Direttore lavori e normativa antisismica: la Cassazione ribadisce gli obblighi penali

Cassazione penale 19871/2025: il direttore dei lavori risponde per l’omesso controllo delle opere strutturali in difformità dal progetto antisismico

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Cosa rischia un direttore dei lavori che risulta formalmente incaricato ma non esercita alcuna effettiva attività di controllo? È possibile sottrarsi alla responsabilità tecnica quando le opere vengono realizzate in difformità dal progetto strutturale autorizzato? E cosa accade se l’intervento ricade in zona sismica ed è privo del necessario presidio professionale?

Responsabilità del direttore dei lavori in zona sismica: nuovo intervento della Cassazione

Sono interrogativi fondamentali per chi opera nel campo dell’edilizia, specie nei territori soggetti a normativa antisismica. Il ruolo del direttore dei lavori — troppo spesso sottovalutato o considerato una mera formalità — assume invece un rilievo determinante, tanto sul piano tecnico quanto su quello penale.

A ribadire con forza questo principio è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19871 del 28 maggio 2025, che ha confermato la responsabilità del tecnico formalmente incaricato della direzione lavori per un intervento edilizio in zona sismica realizzato in totale difformità dal progetto depositato presso il Genio Civile e in sostanziale assenza del tecnico in cantiere.

La normativa antisismica vigente, oggi raccolta nella parte II, capi II e IV del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), impone vincoli stringenti per tutte le costruzioni in zone classificate sismiche. In particolare, è fatto obbligo di progettazione strutturale, deposito presso il Genio Civile e successiva vigilanza sull’esecuzione delle opere da parte di un tecnico abilitato.

Il direttore dei lavori, in questo contesto, assume una posizione di garanzia. Non è un mero controllore documentale, ma un soggetto chiamato a impedire che l’intervento venga eseguito in modo difforme dal progetto autorizzato, con specifici obblighi di vigilanza, segnalazione e – in caso di abusi – di interruzione delle attività di cantiere.

Il caso oggetto della sentenza

Nel caso deciso dalla Cassazione, ai tre committenti e al direttore dei lavori (tecnico formalmente incaricato) veniva contestato di avere realizzato opere edilizie in totale difformità rispetto al progetto approvato dal Genio Civile, in una zona classificata sismicasenza alcun controllo effettivo del cantiere da parte del direttore stesso.

I giudici di legittimità hanno ribadito che:

  • la mancanza di un controllo effettivo sul cantiere equivale a una grave violazione del dovere di vigilanza e impedimento;
  • la sola nomina non esonera dalla responsabilità penale se il tecnico si limita a prestare la propria firma senza effettivo esercizio della funzione;
  • nei cantieri strutturali in zona sismica, l’assenza di direzione tecnica equivale a una condotta omissiva penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

Il direttore dei lavori, anche se non materialmente presente in cantiere ogni giorno, è tenuto ad attivarsi per verificare che i lavori vengano eseguiti secondo progetto e, se del caso, a sospenderli o segnalare l’illecito.

Analisi tecnica e quadro normativo

La sentenza ha una forte valenza sistemica, in quanto richiama tutti i professionisti dell’area tecnica alle loro responsabilità nei cantieri con rilevanza strutturale. Dal punto di vista operativo:

  • la conformità dell’opera al progetto sismico autorizzato non può mai essere una verifica postuma: va accertata in corso d’opera;
  • la vigilanza del direttore dei lavori non può essere delegata integralmente all’impresa esecutrice;
  • l’assenza di controlli, soprattutto in zona sismica, è di per sé causa di responsabilità penale, indipendentemente dall’evento dannoso (crollo, lesioni, etc.);
  • il direttore dei lavori, se consapevole delle irregolarità o se omette di intervenire, risponde a titolo di concorso omissivo nel reato edilizio o nel reato di pericolo strutturale.

Gli ermellini hanno correttamente richiamato l’art. 29 del Testo Unico Edilizia e in particolare:

  • il comma 1 – “Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso”;
  • il comma 2 – “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni”.

Secondo la Cassazione, l'obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere al permesso di costruire, cui consegue la responsabilità penale del direttore dei lavori nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione, permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell'intervento o alla rinunzia all'incarico e non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che - e fintanto - che il cantiere sia sottoposto a sequestro.

L'assenza dal cantiere del direttore dei lavori non esclude la responsabilità penale per gli abusi commessi. Su questa figura ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico.

Nel caso di specie, osservano i giudici, la circostanza che non si sia dato corso alla formalizzazione di una lettera di incarico è circostanza assolutamente ininfluente, in quanto ciò che conta è che, per l'amministrazione preposta al controllo, fosse presente una figura professionale in grado di accertare, nella fase di esecuzione, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e questa figura professionale era proprio il direttore lavori, come comunicato all'amministrazione.

Le violazioni della normativa antisismica

La sentenza dedica ampio spazio all’inquadramento normativo delle opere realizzate in zona sismica, richiamando il principio cardine secondo cui la disciplina antisismica si applica a tutti gli interventi edilizi, ad eccezione della sola manutenzione ordinaria, a prescindere dalla dimensione, tipologia o dalla presenza di elementi strutturali rilevanti.

È un passaggio centrale: non esistono opere edilizie “minori” che sfuggano agli obblighi di denuncia, progettazione e controllo quando si interviene in zona sismica. La Cassazione ha ribadito che tale approccio restrittivo non è frutto di un’interpretazione estensiva, ma è imposto dal fine pubblicistico della normativa sismica: garantire il controllo preventivo, tecnico e documentale dell’attività edilizia nei territori esposti al rischio.

In particolare:

  • ogni intervento edilizio deve essere previamente denunciato all’Ufficio del Genio Civile, affinché possano essere eseguiti i necessari controlli di compatibilità sismica;
  • è richiesto il preventivo rilascio del titolo abilitativo edilizio;
  • il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato e allegato alla denuncia di inizio lavori;
  • l’esecuzione deve avvenire sotto la direzione tecnica di un professionista abilitato, che ne garantisca la conformità.

Come evidenziato al punto 6.3 della sentenza, ciascuno di questi adempimenti è funzionalmente autonomo e giuridicamente rilevante. La violazione di anche uno solo di essi costituisce reato e non può essere considerata sanabile con un eventuale deposito tardivo o una regolarizzazione postuma.

Nel caso esaminato, tali obblighi sono stati completamente disattesi. L’opera è stata realizzata:

  • in totale difformità rispetto al progetto depositato presso il Genio Civile;
  • in assenza del titolo abilitativo prescritto;
  • senza la presenza effettiva del direttore dei lavori, la cui attività si è limitata alla sola intestazione formale dell’incarico, senza alcun controllo operativo.

La Cassazione ha, dunque, ribadito che la funzione del tecnico direttore dei lavori in ambito sismico non è meramente formale o certificativa, ma impone una responsabilità attiva e dinamica nella gestione dell’intervento: dalla verifica iniziale del rispetto del progetto approvato, fino all’eventuale sospensione dei lavori in presenza di difformità. In mancanza, si configura un concorso omissivo penalmente rilevante.

La posizione di garanzia del direttore dei lavori non può quindi essere interpretata come un adempimento formale: essa costituisce, nei fatti, un presidio giuridico e tecnico essenziale per la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza delle costruzioni.

Conclusioni operative

La sentenza della Cassazione conferma, con chiarezza sistematica, che nelle zone sismiche la funzione del direttore dei lavori assume una valenza pubblicistica e non può esaurirsi in una mera intestazione formale. Il tecnico incaricato non è solo un soggetto che certifica a posteriori, ma un garante attivo della legalità dell’intervento edilizio, sin dalla fase esecutiva.

Il principio di effettività dell’incarico tecnico impone una presenza reale e documentata in cantiere, con obblighi di controllo, verifica, segnalazione e, se necessario, di sospensione dei lavori in caso di difformità. La mancata vigilanza equivale a un’omissione penalmente rilevante, soprattutto se l’intervento è privo del necessario titolo abilitativo, non conforme al progetto depositato, o realizzato senza direzione tecnica.

In particolare:

  • non esistono opere “minori” esentate dagli obblighi antisismici: la normativa si applica a tutte le opere edilizie, salvo la sola manutenzione ordinaria;
  • la direzione lavori non può essere fittizia o inattiva: l’assenza del tecnico è da sola sufficiente a integrare la responsabilità penale;
  • gli adempimenti richiesti (denuncia, progetto, titolo abilitativo, direzione) sono autonomi e la violazione di ciascuno configura un reato distinto;
  • il controllo preventivo da parte del Genio Civile è parte integrante del sistema di sicurezza pubblica: eluderlo significa mettere a rischio l’incolumità delle persone.

Per i professionisti, la lezione è chiara: l’incarico di direzione lavori in zona sismica impone un impegno attivo, continuo e documentabile, tanto nella fase progettuale quanto in quella esecutiva. Ogni condotta omissiva o solo formalmente conforme espone a gravi responsabilità, che vanno ben oltre la deontologia professionale, coinvolgendo direttamente il profilo penale.

In zona sismica, non presidiare il cantiere equivale ad accettare il rischio: per questo la responsabilità del direttore dei lavori non può essere solo sulla carta, ma deve riflettersi in una vigilanza concreta, coerente e continua.

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