Casellario ANAC: in vigore il regolamento aggiornato
La revisione del Regolamento tiene conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di annotazioni e di competenze dell'Autorità sulla gestione delle informazioni relative agli operatori
È ufficialmente in vigore il Regolamento aggiornato per la gestione del Casellario Informatico ANAC, approvato con la delibera del 14 maggio 2025, n. 225 e che sostituisce il regolamento precedentemente adottato con la delibera del 20 giugno 2023, n. 272.
Casellario informatico ANAC: aggiornato il Regolamento
La revisione è stata decisa tenendo conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (comprese sentenze della giustizia amministrativa che hanno ritenuto illegittime alcune parti del Regolamento) e della necessità di un riordino complessivo della disciplina riguardante:
- la trasmissione del flusso informativo;
- l’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni
- la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni dei provvedimenti interdittivi adottati dall’Autorità,
- la durata della permanenza delle annotazioni nel Casellario e le modalità per la loro cancellazione.
Questa la struttura del nuovo regolamento:
PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
- Articolo 1 (Definizioni)
- Articolo 2 (Oggetto)
- Articolo 3 (Diritto di accesso)
- Articolo 4 (Responsabile del procedimento)
- Articolo 5 (Comunicazioni)
- Articolo 6 (Articolazione del Casellario informatico)
- Articolo 7 (Livello di libera consultazione)
- Articolo 8 (Livello di accesso riservato di sola consultazione)
PARTE II – TIPOLOGIE DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO
TITOLO I – PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI UTILI INVIATE DA STAZIONI APPALTANTI ED ENTI CONCEDENTI
- Articolo 9 (Obbligo di comunicazione)
- Articolo 10 (Avvio del procedimento)
- Articolo 11 (Comunicazione di avvio del procedimento)
- Articolo 12 (Sospensione dei termini del procedimento)
- Articolo 13 (Conclusione del procedimento)
- Articolo 14 (Archiviazioni semplificate)
TITOLO II – COMUNICAZIONI INVIATE DA ALTRI SOGGETTI QUALIFICATI
- Articolo 15 (Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica)
- Articolo 16 (Comunicazioni da parte del Prefetto)
- Articolo 17 (Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende)
- Articolo 18 (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.)
- Articolo 19 (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici)
- Articolo 20 (Annotazione sanzioni interdittive)
TITOLO III – PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL’AUTORITÀ
- Articolo 21 (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione)
- Articolo 22 (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.)
PARTE III PUBBLICITÀ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Articolo 23 (Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni)
- Articolo 24 (Intervento provvedimenti giurisdizionali)
- Articolo 25 (Disposizioni finali ed entrata in vigore).
Il Casellario ANAC
Seconod quanto previsto dall’articolo 222, comma 10, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Nel Casellario sono annotate, secondo le modalità individuate dall’Autorità, con proprio provvedimento:
- le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 94;
- le ulteriori informazioni da iscrivere nel Casellario, comprese quelle rilevanti per l’attribuzione della reputazione dell’impresa di cui all'articolo 109, o per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 103;
- la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse.
Inolre nel Casellario l’ANAC iscrive direttamente i provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 94, comma 5 lettere e) e f).
Le modifiche al Regolamento
Numerose le modifiche rispetto alla versione originaria, tra cui quella particolarmente significativa relativa al livello di accessibilità di cui all’art. 6, che ha eliminato la sezione riservata all’ANAC, con conseguente abrogazione dell’art. 9, “Livello di accesso riservato all’ANAC”.
Viene poi riscritta, anche da un punto di vista della struttura del Regolamento, tutta la parte relativa alle tipologie di annotazione nel casellario e ai soggetti interessati, oltre che la sezione inerente le annotazioni e la loro durata.
Come riportato nel testo, si specifica che scaduto il termine di efficacia interdittiva delle annotazioni, la loro permanenza è funzionale esclusivamente a garantire il controllo sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara. L’oscuramento dell’annotazione, al termine del periodo di pubblicità, viene effettuato previa formale istanza dell’operatore economico.
Inoltre il dirigente può disporre l’oscuramento dell’annotazione prima del decorso del termine di durata della pubblicità dell’annotazione, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della comunicazione del provvedimento dell’Autorità oppure a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.
Nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” viene comunque data evidenza, fino alla scadenza dei termini di pubblicità , del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle stazioni appaltanti o dall’ ente concedente in corso di gara.
Inoltre qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, l’annotazione viene rimossa nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione”, fino alla decisione di merito, con ripristino quando la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito. Infine è rimessa al dirigente la valutazione dei casi in cui il ripristino dell’annotazione risulti, tuttavia, contrario ai consolidati principi di proporzionalità e ragionevolezza tipici dell’azione amministrativa.
Documenti Allegati
Delibera