Ufficio locato a uso abitativo: è comunque un bene strumentale?

Corte di Cassazione: il canone di locazione non basta per definire un immobile come bene strumentale, ma ci vuole una verifica del suo effettivo impiego nell’ambito dell’attività produttiva dell’impresa

di Redazione tecnica - 25/06/2025

In quali casi un immobile accatastato come ufficio e locato a terzi  ad uso abitativo può essere considerato bene strumentale? È sufficiente la categoria catastale A/10? L’IVA sostenuta per la sua ristrutturazione è detraibile oppure no?

Ristrutturazione ufficio: i presupposti per la deducibilità dei costi

Ruotano intorno al concetto di destinazione d'uso i quesiti affrontati e risolti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 22 maggio 2025, n. 13755, con cui è stata accolta l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Lombardia in materia di imposte sui redditi (IRES) e IVA, relativamente a costi sostenuti su un immobile locato a terzi.

Oggetto di contestazione era la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA relativi a un immobile acquistato e successivamente ristrutturato nel 2013 da una società. Secondo il Fisco, l’immobile non costituiva bene strumentale e dunque né i costi né l’IVA relativa potevano essere fiscalmente rilevanti.

La CTR Lombardia, al contrario, aveva parzialmente accolto l’appello del contribuente ritenendo che:

  • l’immobile risultava accatastato in categoria A/10 (uso ufficio);
  • era stato locato a terzi, generando ricavi per la società.

Da ciò desumeva che l’immobile fosse stato introdotto nel processo produttivo, risultando pertanto strumentale e con conseguente deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione ha dato ragione all’Amministrazione Finanziaria, stabilendo il principio per cui l’accatastamento e la produzione di reddito non sono, da soli, sufficienti a qualificare un immobile come strumentale.

In particolare, facendo anche riferimento a precedenti arresti giurisprudenziali, gli ermellini hanno ribadito che:

  • ai fini IRES, la qualificazione come bene strumentale deve derivare da un accertamento in concreto della sua inerenza all’attività d’impresa, in quanto mezzo necessario o funzionale allo svolgimento dell’attività imprenditoriale (Cass. n. 11631/2023);
  • gli immobili destinati alla locazione non possono essere automaticamente considerati “strumentali” solo per il fatto di produrre reddito: in tal caso, rientrano più propriamente nella categoria degli immobili-patrimonio;
  • ai fini IVA, il diritto di detrazione presuppone che il bene sia necessario o funzionale all’organizzazione dell’impresa (Cass. n. 25635/2022).

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che il giudice tributario aveva omesso di compiere tale verifica concreta, limitandosi a valorizzare l’accatastamento A/10 e la generazione di ricavi da locazione, senza dimostrare un nesso funzionale con l’attività d’impresa esercitata.

Conclusioni

La sentenza è stata quindi cassata, con rinvio alla CTR in diversa composizione che, nel pronunciarsi, dovrà tenere conto che:

  • la natura catastale del bene (es. A/10) non è elemento decisivo ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA;
  • è necessario un accertamento in concreto della destinazione e utilizzazione del bene, che ne dimostri la strumentalità effettiva rispetto all’attività imprenditoriale;
  • la mera locazione del bene e la percezione di un canone non costituiscono prova sufficiente di tale strumentalità;
  • l’onere probatorio circa la natura strumentale del bene grava sul contribuente.

Non è quindi sufficiente l’accatastamento come ufficio (A/10), né il semplice fatto che il bene generi un reddito da locazione per attribuire a un immobile la natura di bene strumentale. Tale qualifica richiede un accertamento concreto e puntuale sull’effettiva utilizzazione del bene nell’ambito dell’attività imprenditoriale, sia ai fini delle imposte dirette che della detrazione dell’IVA.

Questo significa che l’utilizzo economico del bene deve risultare coerente e funzionalmente collegato all’attività d’impresa. In caso contrario, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA sono da escludere.

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