Sicurezza cantieri in estate: le nuove linee di indirizzo per lo stress da calore e radiazione solare

Il documento descrive le azioni a carico dei datori di lavoro per graantire condizioni di lavoro salubri e sicure in caso di alte temperature ed esposizione diretta alla radiazione solare

di Redazione tecnica - 24/06/2025

L’aumento delle temperature medie globali, conseguenza diretta dei cambiamenti climatici, rende sempre più urgente l’adozione di misure efficaci per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le condizioni di calore estremo possono infatti generare un ampio spettro di effetti negativi: dalle patologie da calore alla perdita di concentrazione, dall’aumento degli infortuni alla riduzione della produttività.

Le linee di indirizzo del 19 giugno 2025, redatte dal Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome, offrono un quadro operativo per affrontare il rischio microclimatico e da radiazione solare, rappresentando una sintesi degli strumenti e delle buone pratiche già adottate a livello territoriale.

Protezione da calore e radiazione solare: le Linee di indirizzo per la tutela dei lavoratori 

Le linee di indirizzo richiamano l’art. 28 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, inclusi quelli derivanti da:

  • microclima sfavorevole (caldo eccessivo, umidità, ventilazione assente);
  • radiazione solare, intesa come esposizione diretta, nei contesti outdoor.

In assenza di un titolo specifico, si applicano le norme generali degli artt. 181–186 dello stesso decreto.

Ai sensi dell’art. 181, co. 2 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi fisici – quindi anche quelli da microclima – deve essere programmata e riesaminata con cadenza almeno quadriennale, oltre che aggiornata ogni volta che intervengono modifiche rilevanti (es. ristrutturazioni, nuovi layout, cambi di processo produttivo).

Il datore di lavoro deve identificare le misure di prevenzione, pianificare la sorveglianza sanitaria (art. 41) se necessaria e garantire formazione e informazione mirata (art. 184). Particolare attenzione va riservata ai lavoratori suscettibili, che potrebbero richiedere misure personalizzate o sorveglianza sanitaria specifica.

Cosa deve fare il datore di lavoro: dal rischio alla prevenzione

Sono diverse le azioni a carico del datore di lavoro, che passano dalla valutazione del rischio alla scelta delle misure preventive e al loro inserimento nel POS.

Valutazione del rischio

Deve essere sistematica e, se necessario, supportata da strumenti tecnici come:

  • il Portale Agenti Fisici (www.portaleagentifisici.it), che contiene approfondimenti e riferimenti normativi;
  • il progetto Worklimate,.

Per ambienti indoor non climatizzati o outdoor, deve essere verificata la presenza di:

  • temperature superiori a 28°C;
  • umidità elevata;
  • irraggiamento diretto o riflesso;
  • DPI non traspiranti;
  • sforzo fisico elevato.

Misure preventive consigliate

  • Rimodulazione orari di lavoro (evitare le ore più calde);
  • Rotazione del personale;
  • Acclimatamento graduale;
  • Idratazione costante e pause in ambienti freschi;
  • Fornitura di abiti chiari e traspiranti con protezione UV;
  • DPI adeguati e ventilazione ove possibile;
  • Piano di emergenza e addestramento al primo soccorso;
  • Integrazione del DUVRI e del POS nei casi di appalto o cantieri.

A chi si applicano le linee guida

Le linee di indirizzo si rivolgono a tutti i settori lavorativi: il rischio da calore può verificarsi in ambienti outdoor (edilizia, agricoltura, trasporti) e indoor (capannoni, cucine industriali, magazzini non climatizzati).

Un distinguo importante:

  • il rischio da radiazione solare riguarda esclusivamente l’esterno;
  • il calore eccessivo può invece manifestarsi anche all’interno, in spazi scarsamente ventilati o con impianti di climatizzazione inadeguati.

Negli ambienti non vincolati da esigenze produttive (es. uffici), l’obiettivo dovrebbe sempre essere il comfort termico.

Il documento contiene dei focus settoriali, riportanti anche delle schede di valutazione del rischio, in relazione ai comparti di:

  • edilizia;
  • agricoltura;
  • logistica.

Rischio calore: le misure specifiche per il comparto edile

Le imprese edili, a causa delle loro specifiche attività, sono particolarmente esposte al rischio di stress da calore. Il documento evidenzia come sia quindi molto importante che i lavoratori del comparto conoscano le misure di prevenzione e i primi segnali di allarme legati a questo problema al fine di poter intervenire con tempestività.

Tra le lavorazioni che possono comportare la presenza del rischio di stress da caldo e da radiazione solare:

  • montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi;
  • costruzione/Rifacimento tetti ovvero lavori di lattoneria o installazione pannelli fotovoltaici;
  • bonifica/rimozione/smaltimento amianto;
  • lavori stradali;
  • rifacimento della segnaletica stradale;
  • lavori edili o di ingegneria civile di cui all’elenco riportato nell’Allegato X del d.Lgs. n. 81/2008.

Oltre alle indicazioni di ordine generale, si raccomanda di sensibilizzare il lavoratore sulla tipologia di abbigliamento da utilizzare e sulle protezioni da usare.

Inoltre il rischio di esposizione a stress termico dovrà essere trattato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per le attività interferenti e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le lavorazioni proprie della ditta in appalto.

All’interno di questi documenti dovrà anche essere descritto il processo valutativo e decisionale, comprensivo delle misure di prevenzione del rischio adottate. L’invito alle imprese è quindi di integrare i rispettivi POS utilizzando le linee di indirizzo e definendo le misure gestionali che intendono attuare nel cantiere specifico.

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