Sopralluogo obbligatorio: ANAC su termini perentori ed esclusione dalla gara
Il favor partecipationis è un valore strutturale della contrattualistica pubblica e non può essere sacrificato in nome di formalismi organizzativi privi di giustificazione concreta
Il mancato rispetto di un termine per il sopralluogo può giustificare l’esclusione da una gara? Quando l’obbligo di visita dei luoghi è legittimo e quali limiti incontra? E soprattutto: come si conciliano esigenze organizzative della stazione appaltante e favor partecipationis?
Obbligo di sopralluogo: l'esclusione è sempre legittima?
A queste domande ha risposto l’ANAC con la delibera del 3 giugno 2025, n. 234, resa nell’ambito di un parere di precontenzioso ai sensi dell’art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023. Il caso riguarda una procedura aperta per l’affidamento di servizi, suddivisa in cinque lotti.
Uno dei concorrenti aveva richiesto di eseguire il sopralluogo obbligatorio, presentando la richiesta oltre il termine perentorio fissato, motivo per cui era stata respinta dalla stazione appaltante, anche se la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata successivamente.
Da qui la richiesta di parere ad ANAC in relazione:
- alla legittimità dell’obbligo di sopralluogo;
- alla perentorietà del termine per la richiesta, non previsto dall’art. 92 del Codice;
- alla congruità del termine stesso, considerata la scadenza finale della gara.
Termini presentazione delle offerte: le previsioni del Codice Appalti
Al centro del dibattito anche l’interpretazione dell’art. 92 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che regola i termini per la presentazione delle offerte.
La norma, infatti, prevede che «Le stazioni appaltanti [...] fissano termini [...] tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta.»
È evidente che il legislatore attribuisce rilievo funzionale al sopralluogo, subordinandone la necessità alla complessità dell’appalto. Tuttavia, come sottolinea l’ANAC, non è previsto alcun termine perentorio autonomo per la richiesta di sopralluogo, né può essere giustificato un termine anticipato in modo eccessivo rispetto alla scadenza delle offerte.
La discrezionalità della stazione appaltante, dunque, deve essere esercitata entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, tenendo conto del principio di concorrenza e della finalità del sopralluogo: garantire un’offerta consapevole, non selezionare ex ante i partecipanti.
Il parere di ANAC
L’Autorità ha riconosciuto che l’obbligo di sopralluogo può essere previsto dalla stazione appaltante, anche in forma assistita, ma ha chiarito che il termine per richiederlo deve essere proporzionato e coerente con il principio di massima partecipazione.
Nello specifico la scadenza per la richiesta a solo 12 giorni dalla pubblicazione del bando — ben 36 giorni prima della scadenza per le offerte — è stato ritenuto sproporzionato e non giustificato da esigenze organizzative o di tutela della concorrenza: «La restrizione della platea dei potenziali partecipanti (...) appare sproporzionata e illogica», si legge nel parere, che rileva come «la Stazione appaltante ha assegnato n. 48 giorni, dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte» e tuttavia «ha ammesso alla selezione solo coloro che abbiano formulato la richiesta di sopralluogo nei primi dodici giorni».
Non solo: il diniego all’effettuazione del sopralluogo tardivo è stato considerato privo di motivazione concreta, poiché l’amministrazione non ha illustrato in che modo tale richiesta avrebbe realmente pregiudicato lo svolgimento della gara.
Conclusioni: sopralluogo sì, ma non a discapito della concorrenza
Viene così ribadito un principio fondamentale: il favor partecipationis è un valore strutturale della contrattualistica pubblica e non può essere sacrificato in nome di formalismi organizzativi privi di giustificazione concreta.
La stazione appaltante dovrà ora consentire all’operatore economico di effettuare il sopralluogo e presentare l’offerta. Una decisione che rafforza l’idea che le clausole di gara devono essere pensate per includere, non per escludere, e che il rigore formale non può diventare uno strumento di compressione della concorrenza.
Documenti Allegati
Parere