Autodichiarazioni e verifica dei requisiti: il TAR sulla clausola risolutiva espressa
Legittima l'aggiudicazione anche se la SA non ha potuto verificare i requisiti dichiarati dall'OE, ad esempio il possesso di una certificazione non inviata da un'altra Amministrazione
Quali sono i limiti alla verifica dei requisiti dell'OE aggiudicatario? La mancata produzione di un documento può compromettere l'affidamento? In un caso simile, se l'Amministrazione decida di aggiudicare lo stesso l'appalto, la clausola risolutiva può rappresentare una tutela adeguata?
Mancata verifica dei requisiti dell'aggiudicataria: il ruolo della clausola risolutiva espressa
Sono questi i temi al centro dell'interessante sentenza del TAR Marche del 29 aprile 2025, n. 312, che si è espresso sul ricorso proposto contro la determina di aggiudicazione di una procedura aperta telematica, evidenziando l’assenza di cause di esclusione in capo all’aggiudicataria e la correttezza del comportamento della stazione appaltante che – in assenza della certificazione ex legge n. 68/1999 – ha proceduto comunque all’aggiudicazione sotto condizione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in attesa dell’esito della verifica presso le amministrazioni competenti.
La società ricorrente contestava:
- la mancata dichiarazione di uno degli amministratori del socio unico persona giuridica dell’OE, in violazione dell’art. 94, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l’assenza della dichiarazione di ottemperanza alla legge n. 68/1999, obbligatoria ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b), dello stesso Codice;
- l’incompletezza della verifica, da parte della SA, dei requisiti prima dell’aggiudicazione.
Il contesto normativo: l’art. 94 del nuovo Codice Appalti
L’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina le cause di esclusione automatica degli operatori economici, richiamando tra i presupposti la mancata presentazione di autodichiarazioni complete e veritiere.
La dichiarazione ha valore propedeutico alla verifica da parte della stazione appaltante e la sua omissione non integra automaticamente un vizio formale insanabile, purché vi sia possibilità di ricostruire i dati soggettivi rilevanti tramite la documentazione amministrativa.
Nel caso di specie, il TAR ha escluso l’illegittimità dell’aggiudicazion,e in quanto i dati dell’amministratore mancanti nel DGUE erano comunque evincibili dall’insieme degli atti di gara. L’adempimento è stato ritenuto sostanzialmente soddisfatto, non risultando in concreto alcuna causa ostativa ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.
Inoltre, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b), l’esclusione opera anche nei confronti dell’operatore economico che non presenti la certificazione prevista dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (normativa sul diritto al lavoro dei disabili), oppure non presenti una dichiarazione sostitutiva. La disposizione è vincolante e non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante, tranne in caso di apposizione di clausola risolutiva da parte della SA.
Verifica requisiti aggiudicataria: sì alla clausola risolutiva espressa
Proprio sulla base di questi presupposti, il TAR ha chiarito che la dichiarazione resa dall’OE nel DGUE – nella quale attestava l’assenza delle cause di esclusione – è idonea a integrare l’adempimento richiesto, in quanto equivale a un’attestazione implicita della regolarità rispetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999. La normativa vigente, infatti, consente all’operatore economico di rendere un’autodichiarazione che sarà poi oggetto di verifica successiva da parte della stazione appaltante.
Nel caso di specie, la SA, impossibilitata a ottenere tempestivamente la certificazione di ottemperanza, ha agito in conformità al principio del risultato e alla tutela dell’interesse pubblico, disponendo l’aggiudicazione con l’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., per evitare la paralisi della procedura in attesa di certificazioni da amministrazioni terze;
In tal modo, è stato garantito che – qualora successivamente dovessero emergere carenze nei requisiti – l’Amministrazione potrà risolvere il contratto in via automatica, senza necessità di ulteriore attività istruttoria o contenziosa.
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità dell'aggiudicazione in quanto:
- le autodichiarazioni contenute nel DGUE hanno valore vincolante e consentono alla SA di procedere alle verifiche ex post sui requisiti;
- la mancata dichiarazione nominativa di un amministratore non comporta l’automatica esclusione se i dati sono comunque ricavabili dagli atti;
- il rispetto della legge n. 68/1999 può essere dichiarato tramite autocertificazione e verificato successivamente;
- l’aggiudicazione può essere legittimamente disposta sotto condizione risolutiva ex art. 1456 c.c., per evitare la paralisi della procedura in attesa di certificazioni da amministrazioni terze.
- La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale teso a valorizzare la sostanza degli adempimenti formali e il principio del risultato nel nuovo Codice dei contratti pubblici.
Documenti Allegati
Sentenza