ricorrente aveva anche sollevato questioni sulla documentazione tecnica presentata dall’aggiudicataria, in particolare sul codice identificativo del prodotto offerto, sostenendo la non conformità tra codice dichiarato e certificazione CE. Tuttavia, la stazione appaltante, dopo richiesta di chiarimenti, ha confermato la congruità tecnica dell’offerta, non ravvisando modifiche sostanziali rispetto ai documenti originari.

Richiamando i principi di favor partecipationis, fiducia e risultato, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di tener conto della rettifica, senza escludere l’operatore né avviare un nuovo subprocedimento, trattandosi di rettifica e non di riesame.

In particolare, l’art. 101, co. 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici consente chiarimenti senza modificare il contenuto delle offerte tecniche o economiche. In questo caso, l’aggiornamento documentale si è limitato a una regolarizzazione ammessa dal potere di soccorso istruttorio.

Non solo: la diversa classificazione dei dispositivi non precludeva il riconoscimento dell’equivalenza tecnica, laddove i prodotti soddisfino le prestazioni richieste dal bando.

Conclusioni: corretto l’operato della PA

In conclusione il ricorso è stato respinto, con conferma dell’aggiudicazione all’impresa originariamente aggiudicataria in quanto:

  • la rettifica per errore materiale non è autotutela discrezionale, ma atto dovuto e vincolato;
  • l’Amministrazione può legittimamente correggere errori ostativi, senza che ciò violi la par condicio;
  • il potere di chiarimento non può essere confuso con modifiche sostanziali dell’offerta;
  • due prodotti che mantengono le stesse funzioni e prestazioni possono essere considerati equivalenti e quindi valutabili.
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