E’ stato assegnato in prima lettura all’esame delle Commissioni
riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, il decreto
legge recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” (DDL 1386/C, Relatori l’On.
Marino Zorzato e l’On. Giorgio Jannone del Gruppo parlamentare
PdL).
Il decreto legge, unitamente ad un disegno di legge, in corso di
invio in Parlamento, è stato predisposto dal Governo, quale
anticipo della manovra di finanza pubblica varata annualmente con
la legge finanziaria.
Il provvedimento, che si compone di 84 articoli, contiene per
quanto di maggiore interesse norme relative all’edilizia
residenziale pubblica e alle infrastrutture, all’energia, alle
semplificazioni, al lavoro, alle misure fiscali, alla
valorizzazione del patrimonio residenziale e immobiliare pubblico,
nonché in materia di finanza pubblica.
CASA E INFRASTRUTTURE
- Piano casa: viene approvato dal CIPE un piano nazionale di
edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la
quale deve ricevere la proposta di piano entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto.
Il suddetto Piano è rivolto all’incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso
l’offerta di alloggi di
edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri
di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti,
con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati
prioritariamente a prima casa per categorie sociali svantaggiate,
appositamente individuate, nell’accesso al libero mercato degli
alloggi in locazione.
Al riguardo, viene precisato che il Piano nazionale ha ad oggetto
la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo
esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo disagio
abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i
seguenti interventi:
- costituzione di fondi immobiliari;
- incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le
risorse derivanti dall’alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- promozione da parte di privati di interventi ai sensi della
parte II, titolo III, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei
contratti pubblici), concernente il promotore finanziario, la
società di progetto e la disciplina della locazione finanziaria per
i lavori;
- agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in
esame;
- realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
sociale e nei sistemi metropolitani.
Viene, altresì, specificato che l’attuazione del Piano è realizzata
con le modalità indicate nella parte II, titolo III, del Capo IV,
del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente i
lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione
del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi delle
disposizioni contenute nel decreto stesso.
Viene prevista la possibilità di
stipulare appositi accordi di
programma, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, per l’attuazione di interventi destinati a garantire la
messa a disposizione di una quota di alloggi da destinare alla
locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri
di sostenibilità economica, e all’
edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da
ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi
di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e
sostenibilità ambientale ed energetica. Gli interventi vengono
attuati in base alle disposizioni di cui alla parte II, titolo III,
del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici),
concernente il promotore finanziario, la società di progetto e la
disciplina della locazione finanziaria per i lavori, secondo le
seguenti modalità:
- trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori
degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato
alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere
come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto
o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà
pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da
destinare all’alienazione in favore di categorie sociali
svantaggiate appositamente indicate;
- incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla
dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualità urbana;
- provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di
pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di
incentivazione del mercato della locazione;
- costituzione di fondi immobiliari con la possibilità di
prevedere, altresì, il conferimento al fondo dei canoni di
locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
In relazione ai suddetti programmi, vengono appositamente
disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica e
ricorrente delle fasi di realizzazione del piano con la possibilità
di disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle
risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più
efficienti.
L’
alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è
identificato, ai fini dell’esenzione dell’obbligo della notifica
degli aiuti di Stato, di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, come parte essenziale e
integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
Tali programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico
nazionale al momento della sottoscrizione dell’accordo sopra
citato.
Per l’attuazione degli interventi previsti, viene istituito un
Fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui
all’art.1, comma 1154, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007),
relativo al piano straordinario di edilizia residenziale pubblica,
nonché di cui agli artt. 21, 21-bis e 41, del DL 159/07, convertito
dalla L. 222/07, relativi, rispettivamente al programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica e alla
ricostruzione delle zone del Molise e della Provincia di Foggia
colpite da eventi sismici, contratti di quartiere e incremento del
patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia
abitativa.
- Abrogazione della revoca delle concessioni TAV: viene
previsto che per effetto delle revoche delle concessioni rilasciate
alla TAV S.p.a. dall’Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e
il 16 marzo 1992 e dell’autorizzazione rilasciata al Concessionario
della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., di cui al comma
8-sexiesdecies, dell’art. 13, del DL 7/07, convertito dalla L.
40/07, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.a. con i
contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992
continuano senza soluzione di continuità con RFI S.p.a. Viene,
altresì, disposto che i relativi atti integrativi prevedono la
quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai
terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle
direttive comunitarie.
Vengono, inoltre, abrogati i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies e
8-undevicies, del suddetto art. 13, relativi, rispettivamente,
all’accertamento e al rimborso, da parte dell’Ente Ferrovie dello
Stato S.p.a. degli oneri delle attività progettuali e preliminari
ai lavori di costruzione oggetto di revoca; all’indennizzo
liquidato dall’amministrazione nel caso di revoca di un atto
amministrativo ad efficacia durevole o istantanea che incida su
rapporti negoziali; alla relazione che il Governo trasmette al
Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sugli effetti
economici-finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni
relative alla revoca delle concessioni TAV.
- EXPO Milano 2015: viene autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per l’anno 2009, 45 milioni di euro per l’anno 2010, 59
milioni di euro per l’anno 2011, 223 milioni di euro per l’anno
2012, 564 milioni di euro per l’anno 2013, 445 milioni di euro per
l’anno 2014 e 120 milioni per l’anno 2015 per la realizzazione
delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande
evento. A tale fine il Sindaco di Milano pro tempore è nominato
commissario straordinario del Governo per l`attivita` preparatoria
urgente.
ENERGIA
- Strategia energetica nazionale: viene stabilito che entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico,
definisce la suddetta strategia che indica le priorità per il breve
e lungo periodo e determina le misure necessarie per conseguire i
seguenti obiettivi:
- diversificazione delle fonti di energia e delle aree
geografiche di approvvigionamento;
- miglioramento della competitività del sistema energetico
nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo;
- promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell’efficienza
energetica;
- realizzazione nel territorio nazionale di impianti di
produzione di energia nucleare;
- incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore
energetico e partecipazione ad accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
- sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi
dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra;
- garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
SEMPLIFICAZIONI
- Taglia leggi: viene prevista una norma con la quale si
prevede che a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate in un apposito allegato. Si tratta di norme
che coprono un arco temporale che va dal 1864 al 1996.
- Taglia oneri: entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
del decreto, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, e` approvato un programma per la
misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi
informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con
l’obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione
di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in
sede europea. Viene precisato che ciascun Ministro adotta il piano
di riduzione degli oneri amministrativi che definisce le misure
normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al
raggiungimento del suddetto obiettivo.
- Taglia enti: viene prevista, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto, la soppressione automatica di
tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica
inferiore alle 50 unità, nonché di tutti gli enti già espressamente
individuati dal comma 636, dell’art. 2, della L. 244/07 (legge
finanziaria 2008) in un apposito allegato. Tutte le funzioni da
questi esercitate nonché le relative risorse strumentali ed umane
sono attribuite alle amministrazioni vigilanti che, a tal fine,
succederanno a titolo universale in ogni rapporto e nelle eventuali
controversie.
Sono esclusi dalla soppressione gli ordini professionali e le loro
federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi
nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5, dell’art.
1, della L. 311/04, nonché gli enti parco e gli enti di
ricerca.
Viene, inoltre, previsto che con decreto dei Ministri dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall’entrata
in vigore del decreto, sono individuati gli enti che non sono
soppressi, nonché quelli le cui funzioni sono attribuite a organi
diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella
materia.
- Istituzione IRPA: viene previsto che l’Istituto di ricerca
per la protezione ambientale svolge le funzioni, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’Agenzia per
la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica e dell’Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al ma re, i quali
vengono soppressi.
Con successivo decreto del Ministro dell’Ambiente sono disciplinati
gli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di
costituzione e funzionamento del suddetto Istituto.
Viene, altresì, previsto che la Commissione istruttoria per l`IPPC,
di cui all’art. 10, del DPR 90/07 (Regolamento degli organismi
operanti presso il Ministero dell’Ambiente) e` composta da 23
esperti.
- Trattamento dei dati personali: viene soppresso l’obbligo
di tenere un documento programmatico sulla sicurezza in tutti i
casi in cui vengono trattati solo dati personali non sensibili e in
cui l’unico eventuale dato sensibile sia costituito dalla malattia
dei dipendenti senza indicazione della diagnosi. In queste ipotesi
i soggetti interessati sono tenuti a rendere un’autocertificazione
dalla quale emerge che l’unico dato sensibile trattato è costituito
dallo stato di salute o di malattia dei dipendenti e che il
relativo trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di
sicurezza (art. 33-35, del D.Lgs. 196/03) e del disciplinare
tecnico (Allegato B del D.Lgs. 196/03).
Entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato
nelle forme del decreto del Ministro della Giustizia, sono previste
modalità semplificate di redazione del documento programmatico per
la sicurezza.
- Imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità:
viene previsto che i controlli periodici svolti dagli enti
certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi. A
questi ultimi spettano poteri di verifica ex post della
certificazione.
- Installazione degli impianti all’interno degli edifici,
viene previsto che entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello
Sviluppo economico emana uno o più decreti volti a disciplinare:
- il complesso delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad
uso privato e per le imprese;
- la definizione di un reale sistema di verifiche dei suddetti
impianti con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori
degli stessi garantendo un effettiva sicurezza;
- la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di
violazioni degli obblighi di cui sopra.
Viene, altresì, disposta l’abrogazione dell’obbligo, di cui
all’art. 13, del DM 37/08 in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici, di conservare la
documentazione amministrativa e tecnica e il libretto di uso e
manutenzione, nonché l’obbligo di consegnare detta documentazione
all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile.
- Sportello unico per le attività produttive: viene previsto
che con apposito regolamento adottato su proposta del Ministro
dello Sviluppo economico si provvede alla Semplificazione e al
riordino della disciplina di cui al DPR 447/98, in base ai seguenti
principi e criteri:
- attuazione del principio secondo cui lo sportello unico
costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e
tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento;
- le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle
procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 123/06,
relativa ai servizi nel mercato interno, sia per la realizzazione e
la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
- l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento
e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere
affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le
imprese”);
- i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello
unico anche avvalendosi del sistema camerale;
- l’attività di impresa può essere inviata immediatamente nei
casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attività allo sportello unico;
- lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per
la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in
caso di DIA, costituisce titolo autorizzatorio;
- per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e`
previsto un termine di 30 giorni per il rigetto o la formulazione
di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
- in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli
avvisi stessi.
- Attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di
sviluppo di impresa: viene previsto che, con particolare
riferimento alle aree del Mezzogiorno, con apposito decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo siano definiti
i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di
agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e
per la realizzazione di interventi complementari e funzionali. Il
suddetto decreto, tra l’altro, provvede: ad individuare le
attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo
degli investimenti e le spese rientranti nell’agevolazione; ad
affidare all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.a. i compiti per la gestione
dell’intervento; a stabilire le modalità di cooperazione con le
Regioni e gli Enti locali interessati, nonché a disciplinare una
procedura accelerata per cui l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa possa chiedere al
Ministro dello Sviluppo economico la convocazione di conferenze di
servizi.
A tale proposito viene specificato che le agevolazioni finanziarie
e la realizzazione degli interventi complementari e funzionali
possono essere finanziati con le risorse disponibili assegnate ad
apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero
dello Sviluppo economico, in cui confluiscono le risorse ordinarie
disponibili a legislazione vigente già attribuite al Ministero
dello Sviluppo economico in virtù di Piani pluriennali di
intervento e del Fondo per le aree sotto utilizzate, di cui
all’art. 61, della L. 289/02 (legge finanziaria 2003),
relativamente ai programmi previsti dal Quadro strategico nazionale
2007-20013 e in conformità alle priorità nello stesso
individuate.
- Internazionalizzazione delle imprese: viene previsto che
le imprese italiane, nell’adottare iniziative volte alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell’Unione Europea, possono usufruire di agevolazioni finanziarie
esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15
dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore. Le
iniziative ammesse ai benefici sono:
- la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di
investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi
prodotti e servizi ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per
prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di
strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile
nei mercati di riferimento;
- studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad
investimenti italiani all’estero, nonché programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- altri interventi prioritari individuati e definiti dal
CIPE.
- Razionalizzazione del processo del lavoro: viene disposto
che il giudice, nel pronunciare la sentenza (art. 429 c.p.c.) dà,
altresì, lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione (motivazione), oltre che del dispositivo
della sentenza; solo in casi di particolare complessità è ammesso
un deposito delle motivazioni nei successivi 60 giorni.
- Accelerazione del processo amministrativo: viene ridotto
da 10 a 5 anni il termine per la perenzione dei ricorsi depositati
(art. 9, comma 2, della L. 205/00) e la domanda di equa riparazione
per l’eccessiva durata del processo amministrativo è condizionata
alla presentazione di un’istanza urgente.
- Accelerazione del contenzioso tributario: viene previsto
che per i soli processi pendenti, su ricorso dell’Amministrazione
finanziaria innanzi alla Commissione tributaria centrale, alla data
di entrata in vigore dell’art. 1, comma 351, della L. 244/07 (legge
finanziaria 2008), rispetto ai quali non sia stata ancora fissata
l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del decreto
legge, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria ricorrenti
depositano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
stessa disposizione del decreto legge, specifica dichiarazione di
persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In
mancanza della suddetta dichiarazione i relativi processi si
estinguono di diritto e le spese processuali restano a carico di
chi le ha sopportate. Inoltre, viene previsto che, a far data
dall’entrata in vigore del decreto legge, non vengono nominati
nuovi giudici della Commissione tributaria centrale le cui sezioni,
ove occorra, sono integrate esclusivamente con i componenti delle
commissioni tributarie regionali.
LAVORO
- Libro unico del lavoro: viene previsto che il datore di
lavoro privato, ad eccezione di quello domestico, istituisca un il
suddetto libro unico, compilato per ciascun mese entro il giorno 16
del mese successivo, in cui vengono iscritti tutti i prestatori di
lavoro subordinato, i collaboratori coordinati e continuativi,
anche a progetto, i lavoratori interinali e gli associati in
partecipazione con i relativi dati anagrafici e lavorativi (tra
cui, retribuzione base e altre dazioni in danaro o in natura,
posizione assicurativa, ore di lavoro) e nei modi indicati dalla
stessa norma di legge, pena l’irrogazione di una sanzioni
pecuniarie amministrative. Entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del provvedimento d’urgenza, il Ministro del Lavoro emana un
decreto con cui stabilire le modalità e i tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e del regime
transitorio.
- Tenuta dei documenti di lavoro: viene sostituito l’art. 5,
della L. 12/79, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di
tenere i documenti per l’espletamento dell`attività di consulente
presso gli stessi professionisti incaricati, previa comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro delle generalità del soggetto
a cui l’incarico è stato affidato e del luogo in cui sono tenuti i
documenti, nonché l’irrogazione di sanzioni pecuniarie
amministrative nei confronti dei consulenti che, senza giustificato
motivo, non ottemperino alla richiesta degli organi di vigilanza,
di esibire la documentazione in loro possesso. Inoltre, con la
sostituzione dell’art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs.181/00 viene
previsto che il datore di lavoro pubblico e privato al momento
dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività di lavoro è
tenuto a consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro. Con modifiche all’art. 8, del
D.Lgs. 234/07, viene meno l’obbligo di conservare per almeno due
anni dopo la fine del rapporto di lavoro i registri contenenti
l’orario di lavoro degli autotrasportatori. Relativamente alla
disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, con la
sostituzione dell’art. 9, comma 6, della L. 68/99, viene precisato,
tra l’altro, che i datori di lavoro non dovranno rinviare il
prospetto che informa sui posti disponibili per i disabili se non
ci sono cambiamenti rispetto all’anno precedente. Il modulo per
l’invio del suddetto prospetto informativo, nonché la periodicità e
le modalità di trasferimento dei dati, sono definiti con decreto
del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali; i
prospetti sono pubblici e ne e` garantito il diritto d’accesso, ai
sensi della L. 241/90.
Inoltre, viene stabilito che le imprese che partecipano a bandi o
hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione non devono più
presentare la certificazione che attesta il rispetto delle norme
sul diritto al lavoro dei disabili, bensì esclusivamente la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili.
- Orario di lavoro: viene rivista la disciplina di cui al
D.Lgs. 66/03, precisando, tra l’altro, che in difetto di disciplina
collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore
che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi all’anno (art.1, comma 2, lett. e), n. 2)
e vengono innalzate le sanzioni amministrative (art. 18-bis, comma
3) per la violazione delle disposizioni sulla durata massima
dell’orario di lavoro, sui riposi settimanali e sulle ferie
annuali. Inoltre, viene previsto che, in assenza di accordi
nazionali, la contrattazione aziendale può stabilire deroghe alle
norme sull’orario di lavoro.
- Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di
lavoro: A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di
anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla stessa data, relativamente alle pensioni liquidate
interamente con il sistema contributivo, sono totalmente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di
vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni e le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti
con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le
donne.
- Contratto di lavoro a tempo determinato: viene consentito
alle organizzazioni sindacali comparativamente piu`
rappresentative, ad ogni livello di contrattazione - nazionale,
territoriale o aziendale - di introdurre una disciplina ad hoc in
tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
- Prestazioni di lavoro accessorio: viene riscritta la
norma, di cui all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 276/03. Al riguardo
viene previsto che il Ministro del Lavoro individua, con proprio
decreto, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e
le modalità per il versamento dei contributi per fini previdenziali
all’INPS e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del suddetto decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell’INPS e nell e agenzie per il lavoro
indicate dal citato D.Lgs. 276/03.
- Apprendistato: viene confermato il tetto massimo di sei
anni ma si supera il tetto minimo di due anni. Viene precisato che
in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera la
disposizione, di cui al comma 5, dell’art. 49, del D.Lgs. 276/03,
relativa alla regolamentazione dei profili formativi
dell’apprendistato professionalizzante. In questa ipotesi i
suddetti profili sono rimessi integralmente ai contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti
bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali
definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per
ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione
della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo.
Viene precisato che in assenza di regolamentazioni regionali,
l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e` rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Università e le altre istituzioni formative.
- Materia contributiva: a decorrere dal 1° gennaio 2009, le
imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali
privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare la
contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli
operai.
MISURE FISCALI
- Fondi d`investimento immobiliare: viene innalzata dal
12,5% al 20% l’aliquota relativa alla ritenuta (sia a titolo
d’acconto che di imposta) per la tassazione sui redditi da capitale
derivanti dalla partecipazione a qualsiasi tipo di fondo
immobiliare.
- Fondi comuni di investimento chiusi: per tali fondi a
ristretta base partecipativa (meno di 10 partecipanti) ed in
presenza di specifiche condizioni, viene prevista l’applicazione di
un’imposta patrimoniale annuale, pari all`1% del valore netto del
fondo stesso.
- Studi di settore: le disposizioni relative agli
accertamenti basati sugli studi di settore, di cui ai commi da 1 a
6, dell’art. 10, della L. 146/98 si applicano a partire dagli
accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in
vigore gli studi di settore.
A partire dall’anno 2009 gli studi di settore devono essere
pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d’imposta nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 il suddetto
termine e` fissato al 31 dicembre.
Viene, altresì, modificata la disciplina della comunicazione dei
dati IVA.
- Elenchi dei contribuenti: vengono inserite delle
modificazioni all’art. 69, del DPR 600/73 (recante “Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”) sulla
pubblicazione degli stessi al fine di garantire l’effettività del
principio di trasparenza nei rapporti fiscali nel rispetto del
D.Lgs. 196/03 e in conformità alla disciplina vigente negli altri
Stati comunitari.
- Viene prevista l’esclusione dall’Irpef, a determinate condizioni,
delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazione
societarie.
- Viene soppresso l’obbligo di prestare all’agente della
riscossione la garanzia fideiussoria nell’ipotesi di richieste di
rateazione di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a
50.000 euro.
PATRIMONIO RESIDENZIALE E IMMOBILIARE PUBBLICO
- Patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari:
viene previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il
Ministro per i Rapporti con le Regioni promuovono, in sede di
Conferenza Unificata, la conclusione di accordi con Regioni ed Enti
locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
Vengono, altresì, elencati i criteri da seguire ai fini della
conclusione dei suddetti accordi tra i quali vi e` la destinazione
dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi
volti ad alleviare il disagio abitativo.
- Patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali: viene previsto che ciascun ente, tramite delibera
dell’organo di Governo, individua beni immobili compresi nel
territorio di competenza e non strumentali all’esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, che possano essere valorizzati o
dismessi e redige il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato
al bilancio di previsione. In tal modo i beni rientranti nel
suddetto Piano sono classificati come patrimonio disponibile e ne
viene definita la destinazione urbanistica; infatti, la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano
delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico
generale. Degli elenchi in cui sono inseriti suddetti beni ne viene
data apposita pubblicità che avrà effetto dichiarativo della
proprietà in assenza di precedenti trascrizioni relative ai beni
medesimi. Agli enti titolari della proprietà degli immobili è
riconosciuta, tra l’altro, la facoltà di conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le
disposizioni di legge.
FINANZA PUBBLICA
- Vengono disposte, in particolare, alcune riduzioni, per gli
importi specificatamente indicati nell’ elenco n. 1 (allegato al
decreto), per il triennio 2009-2011 delle dotazioni finanziarie
delle missioni di spesa di ciascun Ministero fatta eccezione per
quelle connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse.
Viene, tra l’altro, previsto che i Ministri competenti possono
rideterminare per il triennio 2009-2011 le suddette riduzioni di
spesa in sede di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, tra i relativi programmi e nel rispetto delle finalità
stabilite dalle disposizioni legislative sugli stessi programmi e
dei saldi di finanza pubblica.
Vengono stanziati 300 milioni di euro nel 2008 per far fronte alle
esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. Al riguardo, con
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, viene
definita la destinazione del suddetto contributo.
Per adempiere alle obbligazioni già assunte, per la realizzazione
di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in
Accordi pregressi, a valere sui residui passivi degli anni 2002 e
precedenti, l`Anas S.p.a. può utilizzare, in via di anticipazione,
le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, da
reintegrare entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di
apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato
all’attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per
l’anno 2009.
Viene, altresì, incrementata di euro 700 milioni per l’anno 2009,
l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 7, del DL
148/1993 relativa al Fondo per l’occupazione ed il Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10,
comma 5, del DL 282/04 è integrato della somma di 500 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.
Relativamente alla norma sui limiti e sulle modalità degli
investimenti immobiliari degli enti previdenziali di cui all’art.
2, comma 488, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), l’INAIL è
autorizzato a procedere, in forma diretta, nel rispetto del limite
del 7% dei fondi disponibili, alla realizzazione di investimenti
per infrastrutture di interesse regionale, nel limite di 75 milioni
di euro per l’anno 2008.
Viene prevista l’istituzione di un Fondo per la promozione e il
sostegno dello sviluppo del trasporto locale, con una dotazione di
113 milioni per il 2008, 130 milioni per il 2009 e 110 milioni
annui per il 2010 e il 2011; le suddette risorse sono ripartite con
decreto del Ministro delle Infrastrutture: nel triennio 2008-2011
le risorse sono ripartite in pari misura tra le varie finalità,
mentre dal 2011 si terrà conto di principi di premialità che
incentivino l’efficienza dei servizi, la mobilità pubblica e la
tutela ambientale.
- Patto di stabilità interno: vengono determinate per le
Regioni e gli Enti locali con più di 5000 abitanti, le quote di
fabbisogno e indebitamento netto 2009/2011 relative al suddetto
Patto, con la precisazione che gli stanziamenti individuati possono
essere utilizzati solo dopo l’approvazione delle disposizioni
legislative.
- Disposizioni urgenti per Roma capitale: viene prevista la
nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Sindaco di Roma a Commissario Straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune
delle società da esso partecipate, nonché per la predisposizione ed
attuazione di un piano di rientro dall’indebitamento pregresso.
Vengono, altresì, nominati tre subcommissari ai quali possono
essere conferite specifiche deleghe dal Commissario. Il suddetto
piano di rientro viene presentato, entro il 30 settembre 2008, al
Governo che lo approva entro i successivi 30 giorni e comprende
tutte le somme delle obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo,
alla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto,
prevedendo misure volte a garantire il sollecito rientro
dall’indebitamento pregresso. E` riconosciuta al Commissario la
possibilità di recedere, entro lo stesso termine di presentazione
del piano, dalle obbligazioni assunte dal Comune precedentemente
all’entrata in vigore del decreto legge. Viene esplicitamente
previsto, inoltre, che durante il periodo commissariale non puo`
farsi luogo alla deliberazione di dissesto, di cui all’art. 246,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, e viene prevista la concessione al
Comune di Roma di un’anticipazione di 500 milioni di euro, da parte
della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., a valere sui futuri
maggiori trasferimenti statali che dovranno essere attribuiti
all’amministrazione comunale ad eccezione di quelli compensativi
per i mancati introiti di natura tributaria.
Fonte:
www.ance.it
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