Collaudo e corrispettivi: cosa cambia con il Correttivo Codice?

Le regole introdotte dal Correttivo si applicano solo al collaudo statico o anche a quello tecnico-amministrativo? Ecco la risposta del MIT

di Redazione tecnica - 27/06/2025

Come si applicano le nuove disposizioni dell’art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici in tema di affidamento degli incarichi di collaudo? La possibilità di affidamento esterno e i criteri di calcolo del compenso riguardano soltanto il collaudo statico oppure anche quello tecnico-amministrativo?

Collaudo e compensi: il MIT sulle novità del Correttivo

Si tratta di alcuni dubbi posti da una SA alla luce di qunto previsto dal correttivo al Codice Appalti (d.lgs. n. 209/2024) che, intervenendo sull’art. 116 del d.Lgs. n. 36/2023, ha modificato il comma 4 e introdotto i nuovi commi 4-bis e 4-ter. In particolare, il comma 4-bis disciplina le modalità di affidamento del collaudo statico e i criteri per la determinazione del relativo compenso, distinguendo tra incarichi affidati:

  • a personale interno della stazione appaltante (con applicazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 45, comma 1);
  • a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche (compenso determinato con i criteri del d.m. 17 giugno 2016);
  • a soggetti esterni (mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b)).

Da qui il dubbio di una Stazione appaltante se queste disposizioni – a partire dall’obbligo di interpello e dalla soglia dei 30 giorni – debbano applicarsi esclusivamente al collaudo statico oppure anche a quello tecnico-amministrativo.

La risposta del MIT

A rispondere, con il parere del 3 giugno 2025, n. 3448, è stato il Supporto Giuridico del MIT, sostenendo una lettura estensiva della norma, volta a comprendere tutti i tipi di collaudo tra le disposizioni dell’art. 116.

Lo dimostra l’art. 14, comma 6, dell’allegato II.14 del Codice, laddove, nel disciplinare l’affidamento degli incarichi, fa riferimento proprio all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 4, quinto periodo, ossia alla possibilità di ricorrere ad affidamento esterno nel caso in cui l’interpello interno non dia esito entro 30 giorni.

La norma dell’allegato non opera una distinzione tra statico e tecnico-amministrativo, facendo invece un riferimento generico al “collaudo”. Tale impostazione appare coerente anche con la ratio complessiva della riforma, orientata alla valorizzazione delle competenze interne delle amministrazioni e, in subordine, al contenimento dei costi attraverso l’utilizzo di personale di altre PA, prima di procedere ad affidamenti esterni.

Collaudo statico e tecnico-amministrativo: si applica la stessa disciplina

L’interpretazione da ritenersi più corretta, dunque, è quella secondo cui la disciplina dell’art. 116, commi 4, 4-bis e 4-ter, riguarda entrambe le tipologie di collaudo – statico e tecnico-amministrativo – sia per quanto attiene alla procedura di selezione (interpello interno e soglia dei 30 giorni), sia per quanto concerne la determinazione dei compensi.

Il riferimento al solo collaudo statico contenuto nel comma 4-bis è da intendersi funzionale unicamente alla determinazione del compenso, che in tale ambito deve tener conto della natura tecnica e certificativa della prestazione. In altri termini, la previsione non limita la possibilità di affidamento esterno al solo collaudo statico, ma individua le regole per definire il compenso in caso di affidamento esterno, interno o a dipendenti di altre PA.

Le regole per gli altri incarichi tecnici

Per quanto riguarda le altre prestazioni tecniche connesse, ma distinte dal collaudo – ad esempio, prove di laboratorio, indagini geotecniche, servizi di supporto specialistico, rilievi e accertamenti – non trovano applicazione le previsioni dell’art. 116. In questi casi, valgono le disposizioni ordinarie in materia di affidamento di servizi secondo cui:

  • gli incarichi devono essere qualificati come servizi di natura intellettuale;
  • le modalità di affidamento devono rispettare i principi dell’art. 50 e dell’art. 108 del Codice;
  • non si applicano le regole dell’interpello né quelle sugli incentivi interni, se non nei casi previsti dall’art. 45, comma 1.
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