Comunicazione crediti Superbonus: legittimo lo scarto per spese professionali sproporzionate

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria: nessuna detrazione per i compensi del general contractor non direttamente collegati agli interventi

di Redazione tecnica - 24/06/2025

Il “Superbonus contenzioso” continua a produrre pronunce che, pur lasciando aperti gli spazi di difesa per i contribuenti, ribadiscono l’importanza della tracciabilità documentale, della coerenza economica e della correlazione tecnica tra intervento eseguito e agevolazione richiesta.

Scarto comunicazione Superbonus: legittimo per spese ingiustificate

Prova ne è la Sentenza della CGT di I grado di Firenze, 3 marzo 2025, n. 198 incentrata sullo scarto della comunicazione di cessione del credito per Sismabonus ai sensi dell’art. 122-bis del D.L. 34/2020, al quale si erano opposti l'impresa cessionaria del credito e il condominio cedente.

Nel caso in esame, l’Amministrazione, all’esito del controllo preventivo ex art. 122-bis, ha ritenuto non coerente la documentazione trasmessa, con conseguente inibizione all’utilizzo del credito da parte del cessionario.

Secondo i ricorrenti, lo “scarto” sarebbe stato illegittimo per mancanza di motivazione e per l’assenza di una prova effettiva di “rischi” tali da giustificare l’annullamento. A sostegno, avevano prodotto la documentazione tecnica, tra cui computo metrico e attestazioni di spesa, ritenendo di aver pienamente adempiuto agli obblighi previsti.

La posizione dell’Agenzia: anomalie documentali e profili di rischio concreti

L’Amministrazione finanziaria ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione del cessionario e la natura non impugnabile dello “scarto”. Argomentazioni respinte dalla Corte, che ha invece riconosciuto la lesività immediata del provvedimento.

Nel merito, però, l’Ufficio ha evidenziato profili concreti di anomalia:

  • contratto d’appalto privo di sottoscrizione;
  • voci di spesa nel computo metrico non riconducibili ad adeguamento sismico (balconi, terrazzi, facciate);
  • spese tecnico-professionali pari a quasi 500.000 euro, sproporzionate rispetto ai lavori sismici (1,35 milioni), senza adeguata giustificazione e non chiaramente riconciliate con gli interventi agevolati.
  • mancata acquisizione del consenso di tutti i condomini al meccanismo dello sconto in fattura e assenza di prova della diretta necessità delle spese agevolate secondo quanto chiarito dalla Circolare AdE n. 23/E del 2022.

Spese professionali: no a sproporzione con costo dei lavori

Particolarmente rilevante, nel caso in esame, la sproporzione, ritenuta inammissibile, tra il valore dei lavori realizzati e l’ammontare delle spese professionali dichiarate, pari a 500mila euro, e quello dei lavori di riduzione del rischio sismico realizzati, pari a circa 1,3 milioni di euro.

Nel dettaglio, tra le voci di costo figuravano gli oneri del responsabile dei lavori, le attestazioni ex art. 119 e altri incarichi professionali. Una soglia pari a quasi il 37% del valore dell’intervento, ritenuta del tutto “inverosimile” per interventi edilizi ordinari.

La sproporzione, secondo la Corte, non può essere giustificata dal margine di guadagno del general contractor, soprattutto se – come nel caso in esame – lo stesso non ha eseguito direttamente i lavori, ma si è limitato ad attività di coordinamento subappaltando le opere a soggetti terzi.

L’anomalia non risiede solo nel quantum, ma nella natura delle spese: per accedere al Superbonus, infatti, è necessario che i costi dichiarati siano direttamente e funzionalmente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati.

La Corte ha richiamato in modo puntuale la Circolare n. 23/E del 2020, che ammette la detrazione per le spese professionali solo se “obbligatorie e prodromiche” alla realizzazione dell’intervento, e chiarisce come: “L’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato non rientra tra le spese ammesse al Superbonus, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato”.

In altri termini, i compensi per attività intermedie o di mera regia gestionale restano a carico del committente. Lo Stato – osserva la Corte – non può farsi carico anche delle spese indirette o para-commerciali, a prescindere dalla presenza formale dei documenti e dal rispetto dei massimali normativi.

Non solo: anche l’assenza di firma sul contratto d’appalto e la genericità del computo metrico, che includeva lavorazioni non strettamente rientranti nel perimetro sismabonus (ad es. terrazze, balconi, facciate), ha avallato la legittimità dello “scarto” disposto dall’Agenzia, che impedisce l’utilizzo del credito d’imposta in forma ceduta, ma non preclude ai contribuenti – precisa il giudice – la possibilità di far valere i propri diritti in altra sede o modalità.

Conclusioni

La sentenza si inserisce nel filone delle pronunce che confermano la legittimità dello “scarto” ex art. 122-bis come strumento di prevenzione dei rischi di indebita fruizione dei bonus edilizi, a condizione che l’Agenzia:

  • individui un profilo di rischio riconducibile ai criteri normativi;
  • lo comunichi formalmente con indicazione sintetica delle motivazioni;
  • consenta al contribuente di replicare e, se del caso, impugnare.

Tuttavia, chiarisce la Corte, non è sufficiente rivendicare genericamente la correttezza dell’intervento: è onere del contribuente dimostrare, con chiarezza e completezza, l’esistenza del diritto al beneficio e la sua corrispondenza ai parametri normativi, anche sotto il profilo qualitativo e documentale.

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