Appaltatore inadempiente e ponteggio abbandonato: la decisione del Tribunale
Il Tribunale di Napoli chiarisce che l’appaltatore inadempiente non può tenere in ostaggio il committente lasciando il ponteggio montato e creando rischi per la sicurezza e la fruibilità dei luoghi.
Cosa accade quando un appaltatore sospende i lavori e lascia il ponteggio montato, impedendo al committente di affidare l’opera a un’altra impresa?
Appaltatore inadempiente e ponteggio abbandonato: la sentenza del Tribunale di Napoli
Non è un mistero che, soprattutto negli ultimi anni, l’edilizia sia stata scossa dalle continue e improvvise modifiche normative legate ai bonus fiscali, causando significative difficoltà operative e finanziarie. Tra le principali criticità, la complessa monetizzazione dei crediti edilizi è diventata una causa frequente di sospensione dei cantieri, aggravando un clima di tensione e sfiducia tra imprese e committenti.
In questo contesto, il mancato smontaggio dei ponteggi e la protratta occupazione dei cantieri sono divenuti fonte di contenziosi e interventi dei tribunali, chiamati a bilanciare i diritti dei committenti alla fruibilità e alla sicurezza dei luoghi con le ragioni economiche rivendicate dalle imprese.
A chiarire la questione è stata l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 13 marzo 2025 (R.G. 14292-1-2024), che si inserisce nel solco di precedenti pronunce similari di altri tribunali e offre importanti spunti sul ricorso ex art. 700 cpc.
Il procedimento nasce nell’ambito di un contenzioso più ampio, in cui le parti si contestavano a vicenda inadempimenti e sospensioni dei lavori. Il committente aveva chiesto un Accertamento Tecnico Preventivo per far acclarare l’inadempimento dell’appaltatore e la mancata conclusione dei lavori. L’appaltatore, dal canto suo, rivendicava il diritto al pagamento dei lavori eseguiti e si rifiutava di smontare i ponteggi e liberare il cantiere finché la questione dei crediti non fosse stata risolta.
Rilevata la pericolosità e l’avanzato stato di abbandono dei ponteggi, e visto che la presenza delle impalcature continuava a degradare e compromettere la fruibilità e la salubrità dei luoghi, il committente si è rivolto al Tribunale ex art. 700 cpc, chiedendo un provvedimento d’urgenza per la loro rimozione.
I principi di diritto richiamati dal Giudice
Il Tribunale di Napoli, nel decidere, ha richiamato i presupposti dell’art. 700 cpc:
- fumus boni iuris: è stata ravvisata una prova sufficiente della fondatezza della richiesta, sulla scorta dell’asservimento dei ponteggi a lavori ormai sospesi e dell’illegittima protrazione dell’occupazione dei luoghi;
- periculum in mora: è stata accertata l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile legato alla presenza dei ponteggi, in stato di abbandono e degrado, fonte di rischi per la salute e la sicurezza dei condomini.
Le motivazioni del Giudice
Il Giudice ha chiarito come:
“La presenza di impalcature così imponenti, in assenza di lavorazioni e nell’attuale perdurante stato di stallo tra le parti, appare un sacrificio ingiustificato per la ricorrente, nell'ambito di un bilanciamento di interessi. La permanenza arbitraria e a tempo indeterminato di un cantiere aperto, nell’attesa della definizione dell’assetto patrimoniale tra le parti, può assurgere ad una non giustificata forma di autotutela della situazione patrimoniale scaturente dal contratto”.
Il Tribunale di Napoli ha, dunque, accolto la richiesta, imponendo all’appaltatore la rimozione dei ponteggi e di ogni strumento presente nel fabbricato, ivi compreso il basamento in cemento armato, al fine di liberare l’area e ripristinare la situazione antecedente.
Due criticità, tuttavia, sono rimaste aperte:
- l’ordinanza non specifica un termine entro il quale l’appaltatore debba eseguire la rimozione;
- non è stata prevista una penale per ogni giorno di ritardo, strumento invece utilizzato in altre pronunce e utile a rendere effettivo l’obbligo imposto dal giudice.
Conclusioni operative
La pronuncia conferma un principio chiave: l’appaltatore inadempiente non può tenere “in ostaggio” il committente lasciando sul posto mezzi e attrezzature. Il diritto alla fruizione e alla sicurezza dei luoghi prevale sui meri interessi economici dei contraenti.
Consigli operativi per chi si trova in una situazione simile:
- richiedere esplicitamente al giudice un termine preciso per la rimozione dei ponteggi e dei mezzi;
- prevedere una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine;
- verificare di aver articolato domande complete e puntuali nel ricorso ex art. 700 cpc, per garantire che la tutela richiesta sia piena e tempestiva.
In sintesi, la chiarezza e la completezza della domanda sono la chiave per trasformare un provvedimento positivo sulla carta in una soluzione operativa e realmente efficace.