Esclusione per mancata conferma offerta: il principio di autoresponsabilità negli appalti pubblici
Il principio di risultato non può prevalere sul rispetto, da parte dell'OE, delle regole tecniche imposte dalla lex specialis, quando non si tratta di documentazione amministrativa
Quali sono le conseguenze per un operatore economico che carica correttamente l’offerta economica in una procedura telematica, ma omette di cliccare sul bottone di conferma previsto dalla piattaforma? La ricezione della PEC di avvenuto caricamento vale come invio definitivo dell’offerta? È quindi legittima l’esclusione dalla gara per un errore meramente procedurale, se non vi è dubbio sull’identità dell’offerente e sulla paternità dell’offerta? E ancora: il principio del risultato e il favor partecipationis possono giustificare una lettura più flessibile delle regole tecniche della piattaforma oppure no?
Errore nel caricamento offerta: quali chances di riammissione per l'operatore?
A questi interrogativi ha fornito una risposta netta il TAR Umbria con la sentenza del 9 maggio 2025, n. 487 nel contenzioso proposto da un OE escluso da una procedura aperta in quanto, pur avendo caricato l’offerta economica, non ha completato correttamente l’iter telematico di trasmissione previsto dalla lex specialis.
La procedura, articolata in 23 lotti e indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, prevedeva, nella lex specialis e nel disciplinare tecnico, l’obbligo di cliccare il pulsante “conferma offerta” quale passaggio finale e necessario per la valida trasmissione dell’offerta economica. La ricorrente, pur avendo caricato regolarmente la documentazione e ricevuto conferma via PEC, aveva omesso questo adempimento finale.
La Commissione, in sede di apertura delle offerte economiche, ha rilevato l’assenza dell’offerta e disposto quindi l’esclusione dell’operatore.
Da qui il ricorso, basato su due motivi principali:
- l’irragionevolezza della previsione di un adempimento ulteriore, ritenuto ridondante, rispetto al caricamento della documentazione già effettuato con esito positivo.
- la violazione del principio del favor partecipationis e del principio del risultato, ritenendo eccessivamente formalistica e sproporzionata la conseguenza espulsiva.
Regole di gara: il principio di autoresponsabilità dell'OE
Secondo il TAR, l’omessa conferma dell’offerta economica, tramite la funzione specifica prevista dal disciplinare tecnico, costituisce un vizio insanabile, che impedisce la trasmissione dell’offerta alla stazione appaltante e ne giustifica l’esclusione.
Il giudice ha ribadito che il disciplinare espressamente avvisava che la PEC ricevuta dalla piattaforma non equivalesse alla validazione dell’offerta, ma attestasse solo il corretto caricamento del file. Era invece la funzione “conferma offerta” a determinare la validità della trasmissione, secondo quanto chiarito dal disciplinare e dal timing di gara, che richiedevano espressamente tale passaggio.
In particolare, la sentenza richiama:
- il dovere di diligenza tecnica e professionale gravante sugli operatori economici ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.;
- il principio di autoresponsabilità, in base al quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze degli errori nella partecipazione alla procedura;
- la piena legittimità delle clausole tecniche e operative del disciplinare, il cui rispetto è condizione per l’effettiva partecipazione alla gara.
Impossibile quindi applicare il c.d. orientamento “sostanzialista”, richiamato per altro nello stesso disciplinare osservando che:
- il mancato invio dell’offerta economica non costituisce un’irregolarità sanabile, ma una carenza sostanziale, non attinente la documentazione amministrativa;
- la conferma dell’offerta è un atto tecnico-procedurale previsto dal sistema informatico per validare e trasmettere i dati alla Commissione;
- la responsabilità dell’omissione non può essere imputata alla stazione appaltante o a malfunzionamenti del sistema, non essendo stati allegati né provati disservizi tecnici.
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi respinto confermando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la partecipazione alle gare telematiche impone il rispetto rigoroso delle modalità operative previste dalla piattaforma utilizzata, anche quando queste comportano formalità aggiuntive.
In assenza di malfunzionamenti tecnici documentati, ogni errore procedurale ricade sull’operatore economico, a tutela della parità di trattamento e dell’affidabilità del sistema.
Il principio di risultato e la massima partecipazione non possono essere invocati in modo astratto per superare inadempienze procedurali, soprattutto laddove le regole di gara appaiano chiare e accessibili, gravando sull’OE la responsabilità di attenersi a quanto previsto dal disciplinare.
Documenti Allegati
Sentenza